Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4884 del 27/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. un., 27/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.27/02/2017),  n. 4884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sezione –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente di Sezione –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sezione –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 143/2016 proposto da:

MANHATTAN S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 18, presso Io

studio degli avvocati MASSIMO AMBROSELLI ed ENNIO MAGRI’, che la

rappresentano e difendono, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GE.S.A.C. – GESTIONE SERVIZI AEROPORTI CAMPANI S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 11, presso lo studio dell’avvocato

STEFANO GAGLIARDI, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO

NARDONE e GIUSEPPE CECERI, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

14841/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/01/2017 dal Consigliere D.ssa MAGDA CRISTIANO;

uditi gli avvocati Ennio MAGRI’ e Luigi D’AMBROSIO per delega

dell’avvocato Antonio Nardone;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, il quale chiede che

le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in camera di consiglio,

dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario, con le

conseguenze di legge.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato:

1) che Manhattan s.r.l. ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli G.E.S.A.C. – Gestione Servizi Aeroporti Campani s.p.a. (cui ENAC ha concesso la gestione dell’aeroporto di (OMISSIS)) per ottenere l’accertamento della natura locatizia, e della conseguente soggezione alla L. n. 392 del 1978, del contratto, denominato di sub-concessione, stipulato con la convenuta il 28.8.2008 e prorogato il 20.10.014, avente ad oggetto l’utilizzo di spazi aeroportuali per lo svolgimento di attività commerciale di bar – caffetteria;

2) che GESAC si è costituita ed ha eccepito, prima di ogni altra sua difesa, il difetto di giurisdizione del giudice adito, assumendo che, poichè gli spazi aeroportuali sono beni demaniali che possono essere dati in concessione solo con procedura di evidenza pubblica, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo;

3) che con ricorso ex art. 41 c.p.c., illustrato da memoria, Manhattan ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo alle S.U. di questa Corte di dichiarare la giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria;

4) che GESAC ha resistito, depositando memoria difensiva, anch’essa illustrata da memoria, nella quale ha ribadito le ragioni poste a fondamento della propria eccezione;

5) che è dedotto in giudizio un rapporto di sub-concessione di un’area aeroportuale per lo svolgimento di un’attività di ristorazione;

6) che, secondo quanto ripetutamente affermato da questa Corte, i servizi di natura commerciale svolti in aera demaniale che trovano origine in un rapporto derivato fra il concessionario e il terzo, cui l’amministrazione concedente sia rimasta estranea e che risultino privi di collegamento con l’atto autoritativo concessorio, che ne costituisce un mero presupposto, non soggiacciono alle regole del procedimento ad evidenza pubblica, ma si risolvono in contratti di diritto privato, devoluti alla giurisdizione ordinaria civile (cfr. in termini, proprio con riguardo al rapporto di sub-concessione di spazi aeroportuali, Cass. S.U. nn. 7663/016, 8623/015, nonchè Cass. S.U. nn. 9233/02, 9288/02);

7) che, nella specie, si versa per l’appunto in tale ipotesi, atteso che, come riconosciuto da GESAC, l’attività oggetto del rapporto controverso non ha natura necessaria nel contesto delle operazioni di assistenza a terra propedeutiche al trasporto affidate da ENAC alla concessionaria, ma natura meramente eventuale, in quanto svolta su richiesta del singolo cliente e da questi remunerata autonomamente e non con una quota parte del prezzo del trasporto;

8) che peraltro, tanto si desume anche dall’all. A) al D.Lgs. n. 18 del 1999, (Attuazione della direttiva 96/67 CE, relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità) che include nel servizio pubblico di assistenza- ristorazione catering a terra, assegnata al gestore aeroportuale, le sole attività di: collegamento con i fornitori e gestione amministrativa; magazzinaggio dei cibi, delle bevande e degli accessori necessari alla loro preparazione; pulizia degli accessori; preparazione e consegna del materiale e delle provviste di cibi e bevande;

8) che, d’altro canto, l’estraneità di ENAC al rapporto controverso trova conferma nell’art. 3 dell’atto primario di concessione, che fa obbligo alla concessionaria di munirsi della preventiva autorizzazione del concedente al solo fine dell’affidamento di spazi aeroportuali destinati ad attività aeronautiche, mentre richiede la mera comunicazione scritta dell’affidamento riguardante attività diverse;

9) che, in conclusione, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, al quale la causa va rimessa e che provvederà a liquidare anche le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale rimette le parti anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA