Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4887 del 01/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 01/03/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 01/03/2010), n.4887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MASCHERONI EMILIO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.P., N.L.;

– intimati –

e sul ricorso 19910-2007 proposto da:

P.P., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FORTUNA TULLIO, giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

POSTE ITALIANE S.P.A., N.L.;

– intimati –

e sul ricorso 20910-2007 proposto da:

N.L., già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ERNESTO

MONACI 13, presso lo studio dell’avvocato DE MICCO PADULA GIANLUCA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICELI MARIA BEATRICE, giusta

delega a margine del controricorso e ricorso incidentale e da ultimo

domiciliato d’ufficio presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

POSTE ITALIANE S.P.A., P.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 242/2007 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 14/03/2007 R.G.N. 1969/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/12/2009 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA per delega MASCHERONI EMILIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI COSTANTINO, che ha concluso per inammissibilità di tutti i

ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Poste italiane s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermo che ha dichiarato esistente tra la società e i lavoratori P.P. e N.L. un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per illegittimità del termine apposto, ex art. 8 c.c.n.l. 1994 e accordo integrativo 25.9.1997, al contratto di lavoro stipulato tra le parti e ha condannato la società al pagamento delle retribuzioni non corrisposte a decorrere dalla data di messa in mora (rispettivamente, per il P., dal 30 settembre 2002 e, per il N., dall’11 marzo 2003).

I lavoratori hanno resistito con distinti controricorsi e hanno proposto, a loro volta, ricorso incidentale.

Nel corso del presente giudizio la società ricorrente ha depositato copia dei verbali delle conciliazioni in sede sindacale intervenute con ciascuno degli odierni controricorrenti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso della Poste Italiane s.p.a. e quelli proposti, in via incidentale, dal P. e dal N. devono essere riuniti, avendo ad oggetto la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

Ciò posto, i ricorsi medesimi vanno dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Dai prodotti verbali di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia in oggetto, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Ritiene il Collegio che i suddetti verbali di conciliazione siano idonei a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione e il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; al che consegue la declaratoria di inammissibilità dei proposti ricorsi, in quanto l’interesse ad agire – e, quindi, anche ad impugnare – deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione (Cass. Sez. un. n. 25278 del 2006; Cass. n. 6026 del 2006, n. 16341 del 2009).

L’accordo intervenuto tra le parti integra giusto motivo di compensazione, tra le medesime, delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse; compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010

 

 

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