Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4885 del 01/03/2018
Civile Sent. Sez. L Num. 4885 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: DE MARINIS NICOLA
SENTENZA
sul ricorso 5621-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
2017
4293
contro
POLI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.
GALILEI 45, presso lo studio dell’avvocato ANNALISA
CIAFFI, che lo rappresenta e difende unitamente
Data pubblicazione: 01/03/2018
all’avvocato STEFANO SALVI, giusta delega in atti;
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 80/2012 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 20/02/2012 R.G.N. 13/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
MARINIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato DANIELE MARIANI per delega verbale
Avvocato ROBERTO RESSI;
udito l’Avvocato ANNALISA CIAFFI.
udienza del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 24 febbraio 2012, la Corte d’Appello di Firenze, in
parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Firenze, accoglieva
la domanda proposta da Andrea Poli nei confronti di Poste Italiane
S.p.A., anche con riguardo al gravame in via incidentale proposto dal
primo, addivenendo così oltre che al riconoscimento del denunciato
patrimoniale patito per effetto di quello.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto
provato il demansionamento e sussistente il danno non patrimoniale
nelle componenti relativi al danno alla professionalità, al danno da
perdita di chance e al danno biologico.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando
l’impugnazione a due motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste, con
controricorso, il Poli.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare il vizio di
motivazione, lamenta l’incongruità logica della pronunzia resa dalla
Corte territoriale in ordine alla prova del dedotto demansionamento,
contestando la riconosciuta valenza confessoria della nota degli uffici
della Società, che, all’esito sfavorevole dell’appello della sentenza
dichiarativa del diritto del Poli al richiesto superiore inquadramento,
sconsigliavano l’ulteriore impugnazione e l’esecuzione della sentenza.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione
degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 2103, 2089, 2043,
2697, 2727 c.c., la Società ricorrente lamenta la non conformità a
diritto della condanna al risarcimento del danno non patrimoniale per
essere stato questo ritenuto in re ipsa in difetto di allegazione e prova
della sua sussistenza.
Il primo motivo si rivela infondato, atteso che – al di là del riferimento
alla nota del responsabile R.U. Centro di Poste del 18.11.2003, intesa a
sollecitare, a definizione del giudizio di appello confermativa della
pronunzia di primo grado resa nel 1996 dichiarativa del diritto del Poli al
demansionamento altresì alla condanna al risarcimento del danno non
superiore inquadramento nel livello Q2 (poi A2), l’esecuzione del
dictume giudiziale, nota di cui la Società ricorrente qui contesta la
riconosciuta valenza confessoria – la Corte territoriale dà ampiamente
conto dell’incongruità del percorso professionale del Poli rispetto al
riconosciuto diritto al re inquadramento conseguito in sede giudiziaria in
termini tali da trovare addirittura riscontro nel ricorso della Società ove
dall’incarico di responsabile dell’ufficio di recapito di Scandicci, ovvero
da un ruolo che la stessa Società dichiara aver riflesso’ il livello
professionale spettante al Poli solo dopo un certo tempo, alla luce degli
insoddisfacenti risultati dallo stesso conseguiti nella gestione dell’ufficio.
Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo, risultando dalla
motivazione dell’impugnata sentenza come il riconoscimento in favore
del Poli del danno non patrimoniale, per quanto affermato come
rilevante
in re ipsa,
derivi dall’accertamento operato dalla Corte
territoriale di specifici pregiudizi dedotti dal Poli con il ricorso
introduttivo ed afferenti al mancato aggiornamento professionale, alla
perdita di chance di carriera, all’integrità psico-fisica, accertamento qui
neppure fatto oggetto di puntuali censure.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,
00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al
15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte deli/ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2017.
Il Presidente
Il Consigliere rel.
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si rileva come la stessa fosse stata costretta a rimuovere il Poli
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