Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4888 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2020, (ud. 21/02/2019, dep. 24/02/2020), n.4888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13881-2018 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MASSIMI 154,

presso lo studio dell’avvocato CONTU GIOVANNI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MURA MATILDE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

PREFETTURA DI CAGLIARI, in persona del Prefetto pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3666/2017 del TRIBUNALE di CAGLIARI,

depositata il 15/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CORRENTI

VINCENZO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Matteo Lebiu propone ricorso per cassazione contro la prefettura di Cagliari, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 15.12.2017 che, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la sua opposizione a verbale di contestazione e successiva ordinanza prefettizia di revoca della patente per violazione dell’art. 218 VI C.d.S. per aver circolato in periodo di sospensione della stessa.

La sentenza di appello ha statuito che il 24.4.2013 era stata contestata la più grave violazione di cui all’art. 116 C.d.S., (guida con patente sospesa il 6.7.2012 e mai restituita) e la notifica differita inerente la mutata qualificazione giuridica del fatto risultava perfezionata il 4.7.2013 entro il prescritto termine di 90 giorni ed era ampiamente giustificata dalla particolarità del caso concreto e dalla necessità di accertamenti connessi all’espletamento ed all’esito della visita medica a suo tempo prescritta.

Il ricorrente denunzia violazione degli artt. 200,201 e 396 C.d.S. perchè la contestazione del 25.5.2013 è tardiva in quanto vi è la precedente del 23.4.2013 e si era esaurito il potere di accertamento e di contestazione.

La censura è infondata.

In tema di sanzioni amministrative, sino a quando non sia intervenuto il giudicato sull’opposizione proposta avverso ordinanza ingiunzione, l’amministrazione nell’esercizio del potere di autotutela, può procedere alla rimozione degli eventuali vizi ovvero alla rettifica od alla correzione degli eventuali errori (Cass. 3735/2004).

Era dunque sussistente il potere di rettifica ed il Prefetto poteva riqualificare i fatti, ferma restando, peraltro, la materialità del fatto contestato, donde l’erroneità delle deduzioni del ricorso a pagina otto sulla tardività della contestazione.

Vanno condivise le affermazioni della sentenza in tema di contestazione differita nel riferimento alla particolarità del caso che implicava accertamenti in concreto connessi all’espletamento ed all’esito della visita medica a suo tempo prescritta.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese. Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1800 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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