Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4888 del 27/02/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4888 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: GRECO ANTONIO

Lincei – esenzione
personale
non
spettanza

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PCCADEMIA NAZICINALE DEI L1NCEI,

Data pubblicazione: 27/02/2013

in persona del Direttore

generale, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Puoti e
dall’avv. Vincenzo D’Isidoro, ed elettivamente domiciliato in
Roma presso il primo in via Panama n. 68;
-ricorrente contro
COMUNE DI SIENA, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso
dall’avv. Fabio Pisillo ed elettivamente domiciliato in Roma
presso il signor Gianmarco Grez al corso Vittorio Emanuele II n.
18;
– controricarrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
della Toscana n. 79/21/11, depositata il 29 giugno 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17 aprile 2012 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
uditi gli avvocati Giovanni Puoti e Vincenzo D’Isidoro per
la ricorrente e l’avv. Fabio Pisillo per il controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il

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rigetto del ricorso.
SVOLGMENTO DEL PROCESSO
L’Accademia Nazionale dei Lincei propone ricorso per
cassazione, affidato a tre motivi ed illustrato con successiva
memoria, nei confronti della sentenza della Commissione
tributaria regionale della Toscana che, accogliendo l’appello del
Comune di Siena, nel giudizio introdotto con l’impugnazione
dell’avviso di accertamento ai fini dell’ICI per l’anno 2006,
ha ritenuto venuta meno, in relazione a tale imposta, l’esenzione
riconosciuta all’Accademia dall’art. 3, primo coma, del
d.lgs.lgt. 28 settembre 1944, n. 359, a tenore del quale
“l’Accademia è esente da ogni imposta o tassa generale o locale,
presente o futura, salvo espressa deroga legislativa”.
Secondo il giudice d’appello “le ragioni addotte dal Comune
appellante sono pienamente condivisibili perché fondate su di una
normativa precisa che non può prestarsi a nessuna diversa
interpretazione data la chiarezza del dettato normativo. … è
sicuramente invocata a proposito anche la giurisprudenza della
Suprema Corte che non consente più alcun dubbio interpretative,
anche in considerazione del fatto che l’ICI è un’imposta di nuova
istituzione, successiva alla norma invocata dall’Accademia, sulle
cui esenzioni ha fatto chiarezza l’art. 7 del d.lgs. n. 504 del
30 dicembre 1992″.
Il Comune di Siena resiste con controricorso, illustrato con
successiva memoria.
MOTIVI DETIADECISTONE
Con il primo motivo l’Accademia Nazionale dei Lincei,
denunciando violazione dell’art. 3 del d.lgs.lgt. n. 359 del
1944, censura la decisione per aver ritenuto che l’esenzione a
essa riconosciuta sarebbe stata espressamente abrogata da una
norma successiva, riconducibile all’art. 7 del d.lgs. 30 dicembre
1992, n. 504, ovvero al portato normativo della riforma
tributaria disposta in forza della legge delega 9 ottobre 1971,
n. 825, ed attuata con i decreti delegati del 1972 e del 1973,
alla luce dell’art. 15 delle preleggi.
Con il secondo motivo si duole dell’omessa pronuncia in
ordine alla denunciata violazione degli art. 10 e 11 della legge

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relativo ad un immobile ceduto in locazione per uso alberghiero,

27 luglio 2000, n. 212, in relazione ad un interpello, avente ad
oggetto l’esenzione dall’IRPEG, rivolto al Ministero delle
finanze il 12 marzo 1981; con il terzo, denuncia la violazione di
legge con riguardo alle dette disposizioni che prevedono e
regolano l’interpello all’amministrazione finanziaria.
Il primo motivo del ricorso è infondato.
Con la ricostituzione dell’Accademia Nazionale dei Lincei
il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359,
generale o locale, presente o futura, salvo espressa deroga
legislativa”.
Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi sulla portata
dell’esenzione in relazione alle imposte ipotecarie e catastali
ed all’INVIM, tributi, rispettivamente, nuovamente disciplinati e
introdotto in forza della delega contenuta nella legge 9 ottobre
1971, n. 825.
Quanto alle imposte ipotecaria e catastale, ha affermato
che “in base all’art. 78 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634
sull’imposta di registro, cui rinvia l’art. 23 d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 635, le agevolazioni vigenti alla data del 31 dicembre
1972 si applicavano sino alla data che sarebbe stata indicata da
disposizioni successive e, comunque, non oltre il 31 dicembre
1974: ne consegue che, dopo tale ultima data, non è più operante,
quanto alle imposte in questione, l’esenzione personale da ogni
imposta presente o futura prevista, in favore dell’Accademia
Nazionale dei Lincei, dall’art. 3 del d.lgs. luogotenenziale 28
settembre 1944, n. 359, atteso che il testo del citato art. 78
non ne consente un’interpretazione riduttiva, che comporti la
sopravvivenza di esenzioni di carattere personale, e che
l’intento della riforma del 1972 era anche quello di bonificare
l’ordinamento da tutte le esenzioni o riduzioni di imposta, ad
eccezione di quelle che il legislatore riteneva espressamente di
introdurre o di confermare” (Cass. n. 7166 del 2002, n. 18964 e
n. 10490 del 2003).
Con riguardo all’INVII% ha rilevato come “l’esenzione da
ogni imposta, prevista dall’art. 3 del d.lgs. luogotenenziale 28
settembre 1944, n. 359 in favore dell’Accademia Nazionale dei
Lincei, pur avendo carattere personale, deve ritenersi venuta

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stabilì all’art. 3 che essa fosse “esente da ogni imposta o tassa

meno a seguito del riordino del sistema fiscale previsto dalla
legge 9 ottobre 1971, n. 825, nell’ambito del quale il
legislatore ha rielaborato l’intera materia delle esenzioni e
delle agevolazioni previste dalla normativa previgente,
subordinandone il mantenimento alla persistenza delle finalità
dalle stesse perseguite e prevedendo, in loro sostituzione, la
concessione di contributi anche sotto forma di buoni d’imposta o
di attenuazioni delle imposte sui redditi. Tale esenzione non può
un’imposta di nuova istituzione, avente una disciplina
caratterizzata da uno specifico regime di esenzioni ed
agevolazioni” (Cass. n. 2963 del 2006).
Considerazioni analoghe devono essere svolte in relazione
all’imposta comunale sugli immobili.
Con il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, recante “Riordino
della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421”, il legislatore ha introdotto un
nuovo tributo, che trova la sua disciplina nelle disposizioni
racchiuse nel capo I del titolo I del decreto, e nelle sue
successive modificazioni: dell’imposta comunale sugli immobili
vengono fra l’altro individuati e regolati il presupposto, i
soggetti passivi, il soggetto attivo, la base imponibile, le
riduzioni e le detrazioni, e le esenzioni.
La disciplina delle esenzioni, segnatamente, all’art. 7,
comma 1, ascrive gli immobili a nove categorie, di diversa
struttura, aventi riguardo, di volta in volta, alla categoria
catastale del bene ovvero alla sua obiettiva ubicazione; alla
effettiva destinazione ovvero al soggetto possessore.
La lettera i) del coma 1 – nel testo applicabile alla
fattispecie

ratione tenlooris – in particolare, contempla gli

immobili direttamente utilizzati dagli enti pubblici e privati
diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di attività commerciali, novero nel quale
è compresa l’Accademia Nazionale dei Lincei, a condizione che
siano destinati esclusivamente ad una delle attività indicate.
Il carattere della disciplina dell’imposta – avente ad
oggetto la generalità di fabbricati ed aree e la generalità di
proprietari e possessori – e, nell’ambito di essa, i caratteri

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quindi essere fatta valere in riferimento all’INVII% che è

del sistema delle esenzioni, procedente per categorie di diversa
natura e dotato di una significativa articolazione, comprendente,
come si è visto, anche ipotesi soggettive che astrattamente si
attagliano all’Accademia dei Lincei, inducono a ritenere che il
catalogo fissato con l’art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992, e poi
con le successive nedificazioni, sia esaustivo, e quindi
incompatibile, alla stregua dell’art. 15 delle preleggi, con
l’esenzione personale riconosciuta dall’art. 3 del d.lgs. lgt. n.
Il d.lgs. n. 504 del 1992, con riguardo alla disciplina del
tributo in esame ed in seno ad essa al sistema delle esenzioni,
in quanto dotato della stessa forza di legge del provvedimento
con il quale era stata anteriormente riconosciuta l’esenzione
personale in discorso, e pertanto senza che la discrezionalità
legislativa, esercitata nei limiti della ragionevolezza, subisca
vincoli, è dunque in grado di abrogare tacitamente la legge
anteriore, per incompatibilità, in relazione all’imposta comunale
sugli immobili.
Il secondo motivo non coglie nel segno, atteso che il
giudice d’appello, corre si legge nella motivazione riportata

supra, ha ritenuto l’esenzione accordata all’Accademia dei Lincei
con il decreto del 1944 abrogata, in relazione all’ICI, essendo
questa “un’imposta di nuova istituzione, successiva alla norma
invocata dall’Accademia, sulle cui esenzioni ha fatto chiarezza
l’art. 7 del d.lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992”, sicché l’esito
dell’interpello, concernente l’esenzione dall’IRPEG, che la
contribuente assume aver rivolto all’amministrazione nel 1981, si
appalesa corre del tutto irrilevante, e perciò disatteso dalla
Commissione regionale.
Il terzo motivo è infondato, sol che si abbia riguardo alle
pronunce di questa Corte del 2002 e del 2003, richiamate supra,
che già avevano significativamente circoscritto la portata
dell’esenzione riconosciuta all’Accademia dal legislatore del
1944.
Il ricorso va pertanto rigettato.
La novità della questione, in relazione all’ICI, consente
di dichiarare compensate fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

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359 del 1944.

7Psr:tsrrn DA RrOISTRAZIONE
La Corte rigetta il ricorso.

Ai SENSI
D.p.R. 2614/1956
N. 131 ‘TAB. ALL. B. – N. 5
MATERIA TRIUTARIA

Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma il 17 aprile 2012.

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