Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4884 del 01/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 01/03/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 01/03/2010), n.4884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI, in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliato in Roma, Via Panama n. 12, presso

lo studio dell’avv. Massimo Colarizzi, rappresentato e difeso

dall’avv. COFFRINI Ermes;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, sez. 6^, n. 40, depositata il 14 luglio 2008.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che il consorzio indicato in epigrafe propose ricorso avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio all’istanza di rimborso dell’imposta di registro su atto giudiziario versata in misura proporzionale anzichè a tassa fissa;

– che l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, in base al rilievo che il Consorzio non aveva impugnato l’avviso di liquidazione dell’imposta che era divenuta, quindi, definitiva, e, in esito all’appello dell’ente contribuente, la decisione fu confermata dalla commissione regionale;

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione in due motivi, illustrati anche con memoria;

– che l’Agenzia ha resistito con controricorso;

osservato:

– che, con il primo motivo di ricorso, il consorzio contribuente ha dedotto “violazione o falsa applicazione di norme di diritto … con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19, 20 e 21” e formulato il seguente quesito: “Dica la Corte… se il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, in combinato disposto con i successivi artt. 20 e 21 e con specifico riguardo alla lett. g) del comma 1 dell’art. 19 e al comma 2 dell’art. 21, consenta o meno (e conseguentemente ritenga ammissibile) il ricorso alla giustizia tributaria contro il silenzio- rifiuto opposto dalla Agenzia delle Entrate alla richiesta di restituzione di una imposta corrisposta in misura maggiore rispetto a quanto dovuto. Dica, in sintesi, la Suprema Corte se il diritto alla restituzione dell’imposta, versata oltre il dovuto, trovi o meno tutela giurisdizionale attraverso la proposizione del ricorso contro il silenzio-rifiuto opposto alla domanda di restituzione, nei tempi e modi precisati dalla normativa sopra richiamata”;

che, con il secondo motivo di ricorso, il consorzio contribuente ha dedotto ” violazione o falsa applicazione di norme di diritto e nello specifico del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, nel testo attuale e dell’allegato al D.P.R., parte 1, art. 8, con contestuale violazione del principio dell’alternatività dell’imposta di registro con l’imposta sul valore aggiunto difetto assoluto di motivazione con violazione di legge con riguardo alla L. n. 241 del 1990, art. 3″ e formulato i seguenti quesiti: 1 – “Dica la Corte di Cassazione … se una sentenza del Giudice ordinario, che si è occupata degli effetti di un contratto di appalto soggetto ad IVA sìa, come prevede il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40 e l’allegato del D.P.R. parte 1^ art. 8, da registrare a tassa fissa ovvero con tassazione proporzionale al valore in contestazione; 2 – “Dica, pertanto, la Suprema Corte se il principio di alternatività della imposta di registro rispetto all’imposta sul valore aggiunto, si applichi anche ad una sentenza che ha condannato alla restituzione di somme corrisposte nell’ambito di un contratto di appalto sottoposto ad IVA; 3 – Dica, infine, la Corte di Cassazione se il silenzio-rifiuto opposto alla richiesta di restituzione di una imposta non dovuta sia o meno viziato dal difetto assoluto di motivazione, con violato la L. n. 241 del 1990, art. 3”;

considerato:

– che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato;

– che infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da cui non vi è motivo di discostarsi), in sede di contenzioso tributario, la valorizzazione del silenzio-rifiuto dell’Amministrazione al fine di individuare un atto impugnabile da parte del contribuente si giustifica solo nei casi in cui il versamento o la ritenuta del tributo non siano stati preceduti da un atto di imposizione suscettibile di impugnazione diretta (v. Cass. 672/07) e, specificamente in tema di imposta di registro, la mancata tempestiva impugnazione dell’avviso di liquidazione, rendendo l’avviso medesimo irretrattabile, preclude la possibilità per il contribuente di far valere, attraverso un’istanza di rimborso, il carattere indebito del versamento relativo (v. Cass. 20239/04);

– che l’infondatezza del primo motivo di ricorso, comportando la definitiva affermazione dell’inammissibilità del ricorso introduttivo, rende superfluo l’esame del secondo motivo;

ritenuto:

– che il ricorso si rivela, pertanto, manifestamente infondato, sicchè va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, per la soccombenza il contribuente va condannato al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessi Euro 3.200,00 (di cui Euro 3.000,00 per onorario) oltre spese generali ed accessori di legge.

PQM

la Corte: respinge il ricorso; condanna il contribuente al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessi Euro 3.200,00 (di cui Euro 3.000,00 per onorario) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010

 

 

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