Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4885 del 27/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/02/2017, (ud. 26/10/2016, dep.27/02/2017),  n. 4885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29370-2011 proposto da:

V.E. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BORGO PIO 44, presso lo studio dell’avvocato STEFANO SACCHETTO, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GABRIELE DALLA

SANTA, MARCO VORANO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, giusta

delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 663/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/04/2011 R.G.N. 1028/2077;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. BERRINO UMBERTO;

udito l’Avvocato LAURENTI NICOLA per delega Avvocato SACCHETTO

STEFANO;

udito l’Avvocato MARITATO LELIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso, in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 26.10.2010 – 12.4.2011, la Corte d’appello di Venezia ha rigettato l’impugnazione di V.E. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede che gli aveva respinto l’opposizione al precetto notificatogli dall’Inps per il pagamento dell’importo di Euro 21.298,94, dovuto a titolo di contributi e somme aggiuntive.

La Corte territoriale è pervenuta a tale decisione dopo aver escluso sia l’esistenza del giudicato dedotto dall’appellante in relazione all’oggetto di causa, sia il difetto di legittimazione eccepito dal medesimo, sia la prescrizione del credito contributivo vantato dall’Inps.

Per la cassazione della sentenza ricorre V.E. con tre motivi.

Per l’Inps c’è delega al difensore in calce al ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo, dedotto per violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, e per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente assume che la Corte d’appello non avrebbe considerato che nemmeno l’Inps aveva contestato il fatto che egli aveva assunto la qualifica di socio accomandatario al solo fine di provvedere alla liquidazione della società, per cui vi era, a suo giudizio, un errore nell’atto notarile nel punto in cui si dava rilievo alla sua accettazione della qualifica di socio accomandatario, quando, in realtà, dall’interpretazione dell’atto emergeva che egli aveva agito in qualità di liquidatore, per cui giammai avrebbe potuto essere chiamato a rispondere dei debiti sociali.

Il motivo è infondato, in quanto la Corte d’appello ha correttamente evidenziato, con motivazione immune da rilievi di legittimità, che era irrilevante, ai fini della esigibilità del credito contributivo vantato dall’istituto di previdenza nei confronti dell’iscritto al relativo fondo di gestione, la circostanza per la quale il V. aveva assunto l’incarico di socio accomandatario, funzione, quest’ultima, che in base al non condiviso giudizio del medesimo ricorrente, avrebbe dovuto ritenersi preordinata alla sola liquidazione della società. Nè, tantomeno, può condividersi il rilievo di quest’ultimo basato sulla supposta erroneità dell’atto notarile nella parte in cui era stata specificata la sua accettazione a divenire socio accomandatario, trattandosi di dichiarazione resa a pubblico ufficiale in atto pubblico che fa fede fino a querela di falso.

D’altra parte si è affermato (Cass. sez. lav. n. 2139 del 31.1.2014) che “in tema di inquadramento, ai fini contributivi, dei soci di società in nome collettivo posta in liquidazione, in base alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1 -, l’iscrizione alla gestione commercio conserva validità, con persistenza dell’obbligo contributivo, sia per i soci liquidatori che per gli altri soci, che continuino a svolgere attività sociale, anche durante la fase di liquidazione e fino alla cessazione di tutte le attività sociali ed alla cancellazione della società dal registro delle imprese, semprechè l’attività svolta conservi i caratteri dell’abitualità e della prevalenza”.

2. Col secondo motivo, proposto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’efficacia interruttiva del precetto, il ricorrente adduce che questo gli era stato notificato personalmente e non nella sua qualità di liquidatore o socio accomandatario e che era erronea l’indicazione del destinatario della notifica, per cui non poteva scaturirne un effetto interruttivo dell’eccepita prescrizione.

Il motivo è infondato, perchè la Corte territoriale ha rilevato, con giudizio di fatto congruamente motivato ed esente da vizi di ordine logico – giuridico, che la notifica in questione individuava esattamente il destinatario, cioè V.E., oltre che la sua qualifica di socio accomandatario, tanto che il diritto di difesa del medesimo non era stato pregiudicato, avendo l’interessato proposto tempestivamente la propria opposizione. E’, quindi, privo di pregio il rilievo incentrato sulla supposta inefficacia della notifica dell’atto di precetto ai fini dell’interruzione della prescrizione del credito contributivo vantato dall’ente previdenziale.

3. Col terzo motivo, dedotto per violazione di legge, il ricorrente assume che non era stato mai provato che l’Inps avesse tentato di escutere in prima battuta la società e che era, altresì, censurabile l’affermazione della Corte di merito in ordine alla ritenuta novità dell’eccezione del “beneficium excussionis” nei confronti della società in liquidazione.

Osserva la Corte che il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto il ricorrente non indica in quale fase e in quale momento del procedimento di primo grado, nonchè in quali termini avrebbe sollevato l’eccezione in esame in guisa tale da far ritenere erroneo il convincimento dei giudici d’appello sulla sua riscontrata novità. Infatti, nell’impugnata sentenza è chiaramente spiegato che tale eccezione era stata sollevata per la prima volta nel giudizio d’appello ed è, altresì, evidenziata la sua infondatezza sulla scorta della considerazione che il principio della preventiva escussione opera in sede esecutiva e presuppone che chi lo invochi indichi i beni sociali sui quali il creditore possa utilmente soddisfarsi.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 1100,00, di cui Euro 1000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

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