Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4884 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 23/02/2021), n.4884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MECHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26665-2019 proposto da:

P.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIA GRAZIA MARGIACCHI FERTEI.

– ricorrente –

Contro

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 193/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 07/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

PONTERIO CARLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 193 pubblicata il 7.3.2019, in accoglimento dell’appello del Ministero della salute e in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda di P.B. di indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992;

2. la Corte territoriale, rinnovata la consulenza medico legale e in conformità alla stessa, ha ritenuto dimostrato il nesso causale tra le trasfusioni subite dall’appellato nel 1975 e l’infezione da HCV dal medesimo contratta;

3. ha tuttavia escluso l’ascrivibilità della patologia alle categorie di cui alla Tabella A del D.P.R. n. 834 del 1981;

4. avverso tale sentenza P.B. ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi, illustrati da successiva memoria; il Ministero della salute non ha svolto difese;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. col primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 61 e 191 c.p.c.;

7. si osserva che l’inserimento della patologia nella citata tabella A costituisce oggetto di una valutazione giuridica che la Corte di merito ha omesso, avendo incaricato il c.t.u. di accertare l’ascrivibilità o meno della patologia alla Tabella A del D.P.R. n. 834 del 1981 ed essendosi conformata alle conclusioni del consulente medesimo;

8. col secondo motivo si censura la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione della L. n. 210 del 1992, artt. 1,3 e del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze n. 8064 e n. 8065 del 2010;

9. si sostiene che la Corte d’appello abbia omesso di valutare la riconducibilità della patologia alla Tabella A secondo il canone di equivalenza (e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare), enunciato nelle citate sentenze;

10. i due motivi di ricorso, che si esaminano congiuntamente in quanto strettamente connessi, non possono trovare accoglimento;

11. in base al principio di diritto affermato nelle sentenze richiamate nel ricorso (S.U. n. 8064 e n. 8065 del 2010), “la L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 3, letto unitamente al successivo art. 4, comma 4, deve interpretarsi nel senso che prevede un indennizzo in favore di coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali sempre che tali danni possano inquadrarsi, pur alla stregua di un mero canone di equivalenza, e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare, in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B annessa al testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, rientrando nella discrezionalità del legislatore, compatibile con il principio di solidarietà (art. 2 Cost.) e con il diritto a misure di assistenza sociale (art. 38 Cost.), la previsione di una soglia minima di indennizzabilità del danno permanente alla salute nel caso di trattamenti sanitari non prescritti dalla legge o da provvedimenti dell’autorità sanitaria”;

12. la Corte d’appello di Firenze, recependo motivatamente le conclusioni del c.t.u., ha accertato che l’infermità dell’attuale ricorrente si caratterizzava per i seguenti elementi: “l’infezione da HCV è da considerare eradicata, stante la negatività della ricerca di HCV-RNA dal 2012; la funzionalità epatica è normale; è presente una lieve-moderata fibrosi che non determina ripercussioni funzionali apprezzabili”; e che a tale infermità corrispondesse un danno biologico del 10%;

13. ha ritenuto, facendo proprie le conclusioni del c.t.u., “l’inesistenza di conseguenze della patologia idonee a determinare una riduzione della capacità lavorativa generica in misura sufficiente all’ascrivibilità della malattia alle categorie di cui alla citata Tabella A”, in ciò dovendosi ritenere implicitamente compresa anche ogni valutazione secondo un canone di equivalenza, come si ricava dall’espresso richiamo nella sentenza al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nonchè dal dato obiettivo del divario rilevante tra la riduzione della capacità di lavoro accertata nel caso concreto (10%) e quella propria delle infermità di cui alla Tabella A (20% – 30%);

14. la decisione d’appello risulta quindi corretta in diritto e da ciò consegue il rigetto del ricorso;

15. non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite atteso che il Ministero della salute non ha svolto difese;

16. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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