Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4887 del 27/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/02/2017, (ud. 26/10/2016, dep.27/02/2017),  n. 4887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21848-2011 proposto da:

T.F., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA

CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO GAZIANO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ENRICO MITTONI, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA

D’ALOISIO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 576/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 26/05/2011 R.G.N. 176/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. RIVERSO ROBERTO;

udito l’Avvocato LELIO MARITATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 26.5.2011 la Corte d’Appello di Palermo rigettava l’appello proposto da T.F. contro la sentenza resa dal Tribunale di Agrigento che, per quanto d’interesse, aveva respinto la sua domanda diretta ad ottenere l’annullamento del verbale dell’INPS che lo aveva ritenuto coltivatore personale ed abituale di fondi agricoli e come tale obbligato ad iscriversi negli elenchi dei coltivatori diretti dal 1 aprile 2000.

La Corte territoriale, condividendo il ragionamento svolto dal primo giudice, ha ritenuto che in tal senso conducessero le dichiarazioni confessorie rese dall’appellante agli ispettori verbalizzanti, mentre non poteva rilevare che in base ad altra sentenza del tribunale di Agrigento del 21.1.1998 egli fosse anche titolare di assegno ordinario di invalidità, trattandosi di prestazione che richiede soltanto una incapacità di lavoro in misura superiore ai due terzi.

Contro la sentenza il T. propone ricorso per cassazione fondato su un motivo. Resiste I”INPS con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col motivo di ricorso il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione di legge con riferimento al combinato disposto L. n. 1047 del 1957, ex art. 2 e L. n. 97 del 1963, artt. 2 e 3, per non aver considerato come fondanti le risultanze del certificato di invalidità il quale costituiva la prova che egli fosse inabile al lavoro siccome accertato con sentenza 185/1998 e pertanto non potesse essere iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti.

2. Il motivo è infondato. Anzitutto va osservato che, come affermato dalla Corte territoriale, il ricorrente essendo titolare di assegno di invalidità e non di pensione di invalidità conserva una residua capacità di lavoro; talchè non esiste alcuna incompatibilità logica nè giuridica con l’iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, avendo lo stesso ricorrente affermato di lavorare nei campi personalmente e con abitualità.

3. Quanto alle residue ragioni di censura (afferenti alla mancata valutazione di una precedente sentenza, genericamente indicata, non trascritta e nemmeno prodotta con il ricorso), osserva il collegio come la corte abbia, con procedimento logico-giuridico ancora una volta immune da vizi, correttamente valutato le risultanze probatorie, offrendo motivata ed esauriente spiegazione del proprio convincimento, onde le richieste di rivisitazione del merito della causa da parte del ricorrente si appalesano del tutto inammissibili.

Le censure mosse alla sentenza d’appello si risolvono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito. Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., invoca piuttosto una diversa lettura delle risultanze probatorie così come accertate e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all’impugnata pronuncia censure del tutto inaccoglibili, perchè la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle fra esse ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

4. In conclusione, le considerazioni sin qui svolte impongono di rigettare il ricorso e di condannare la parte ricorrente, rimasta soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2100 di cui Euro 2000 per compensi professionali, oltre il 15% di spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

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