Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4882 del 28/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4882 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 9930-2008 proposto da:
PRISCO FIORAVANTE C.F. PRSFVN44E05H931W, PRISCO LUIGI,
RICCIO LUCIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
FEDRO 52, presso lo studio dell’avvocato RICCIO
ANDREA, rappresentati e difesi dall’avvocato VISONE
DOMENICO;
– ricorrenti –

2014
282

contro
01 0 SpA / pz:CA l Arr-; S/rA 5
(1)
AN PAOLO IMI SPA, P.I.00799960158, QUALE INCORPORANTE

\CS-

LA “BANCO DI NAPOLI SPA”, NONCHE’ QUALE MANDATARIA
DELLA S.G.A. SPA, IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE

Data pubblicazione: 28/02/2014

P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE
DELLE PROVINCIE, 11, presso lo studio dell’avvocato
D’URGOLO FILIPPO, rappresentata e difesa dall’avvocato
SGAMBATI DOMENICO;
– controricorrente –

UNICREDIT BANCA ROMA SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE
P.T., UNICREDITO ITALIANO SPA, IN PERSONA DEL SUO
LEGALE RAPP.TE P.T.;
– intimati –

avverso la sentenza n. 3269/2007 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 19/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/01/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito l’Avvocato Sgambati Domenico difensore della
controricorrente che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

nonchè contro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del settembre ed ottobre 1993 il Banco di Napoli spa filiale di Nola
conveniva davanti al tribunale di Napoli Prisco Luigi, Prisco Fioravante, Riccio
Lucia, Prisco Biagio, Del Vecchio Aniello, Manzo Michelina e Riccio Francesco per
sentir dichiarare nulli per simulazione assoluta gli atti di vendita 15.9.1992 in notar
Cepparulo, del 4.12.1992 e del 14.12.1992 in notar Ragosta ed in subordine per
sentir dichiarare inefficaci gli stessi.
Si costituivano Prisco Luigi, Prisco Fioravante e Riccio Lucia, che contestavano la
domanda, nonchè Prisco Biagio, che assumeva la non impugnabilità dell’atto in
notar Cepparulo del 15.9.1992, con il quale suo zio Prisco Luigi gli aveva alienato i
beni dacchè la prima vendita tra suo padre Prisco Giovanni e suo zio con atto
Serpico del 5.12.1983, era stata simulata e la seconda, degli stessi cespiti con atto
Cepparulo del 15.9.1992, tra suo zio e se medesimo, era innestata nel pregresso
accordo simulatorio e chiedeva accertarsi la simulazione dei negozi collegati.
Intervenivano volontariamente Prisco Giovanni, che insisteva per la pronunzia di
simulazione sia della prima che della seconda alienazione, e la Banca di Roma,
filiale di Napoli, che chiedeva dichiararsi la simulazione assoluta e, in subordine,
l’inefficacia degli atti mentre rimanevano contumaci gli altri convenuti.
Rimesso il processo al neo istituito tribunale di Nola, venivano disconosciute le
sottoscrizioni di Prisco Luigi e Fioravante e di Riccio Lucia alle schede fideiussorie
per cui il Banco di Napoli chiedeva la verificazione e relazione grafica ne accertava
la genuinità.
Con sentenza n. 72/2001 il tribunale rigettava la domanda principale e quella della
Banca di Roma interventrice ed in accoglimento di quella subordinata dichiarava
l’inefficacia delle scritture di vendita del 4.12.1992 e del 14.12.1992 autenticate dal
notaio Ragosta; in accoglimento della domanda del convenuto Prisco Biagio e

t

dell’interventore Prisco Giovanni dichiarava nulli per simulazione assoluta sia il
rogito Cepparulo del 15.9.1992 che quello collegato Serpico del 5.12.1983,
decisione appellata dal Banco di Napoli anche nella qualità di mandatario della
S.G.A. spa , dalla Banca di Roma in via incidentale e con distinta impugnazione da
Prisco Luigi e Riccio Lucia.
Previa riunione, la Corte di appello di Napoli, con sentenza 19.10.2007, in
accoglimento dell’appello dei due Istituti di Credito rigettava la domanda di nullità
per simulazione assoluta proposta da Prisco Biagio e Giovanni e l’appello di Prisco
Luigi e Riccio Lucia, confermando nel resto la sentenza e regolando le spese.
La Corte rilevava che le due controdichiarazioni prodotte dai Prisco, pur recando la
data del 5.12.1983 e del 15.9.1992 erano prive di data certa e, contrariamente
all’assunto del primo giudice, erano state contestate.
Le altre doglianze, per quanto ancora interessa, erano infondate e segnatamente
quella sulla richiesta di sospensione del processo perché il ricorso per cassazione
riguardava solo la nullità delle clausole sul tasso di interesse applicato al rapporto di
conto corrente e l’eventuale accoglimento avrebbe solo determinato un debito
inferiore.
Ricorrono Fioravante, Luigi e Lucia Prisco con un motivo, resiste Banca intesa San
Paolo spa, subentrante del Banco di Napoli e di S.G.A.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si denunziano violazione dell’art. 295 cpc e vizi di motivazione perché era stata
chiesta la sospensione del giudizio in attesa della definizione della causa di
opposizione a d.i., non accolta.
La censura è infondata.
La Corte territoriale ha affermato che con i ricorsi in cassazione il Prisco e la Riccio
avevano dedotto la nullità della clausola relativa ai tassi di interesse applicati al

i.

rapporto di conto corrente per cui anche in caso di accoglimento dei ricorsi il debito
sarebbe stato solo inferiore e la decisione non avrebbe avuto alcun effetto sulla
controversia sottoposta alla sua cognizione, argomento non superato dalle odierne
censure.
Non si verte in tema di sospensione necessaria (S.U. n. 9440/20004).
Va, comunque, rilevato che questa Suprema Corte ha bandito la legittimità della
sospensione c.d. facoltativa (Cass. S.U. 1 ottobre 2003 n. 14670) e che parte
ricorrente ha omesso di indicare le ragioni che avrebbero potuto comportare la
sospensione ex art. 295 c.p.c. (nell’interpretazione accolta dalla Corte) (cfr.
ordinanza S.U. 5 novembre 2001 n. 13682).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese liquidate in euro 3700 di
cui 3500 per compensi, oltre accessori.
Roma 23 gennaio 2014.
il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

28 FEB. 2014

4

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