Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4888 del 27/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 27/02/2017, (ud. 16/11/2016, dep.27/02/2017),  n. 4888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrico – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20535-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 814/2010 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 17/08/2010 R.G.N. 563/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. SERRINO UMBERTO;

udito l’Avvocato PATTERI ANTONELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 23/6 – 17/8/2010 la Corte d’appello di Salerno ha accolto l’impugnazione di A.A., ex dipendente Enel cessato dal servizio il (OMISSIS), avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede, che gli aveva respinto la domanda volta alla rideterminazione della pensione, ed ha dichiarato il diritto del medesimo alla liquidazione della pensione sulla base del criterio di cui al D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 3, condannando l’Inps al pagamento delle differenze maturate, oltre accessori di legge, con compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio. Ha spiegato la Corte che, ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata col metodo retributivo dal Fondo elettrici presso l’Inps, il D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 3, comma 2, – nella prospettiva di una graduale armonizzazione fra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali Inps ed il regime dell’A.G.O. dei lavoratori dipendenti – stabiliva che l’importo della stessa andava determinato nella misura più favorevole tra l’80% della retribuzione calcolata secondo le norme in vigore nel sistema dell’assicurazione generale obbligatoria e l’88% della retribuzione determinata la L. n. 335 del 1995, ex art. 1, comma 12, lett. a), dovendosi far riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione onnicomprensiva di tutte le voci considerata dalla disciplina generale dell’A.G.O., avendo il termine letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un solo motivo.

A.A. rimane solo intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un solo motivo l’Inps censura l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 562, art. 3, comma 2, e della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 22, assumendo che la questione riguarda la determinazione della misura del trattamento pensionistico liquidato secondo il sistema retributivo e con decorrenza successiva al 31 dicembre 1996 in favore dell’assicurato il quale sia stato iscritto al Fondo di previdenza per il personale dipendente dall’Enel e dalle aziende elettriche private, dal momento che nella vita assicurativa di questi pensionati precedente al 31 dicembre 1996 le voci retributive, in base alla disciplina del Fondo speciale fino ad allora vigente, erano diverse ed in numero minore rispetto alle voci imponibili individuate dalla normativa dell’assicurazione generale obbligatoria. Aggiunge il ricorrente che al riguardo il legislatore, tramite la norma di cui al D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 2, comma 3, ha previsto che per il calcolo della pensione la retribuzione di riferimento per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1996 deve essere quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo di cui al primo comma. Invece, in relazione al periodo maturato successivamente all’1/1/1997 trova applicazione la nozione di retribuzione pensionabile di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, come stabilito dal D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 1, comma 1, per cui il calcolo del trattamento deve essere effettuato facendosi riferimento unicamente alle retribuzioni per le quali sono stati versati i contributi utili ai fini pensionistici. In pratica, con il citato D.Lgs. n. 562 del 1997, art. 3, comma 2, il legislatore, nel tener conto di questi casi di contribuzione mista, ha voluto che la misura del trattamento erogato non possa essere superiore all’importo più favorevole tra quelli risultanti dal computo della pensione sulla base di ciascuno dei due sistemi, vale a dire quello dell’assicurazione generale obbligatoria e quello del Fondo per gli elettrici, che concorrono a disciplinare il diritto a pensione di coloro che erano già iscritti al Fondo precedentemente alla riforma del sistema pensionistico. Ad avviso della difesa dell’Inps il richiamo alla disciplina del regime generale impone, quindi, che si tenga conto del principio di coincidenza tra retribuzione imponibile e retribuzione pensionabile.

In conclusione viene posto il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se, nell’ipotesi di pensione liquidata con il sistema retributivo e con decorrenza successiva al 31 dicembre 1996, in favore di assicurato già iscritto al Fondo di previdenza per i dipendenti dell’Enel e delle aziende private elettriche, il calcolo del parametro di cui al D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 562, art. 3, comma 2, lett. a), debba essere effettuato considerando per l’intero periodo assicurativo la nozione di retribuzione imponibile di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, comprendendovi anche le voci per le quali non erano stati versati i contributi previdenziali perchè non contemplate dalla normativa regolante il suddetto Fondo (come stabilito nella sentenza impugnata) oppure se per il periodo antecedente al 1 gennaio 1997, per il calcolo del medesimo parametro, deve assumersi come retribuzione di riferimento quella sottoposta a contribuzione dalla previgente normativa del Fondo, applicando per tutti gli altri aspetti la disciplina del regime generale (come sostenuto dall’odierno ricorrente)”.

2. Il ricorso è infondato.

Si osserva, infatti, che la tesi difensiva dell’Inps in base alla quale, ai fini del calcolo del parametro di cui al D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 562, art. 3, comma 2, lett. a), da effettuarsi in relazione al periodo antecedente l’1/1/97, deve assumersi come retribuzione di riferimento quella sottoposta a contribuzione dalla previgente normativa del Fondo, è infondata in quanto contrasta con l’orientamento già espresso al riguardo da questa Corte (Cass. Sez. lav. n. 1444/08) sull’applicazione del criterio dell’onnicomprensività della retribuzione ai fini dell’individuazione del tetto massimo pensionabile. In pratica, l’interpretazione della norma in esame non può prescindere dal tenore letterale del D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 3, comma 2, lett. a), che, contemplando per il suddetto calcolo la comparazione tra due misure massime di trattamenti retributivi pensionabili (misura dell’80% degli elementi della retribuzione previsti dalla L. n. 153 del 1969, art. 12 e quella dell’88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12, lett. a), include nella definizione del primo parametro la nozione di retribuzione vigente nella gestione AGO senza ulteriori specificazioni.

3. Al riguardo si è, infatti, statuito (Cass. Sez. Lav. n. 1444 del 23/1/2008) che “ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal Fondo elettrici presso l’INPS, il D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 3, comma 2, lett. a) – nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali INPS e il regime dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) – stabilisce che l’importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) 1180% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l’AGO e b) l’88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12, lett. a) dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell’AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione”. Successivamente si è ribadito (Cass. Sez. lav. n. 14164/2011) che il tenore letterale della disposizione in esame non autorizza la limitazione interpretativa prospettata dalla difesa dell’Inps, dal momento che la lettera a) nel fare riferimento “alla retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti” ha necessariamente inteso includere anche la nozione di retribuzione vigente in quella gestione.(in senso conf. v. anche Cass. sez. lav. n. 12624 del 5.6.2014).

4. Nè può condividersi la censura dell’Inps secondo cui l’interpretazione della norma in esame offerta dalla Corte di merito condurrebbe ad un giudizio di irrazionalità della scelta del legislatore di individuare un limite massimo calcolato su una base contributiva del tutto sganciata dalle reali voci di retribuzione sottoposte a contributo. Invero, è agevole rilevare che proprio le summenzionate esigenze di armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali INPS e il regime dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sono alla base di una prefigurazione normativa di limiti invalicabili dei trattamenti pensionistici scaturenti direttamente dall’applicazione di percentuali già ridotte delle stesse retribuzioni pensionabili considerate nella loro globalità.

5. Pertanto, considerato che la Corte territoriale ha stabilito che nella fattispecie il parametro da non superare era quello costituito dalle retribuzioni pensionabili del sistema dell’assicurazione generale obbligatoria anche per i periodi antecedenti all’1/1/1997, e tenuto conto dell’orientamento espresso a tal riguardo da questa Corte nei termini sopra riferiti, può affermarsi che i giudici di seconde cure hanno correttamente interpretato la norma di cui al D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 3, comma 2, lett. a) applicabile nel caso in esame.

In definitiva il ricorso va rigettato. Non va adottata alcuna statuizione sulle spese nei confronti di A.A. che è rimasto solo intimato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA