Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4885 del 01/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 01/03/2010, (ud. 07/10/2009, dep. 01/03/2010), n.4885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A.M., G.F., G.V., già

tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EZIO 12, presso lo

studio dell’avvocato GALASSO ALFREDO, che li rappresenta e difende

giusta delega a margine del ricorso e da ultimo domiciliati d’ufficio

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

PER LA SICILIA; MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA –

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza non definitiva n. 841/2008 del TRIBUNALE di

TERMINI IMERESE, depositata il 29/07/2008 R.G.N. 367/07;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

07/10/2009 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato D’AMICO LICIA per delega Avv. GALASSO ALFREDO;

udito l’Avvocato VARONE STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

M.A. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Termini Imerese il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia esponendo che:

quali dipendenti del Ministero erano inquadrati nella posizione D 2 e ricoprivano dal 1^ settembre 2000 l’incarico di Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) profilo professionale istituito dal contratto collettivo nazionale 26 maggio 1999, al quale, secondo il contratto, dovevano accedere i dipendenti già addetti alla posizione di responsabile amministrativo;

avevano raggiunto alla data del 1^ settembre 2001 una determinata anzianità di servizio;

l’amministrazione aveva riconosciuto loro, ai fini stipendiali, una posizione non corrispondente all’anzianità complessivamente maturata;

nei loro confronti era stato applicato, infatti, l’art. 8 del CCNL 15 marzo 2001, in base al quale ai DSGA veniva attribuito dal 1^ settembre 2000, oltre allo stipendio iniziale del profilo di provenienza, un incremento retributivo pari al 70% della differenza tra detto stipendio e la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle Accademie e dei Conservatori;

inoltre, a norma del citato art. 8, l’amministrazione aveva riconosciuto loro una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra stipendio iniziale del profilo di provenienza e posizione stipendiale in godimento;

l’inquadramento ai fini stipendiali era avvenuto, quindi, in sostanza, con il metodo della cosiddetta temporizzazione, ossia con il riconoscimento di un’anzianità di servizio convenzionale non corrispondente all’anzianità effettivamente maturata nei servizi di ruolo e pre-ruolo;

lo stesso si era verificato anche in occasione del successivo inquadramento, effettuato con decorrenza 1^ gennaio 2003.

Ciò premesso, i dipendenti sopraindicati hanno dedotto l’erroneità del metodo seguito dall’amministrazione, osservando che:

in base all’art. 142 del CCNL 24 luglio 2003 continuano a trovare applicazione nel comparto scuola l’art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4 agosto 1995, in tema di ricostruzione di carriera e riconoscimento dei servizi non di ruolo;

quest’ultimo articolo, richiama, a sua volta, il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4, a norma del quale ai fini dell’inquadramento contrattuale del personale A.T.A. l’anzianità giuridica ed economica è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, compreso il servizio di ruolo reso in categorie inferiori.

I dipendenti hanno quindi chiesto il riconoscimento del diritto all’inquadramento nella fascia di anzianità corrispondente all’anzianità complessivamente maturata e la condanna delle convenute al pagamento delle relative differenze retributive.

Le Amministrazioni resistevano contestando la valenza del richiamo fatto dall’art. 142 del CCNL 2003 all’art. 66 del CCNL 1995, da intendersi come norma di salvaguardia a tutela delle situazioni pregresse dei diritti acquisiti, com’era dimostrato proprio dal rinvio fatto dal citato D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 66, ossia ad una disciplina dettata per l’inquadramento nelle nuove posizioni stipendiali alla data del 10 luglio 1988, sulla base dell’anzianità maturata al 30 giugno 1988, e perciò riferibile solo a quelle determinate vicende.

Le Amministrazioni notavano, inoltre, che mentre l’art. 66 si riferisce a situazioni in cui l’inquadramento era effettuato in base alla sola anzianità di servizio, con esclusione delle procedure concorsuali, l’accesso al nuovo profilo di DSGA era avvenuto per concorso.

Il Tribunale di Termini Imerese con la sentenza qui impugnata ha deciso, a norma del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64, sull’interpretazione delle clausole sopra menzionate, affermando che dal richiamo fatto dall’art. 142 c.c.n.l., lett. f) 24 luglio 2003 all’art. 66, comma 6, del contratto collettivo nazionale 4 agosto 1995 non deriva che l’inquadramento del personale DSGA. e la determinazione dell’anzianità di servizio finalizzate all’inserimento nella posizione stipendiale corrispondente debbano avvenire tenendo conto di tutta l’anzianità effettiva maturata dal dipendente, comprensiva dei servizi di ruolo e non di ruolo anteriormente prestati, dovendosi invece utilizzare il metodo della temporizzazione.

M.A. e gli altri consorti indicati in epigrafe chiedono la cassazione di questa sentenza con ricorso per cinque motivi.

Il Ministero dell’Istruzione resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 34 C.C.N.L. 26 maggio 1999; all’art. 8 C.C.N.L. 15 marzo 2001; all’art. 87 C.C.N.L. 24 luglio 2003; all’art. 142, comma 1, lett. f), punto 8 C.C.N.L. 24 luglio 2003; all’art. 66, comma 6 C.C.N.L. 4 agosto 1995 richiamante il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4.

Si addebita alla sentenza impugnata di non aver interpretato gli artt. 8 del CCNL 2001 e 87 del CCNL 2003 nel rispetto del canone della totalità, avendo omesso di porli in relazione con l’art. 142 del medesimo CCNL del 2003, che ha espressamente escluso l’art. 66 del CCNL 1995, contenente il richiamo al D.P.R. n. 399 del 1988, dal novero delle norme generali e speciali del pubblico impiego non applicabili a seguito della sua stipulazione.

Si addebita inoltre alla sentenza di aver attribuito carattere di specialità al cit. art. 8 CCNL 2001 e art. 87 CCNL 2003 rispetto all’art. 142 di quest’ultimo contratto, mentre tali artt. hanno contenuto analogo a quello del D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, commi 8 e 9, riproponendo il medesimo criterio della temporizzazione, sicchè si tratta di norme delle quali è possibile la contemporanea applicazione, ravvisandosi fra le stesse un rapporto di sussidiarietà.

Si addebita infine alla sentenza di non aver considerato che la tesi della non applicabilità dell’art. 142 del CCNL 2003 al personale inquadrato nel profilo di DSGA non tiene conto del comportamento delle parti, visto che la stessa amministrazione ha applicato l’art. 66 del CCNL 1995, richiamato dal detto art. 142, al personale inquadrato come DSGA successivamente al 24 luglio 2003, data di stipulazione di tale contratto.

Con il secondo motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione del criterio ermeneutico del favor lavoratoris in relazione all’art. 34 C.C.N.L. 26 maggio 1999; all’art. 8 C.C.N.L. 15 marzo 2001; all’art. 87 C.C.N.L. 24 luglio 2003; all’art. 142, comma 1, lett. f) punto 8 C.C.N.L. 24 luglio 2003; all’art. 66, comma 6, C.C.N.L. 4 agosto 1995 richiamante il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4.

Si addebita alla sentenza impugnata di non aver considerato che, anche ammettendo l’incompatibilità fra metodo della temporizzazione introdotto dall’art. 8 del CCNL 2001 e integrale riconoscimento della anzianità maturata nei servizi di ruolo e pre-ruolo, compresi quelli resi in categoria inferiore, previsto dall’art. 142 c.c.n.l.

attraverso i richiami normativi ivi contenuti, il principio del favor lavoratoris avrebbe dovuto determinare l’applicazione della disciplina complessivamente più vantaggiosa mantenuta in vigore dalla disposizione contrattuale in ultimo cit..

Con il terzo motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 34 C.C.N.L. 26 maggio 1999 ed al D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4.

Si addebita alla sentenza impugnata di aver escluso l’applicabilità del D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, sul presupposto che la vicenda dell’inquadramento di ricorrenti nel profilo di DSGA non fosse qualificabile come progressione di carriera, benchè l’art. 34 del c.c.n.l. 1999 preveda l’accesso a tale profilo con corso di formazione e, in determinati casi, anche con percorsi formativi abbreviati, così rendendo palese che si tratta in sostanza di modalità di aggiornamento professionale nell’ambito di un passaggio a qualifica superiore, dove è valorizzata anche l’esperienza lavorativa precedente.

La sentenza avrebbe trascurato inoltre di considerare che se le mansioni svolte in precedenza costituiscono requisito di accesso al profilo non vi è alcuna ragione perchè l’anzianità maturata non sia integralmente considerata ai fini dell’inquadramento e della ricostruzione della carriera, come stabilito dal D.P.R. n. 399 del 1988.

Per tale aspetto, quindi, la sentenza avrebbe omesso di indagare sulla effettiva volontà della parti, non procedendo ad una valutazione complessiva delle clausole contrattuali.

Infine, la sentenza non avrebbe tenuto conto del comportamento dell’Amministrazione che nel caso di un dipendente divenuto DSGA successivamente al 1^ settembre 2000 con le medesime mansioni dei ricorrenti aveva applicato ai fini della ricostruzione di carriera proprio il cit. D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4.

Con il quarto motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 e dell’art. 3 Cost..

Si addebita alla sentenza impugnata di aver violato il principio della parità di trattamento, sancito, oltrechè dalla norma costituzionale, anche dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, adottando una interpretazione delle norme contrattuali di riferimento alla stregua della quale ai soli dipendenti confluiti nel profilo di DSGA in sede di prima applicazione del c.c.n.l. 26 maggio 1999 non dovrebbe essere applicata la disciplina dell’art. 66 del c.c.n.l.

1995 in materia di riconoscimento dei servizi pregressi, della quale invece hanno beneficiato coloro che nello stesso profilo professionale sono stati inquadrati successivamente, non necessariamente in forza di concorso selettivo ma anche con corso di formazione.

Con il quinto motivo di ricorso è denunziata omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento alla mancata considerazione dell’avvenuto riconoscimento dei servizi pregressi da parte dell’amministrazione in favore di taluni dipendenti inquadrati come DSGA dopo il 1^ settembre 2000, circostanza che, se valutata, avrebbe condotto il giudicante a non ritenere che l’art. 142 del c.c.n.l. 2003 potesse trovare applicazione solo nei confronti del personale non destinatario di una specifica e peculiare disciplina.

I cinque motivi, fra loro strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

La Corte li giudica infondati e ritiene condivisibile l’interpretazione adottata dalla sentenza impugnata.

Per comprendere esattamente i termini della questione interpretativa ora sottoposta all’attenzione della Corte è opportuno ricordare che il C.C.N.L. 4 agosto 1995 dopo averne definito le funzioni, nell’art. 49, comma 1, ed averlo collocato, con il comma 2 de citato articolo, nelle tre distinte aree dei servizi amministrativi, dei servizi tecnici e dei servizi generali, stabiliva nell’art. 51 i profili professionali e le qualifiche funzionali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, prevedendo espressamente la precarietà di tale qualificazione, effettuata “in attesa delle norme di attuazione sull’autonomia scolastica” (art. 51, comma 2, CCNL cit.) Per ciò che interessa, tale classificazione, organizzata secondo un criterio di importanza discendente, prevedeva al primo posto la “1^ – Qualifica di inquadramento del Direttore amministrativo” con un l’unico profilo di “Direttore amministrativo (per i Conservatori e le Accademie)”.

Al secondo posto era collocata la “2 – Qualifica di inquadramento del Responsabile amministrativo” anch’essa con l’unico profilo di “2/1:

Responsabile amministrativo”.

Il profilo di Direttore amministrativo era quindi un profilo peculiare dei Conservatori e delle Accademie.

Il profilo di responsabile amministrativo, era presente anche nelle altre istituzioni scolastiche, e, nei Conservatori e delle Accademie aveva una collocazione subordinata a quella del direttore amministrativo. Secondo le indicazioni del profilo il responsabile amministrativo doveva svolgere in tal caso “attività di collaborazione diretta con il direttore amministrativo, per le funzioni di coordinamento dei servizi amministrativi e generali” e doveva sostituirlo in tutte le funzioni, salvo che nell’esercizio delle competenze di funzionario delegato”.

Il CCNL Comparto scuola 26 maggio 1999 (art. 31) definisce il nuovo sistema di classificazione professionale del personale A.T.A., articolandolo in quattro aree comprendenti ciascuna una o più categorie e profili professionali e prevedendo una tabella di corrispondenza tra ex qualifica e profilo professionale di appartenenza e le nuove area e posizione economica.

Lo stesso contratto mantiene il profilo professionale del Direttore amministrativo (per i Conservatori e le Accademie) (tab. A) ed istituisce a partire dal 1^ settembre 2000 il nuovo profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi, ricollegandolo espressamente alla “piena attuazione dell’autonomia scolastica” ed alla ridefinizione delle funzioni dei dirigenti scolastici, e prevedendone la presenza “nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado” (art. 34).

Direttore amministrativo e Direttore dei servizi generali ed amministrativi sono inquadrati nell’area D, la più elevata del sistema classificatorio del personale ATA. E’ egualmente mantenuto (v. ancora tab. A) il profilo di responsabile amministrativo, inquadrato nell’area C, immediatamente inferiore.

Tale profilo, come si legge nella tabella ” rimane in vigore sino al 31-8-2000 nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con eccezione di Accademie e Conservatori”. Salvo che in queste ultime due istituzioni, dove permane, si tratta quindi di un profilo mantenuto solo temporaneamente.

Questa provvisorietà trova evidentemente ragion d’essere nella richiamata previsione dell’art. 34, comma 1, circa la decorrenza del nuovo profilo, considerata però alla luce del secondo comma, il quale, per quanto interessa, contiene due regole. La prima stabilisce in generale i titoli di accesso al nuovo profilo, rinviando a tal fine alla tabella B del contratto. La seconda prevede invece che “in prima applicazione” ad esso acceda “il personale con contratto a tempo indeterminato del profilo professionale di responsabile amministrativo in servizio nell’a.s. 1999-2000 nelle scuole di ogni ordine e grado e delle Istituzioni educative e nei Conservatori ed Accademie”. Si tratta quindi di un accesso generalizzato, che riguarda tutto il personale con la qualifica di responsabile amministrativo in un determinato momento, realizzato il quale il profilo professionale di responsabile amministrativo, configurerebbe per così dire, salvo le eccezioni accennate, un insieme “vuoto”.

Le caratteristiche peculiari di tale accesso possono cogliersi considerando anzitutto che secondo la disposizione in esame, per il rinvio da essa fatto alla tab. B del contratto, gli ordinari requisiti di accesso al profilo di DSGA sono (analogamente a quelli per il profilo di Direttore amministrativo) il diploma di laurea in talune specifiche materie specifiche, mentre l’accesso in sede di prima applicazione prescinde totalmente da detto requisito ed è condizionato solo dall’inquadramento come responsabile amministrativo in un determinato anno scolastico.

Inoltre, la collocazione di quest’ultimo profilo in un’area immediatamente inferiore rispetto a quella del DSGA, in assenza della specifica disposizione in esame, determinerebbe la necessità di “procedure selettive”, secondo quanto stabilito dall’art. 32 del citato CCNL. In loro vece è per contro prevista nell’art. 34, la frequenza di “apposito corso modulare di formazione con valutazione finale”, eventualmente sostituibile con “percorsi formativi abbreviati” per il personale che abbia maturato un’esperienza professionale di una determinata durata.

Le osservazioni che precedono consentono di comprendere meglio il senso delle disposizioni che definiscono il trattamento economico dei dipendenti inquadrati nel profilo di DSGA, contenute nell’art. 8 del CCNL 15 marzo 2001 relativo al secondo biennio economico 2000 – 2001 del personale del comparto Scuola.

Ivi è stabilito che dal 1^ settembre 2000, ossia dalla data di istituzione del nuovo profilo, coloro che vi hanno avuto accesso in base allo specifico meccanismo del quale s’è detto innanzi aggiungono allo stipendio goduto nel precedente profilo di responsabile amministrativo un incremento in una determinata percentuale (70%) della differenza fra lo stipendio iniziale di tale profilo e quello, sempre iniziale del Direttore amministrativo delle Accademie e Conservatori.

Viene inoltre valorizzato il pregresso percorso professionale nel profilo di provenienza con l’attribuzione, a titolo di retribuzione di anzianità, della differenza fra la posizione stipendiale iniziale di tale profilo e quella percepita al momento dell’inquadramento.

Infine, la misura della retribuzione costituisce parametro per definire la posizione del dipendente nell’ambito delle posizioni economiche del profilo di riferimento che è quello del Direttore amministrativo delle Accademie e dei Conservatori. L’art. 8 c.c.n.l., comma 3, dispone infatti al riguardo che ” La retribuzione determinata ai sensi dei commi 1 e 2 viene utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al fine della collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni economiche del profilo di Direttore amministrativo delle accademie e conservatori”.

Come si vede, la sostanziale affinità dei contenuti professionali fra quest’ultimo profilo e quello di nuova istituzione determina la scelta contrattuale di rendere quanto più possibili omogenei rispettivi trattamenti. Esigenza specificamente avvertita dalle parti sociali, che in una dichiarazione congiunta allegata al contratto concordano “sull’opportunità che in sede di prossimo rinnovo contrattuale per il quadriennio 2002 – 2005 si proceda per i Direttori dei servizi generali ed amministrativi ad un pieno recupero del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del Responsabile amministrativo e quella del Direttore amministrativo”.

In coerenza con tale affermazione, l’art. 87, comma 1, del CCNL 24 luglio 2003 relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e il primo biennio economico 2002/2003, copre il divario residuo tra i due trattamenti attribuendo ai dipendenti inquadrati nel nuovo profilo un incremento retributivo pari al 30% delle differenze tra le due posizioni iniziali, operazione che il comma 2, del citato articolo qualifica come “completamento dell’equiparazione retributiva tra il personale appartenente all’ex profilo di responsabile amministrativo e quello del direttore amministrativo delle accademie e conservatori.

Il quadro normativo così delineato consente di affermare che le parti contrattuali hanno creato un nuovo profilo professionale assai vicino ad un profilo già esistente, assumendo quest’ultimo a parametro degli aspetti economici di quello di nuova creazione, ed hanno regolato l’accesso al nuovo profilo con clausole diverse e meno severe di quelle di applicazione generale, consentendo che ad esso potessero accedere tutti i dipendenti già inquadrati nel profilo di responsabile amministrativo, contestualmente eliminato.

Le parti hanno così dato vita ad una specifica vicenda di inquadramento professionale, dettando regole particolari anche per ciò che attiene gli aspetti economici connessi al riconoscimento della pregressa anzianità dei lavoratori inquadrati nel nuovo profilo.

Analogamente a quanto avvenuto in altra vicenda riguardante il personale A.T.A., anch’essa portata all’esame di questa Corte (v., in proposito Cass. 3224/2008) è stato infatti il complessivo livello retributivo a determinare il riconoscimento di una determinata posizione economica nell’ambito di quelle del diverso profilo professionale, preso a parametro di riferimento, ed anche in questo caso, come in quello, si è fatto ricorso al criterio della cd.

“temporizzazione”.

Può ora prendersi in esame il problema posto dalla presenza nello stesso CCNL 24 luglio 2003, dove con il più volte cit. art. 87 la vicenda dell’inquadramento viene portata a conclusione, dell’art. 142 concernente “Normativa vigente e disapplicazioni”, il quale in conformità del meccanismo previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 1, indica fra le norme che intende sottrarre alla non applicabilità l'”art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4 agosto 1995 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)”.

Quest’ultimo articolo, secondo la rubrica riguarda l'”Attribuzione del nuovo trattamento economico al personale in servizio al 31/12/95″ e nel comma 1 (non richiamato, ma che è opportuno tenere presente per intendere quale sia la materia regolata) stabilisce: “1. Al personale in servizio al 31/12/95 è attribuito, al 1/1/96, il trattamento economico previsto dall’allegata tabella B.”.

I commi che il CCNL 2003 sottrae alla non applicabilità dispongono a loro volta che:

“6. Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le relative disposizioni di applicazione, così come definite dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4.

7. Per gli insegnanti di religione restano in vigore le norme di cui alla L. n. 312 del 1980, art. 53, modificate e integrate dal D.P.R. 399 del 1988, art. 3, commi 6 e 7.” Del D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, richiamato nel CCNL del 1995, può interessare ai fini di questa controversia il comma 13, il quale dispone che:

” Ai fini dell’inquadramento contrattuale, l’anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell’eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dal D.L. 19 giugno 1970, n. 370, art. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli”.

Così ricostruita la catena dei richiami normativi, va osservato che da un lato l’art. 66, comma 6 del CCNL 4 agosto 1995 contiene una regola concernente il “riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo” e dall’altro che il D.P.R. n. 399 del 1988, art. 13, disponendo circa l’anzianità giuridica ed economica del personale ATA senza ulteriori specificazioni detta una norma di carattere generale.

Orbene, che la vicenda qui esaminata configuri un’ipotesi di “nomina in ruolo” nel nuovo profilo sembra affermazione ben poco persuasiva.

Si tratta infatti di personale già dipendente dall’amministrazione quale personale di ruolo, e di passaggio in area diversa ma all’interno dello stesso comparto. Inoltre, come si è visto, si è in presenza delle ricadute sul piano della gestione del personale, dell’adozione di un nuovo modello organizzativo nell’amministrazione scolastica, nel quale il profilo professionale di provenienza del personale interessato all’inquadramento nel nuovo profilo viene soppresso, con creazione di un profilo superiore, analogo ad altro già esistente solo in specifiche articolazioni della stessa amministrazione.

Le già illustrate specificità dell’accesso al profilo rendono poi poco condivisibile l’osservazione dei ricorrenti secondo cui si tratterebbe semplicemente di una ordinaria progressione di carriera, come tale riconducibile alle previsioni del D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4.

Decisiva è comunque la constatazione che le anzidetta peculiarità si sono riflesse in una particolare regolazione contrattuale dei problemi derivanti alla pregressa collocazione dei dipendenti e dal loro passaggio, in larga misura automatico, nella nuova collocazione.

Tale disciplina, siccome regolatrice anche dell’anzianità pregressa, con la particolare tecnica cui s’è fatto cenno, trova quindi applicazione in luogo di quella generale oggetto di richiamo.

Quindi, a prescindere da ogni ulteriore rilievo sull’esatta portata di tale principio, manca il presupposto per una scelta di quest’ultima in conformità al principio del favor lavoratoris, dovendosi in ogni caso rilevare in proposito che, nella già richiamata vicenda del trasferimento del personale ATA un meccanismo in larga misura analogo a quello adottato dall’art. 8 del CCNL 2001 è stato ritenuto espressione di una regola generalmente seguita nell’ambito del pubblico impiego e non contrastante con principi costituzionali (v. C. Cost. 234/2007).

Nè, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, il D.P.R. n. 399 del 1988, potrebbe cumulativamente applicarsi, in quanto orientato al medesimo criterio della temporizzazione adottato contrattualmente, perchè ciò che conta è lo specifico modo in cui il contratto collettivo ha declinato tale criterio.

Inoltre, il fatto che lo svolgimento delle pregresse mansioni di responsabile amministrativo costituisca titolo per l’accesso al nuovo profilo non implica automaticamente, come paiono ritenere i ricorrenti, che il servizio pregresso debba assumere ai fini del nuovo inquadramento il rilievo riconosciuto nel cit. D.P.R. n. 399 del 1988, ciò equivalendo a disapplicare una norma specificamente regolatrice della materia in favore di una norma generale.

La specificità della regole contrattuali circa il primo accesso al nuovo profilo professionale, rende poi privi di rilevanza dal punto di vista dell’interpretazione delle clausole, contrariamente alla tesi dei ricorrenti, i comportamenti tenuti dall’amministrazione in relazione ad inquadramenti successivi, mentre l’oggettiva controvertibilità della questione rende parimenti non significativo qualche singolo caso nel quale si sia provveduto diversamente rispetto con riguardo al primo inquadramento.

La stessa specificità rende inoltre infondato il richiamo fatto dai ricorrenti al principio di parità di trattamento, date le diversità di condizioni tra il primo accesso e quelli successivi, “a regime”.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata ed affermazione del seguente principio di diritto.

“L’art. 142, lett. f) punto 8 del CCNL 24 luglio 2003 relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e il primo biennio economico 2002/2003, il quale richiama l’art. 66, comma 6 del CCNL 4 agosto 1995, che a sua volta richiama il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4, non trova applicazione nel primo inquadramento nel profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi, istituito dall’art. 34 del CCNL comparto scuola 26 maggio 1999. Per tale inquadramento valgono invece le regole fissate dall’art. 8 del CCNL relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto Scuola 9 marzo 2001 e dall’art. 87 del cit. CCNL 24 luglio 2003”.

La oggettiva complessità della questione rende opportuna la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010

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