Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4882 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

ul ricorso iscritto al n. 2130 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2010 di:

V.C., M.V.M.F., P.

S.P. (detto P.), tutti elettivamente domiciliati

in Roma alla Via Oslavia n. 14, presso l’avv. PALLOTTINO Giovanni

che, anche disgiuntamente con l’avv. Alessandro Leproux, li

rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso;

– ricorrenti principali e controricorrenti –

contro

1) COMUNE DI ROMA, in persona del sindaco p.t., elettivamente

domiciliato in Roma alla Via del Tempio di Giove n. 21, presso

l’Avvocatura Municipale che, a mezzo dell’avv. MURRA Rodolfo, lo

rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso e

ricorso incidentale.

2) V.E., elettivamente domiciliata in Roma, alla Via

Faà di Bruno n. 4, presso l’avv. Sergio Scicchitano, che anche

disgiuntamente con l’avv. Maria Raffaella Calotta, la rappresenta e

difende, per procura a margine del controricorso con ricorso

incidentale.

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

nonchè

C.C.A., elettivamente domiciliato in Roma al

Viale delle Milizie n. 76, presso l’avv. Antonio Donnangelo, che lo

rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, Sezione Prima

Civile, n. 3189 del 30 giugno – 27 luglio 2009, notificata a mezzo

posta il 20 – 23 novembre 2009.

Lette le memorie in atti e uditi, in adunanza generale, gli avv.

Ballottino e Leproux, per i ricorrenti principali, l’avv. Talotta,

per il controricorrente Chichiarelli, e il P.M., Dr. SGROI Carmelo,

che ha condiviso la relazione.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione dell’8 settembre 2010, redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., dal giudice designato dal presidente della sezione: “FATTO: A seguito di cessione volontaria salvo conguaglio, con atto per notar Bertone del 5 ottobre 1983, dei terreni necessari alla realizzazione del quartiere di (OMISSIS) dagli eredi V. al Comune di Roma, i cedenti, con atto di citazione del 1989, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l’ente locale chiedendo, in subordine all’annullamento dell’atto di cessione, la determinazione del conguaglio da pagare come precisato nel rogito.

Con sentenza del 16 maggio 2005 n. 11026 il Tribunale adito, dichiarato competente dalla Cassazione nel 1997 all’esito di un conflitto di competenza con la Corte d’appello della stessa città, ha determinato la somma dovuta per la cessione costituente indennità di espropriazione e quella di occupazione, con interessi legali dal dicembre 1980 e rivalutazione, e ha ordinato il pagamento di quanto ancora dovuto pro quota ai vari cedenti aventi diritto, con deposito del dovuto presso la Cassa depositi e prestiti competente.

Nel processo di primo grado era intervenuto C.C. A., dichiaratosi cessionario della quota della indennità spettante all’attrice V.E., chiedendo la condanna dell’ente locale a pagare direttamente a lui la somma spettante alla sua dante causa; l’intervento era stato dichiarato inammissibile dal primo giudice con la sentenza indicata e l’interventore proponeva appello nei confronti di V.E. e del Comune di Roma, con atto notificato il 1 marzo 2006, con prima udienza al 22 maggio 2006, entro la quale gli intimati avrebbero potuto impugnare in via incidentale la sentenza, ai sensi dell’art. 343 c.p.c. previgente.

Su riserva dell’istruttore, nella contumacia del Comune di Roma, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti private della causa svoltasi in tribunale, non evocate in giudizio con l’appello del C., cioè degli altri cedenti che pretendevano il conguaglio ai quali l’atto integrativo è stato notificato il 27 ottobre 2006, per la nuova udienza di prima comparizione del 6 novembre 2006.

Si sono costituiti in appello, tra gli altri, V.C., M.V.M.F. e P.P.S., proponendo gravame incidentale per ottenere l’annullamento, nullità o inefficacia della cessione e comunque l’aumento del conguaglio loro riconosciuto, a seguito della dichiarata illegittimità costituzionale della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, come già da loro chiesto nell’altro giudizio instaurato dal Comune di Roma, con gravame autonomo notificato a tutte le parti del primo grado, in data 5 giugno 2006.

Riuniti i ricorsi, la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 30 giugno – 27 luglio 2009 n. 3189, dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti cedenti diverse da quelle ricorrenti in questa sede e il Comune di Roma, per avere transatto la lite, ha rilevato la tardività dell’appello dell’ente locale oltre la indicata prima udienza nel gravame del C. e la conseguente inammissibilità di esso, da qualificare impugnazione incidentale, ai sensi degli artt. 334 e 343 c.p.c., per essere ciascuna delle cause degli aventi diritto a quote del conguaglio scindibili tra loro, ai sensi dell’art. 332 c.p.c., con conseguente tardività dell’appello del Comune, notificato oltre la prima udienza del giudizio d’appello sia nella sua forma autonoma che in quella incidentale. La indicata inammissibilità ha reso, secondo la Corte d’appello, inefficaci, ai sensi del secondo comma dell’art. 334 c.p.c., i gravami incidentali successivi delle altre parti; è stato rigettato il gravame principale del C., condannato a rimborsare le spese di causa a V.E., con compensazione di esse per il secondo grado tra tutte le altre parti in causa.

V.C., M.V.M.F. e P. P., con ricorsi notificati il 15 – 18 gennaio 2010 alle altre parti rimaste in causa, cioè al Comune di Roma, a C. C.A. e ad V.E., hanno chiesto la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma del 27 luglio 2009 n. 3189 per due motivi: a) contraddittorietà della motivazione, anche per omesso esame di un punto decisivo, con violazione dell’art. 1362 c.c., e segg, e degli artt. 102, 111, 112 e 331 c.p.c., art. 334 c.p.c., comma 1, e falsa applicazione degli artt. 327 e 332 c.p.c, il gravame incidentale dei ricorrenti sulla misura del conguaglio liquidato, dichiarandolo inefficace. Ad avviso dei ricorrenti è infatti errata la qualificazione di “scindibile” della causa tra il C., la V. e il Comune di Roma, rispetto alle altre controversie degli altri cedenti nei confronti dello stesso ente locale, dovendosi ritenere dipendente da queste ultime la controversia del C., qualificatosi cessionario della quota di conguaglio spettante ad V.E. dal Comune di Roma, nei cui confronti aveva chiesto il pagamento diretto di quanto a lui spettante.

Sussiste quindi un litisconsorzio necessario tra i vari attori che avevano richiesto di liquidare e pagare il conguaglio della cessione dovuto pro quota e da tale causa dipendeva quella del C. che, solo per essa, aveva proposto appello principale. La inscindibilità delle cause, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., perchè relative alla cessione di un unico immobile ai sensi dell’art. 1362 c.c., da dichiarare invalida o inefficace, escludeva la dichiarata inammissibilità degli appelli tardivi e quindi la sentenza doveva cassarsi per tale profilo e la richiesta di pagamento della quota spettante alla V., da parte del suo avente causa interventore C., imponeva il riesame della liquidazione del conguaglio per tutte le parti rimaste in causa; b) violazione della L. 24 dicembre 2007, n. 2441, art. 2, commi 89 e 90 e della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 e falsa applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, per difetto assoluto di motivazione in ordine alla mancata nuova liquidazione dell’indennizzo, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n.ri 347 e 348 del 2007, per non avere determinato la corte di merito, con il parametro del valore di mercato delle aree, il conguaglio in primo grado accertato dal tribunale in misura minore, sulla base dei pregressi criteri di liquidazione delle indennità, venuti meno per la dichiarata illegittimità costituzionale della legge del 1992.

Il Comune di Roma, con il ricorso incidentale di un unico motivo, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 343, 331 e 332 c.p.c., anche per omessa e insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, per essersi erroneamente ritenuto tardivo l’appello del ricorrente ente locale, senza rilevare che la controversia per la quale il C. aveva proposto la impugnazione principale, era diversa da quelle che avevano determinato la statuizione, che l’ente locale ha inteso impugnare in via autonoma con il gravame del giugno 2006; anche l’appello incidentale poi proposto dall’ente locale con la sua costituzione nel processo nato con la riunione delle due cause derivate dalle due impugnazioni principali, doveva ritenersi ammissibile, rilevando l’altro gravame autonomo proposto con l’atto notificato il 5 giugno 2006, tempestivo ai sensi dell’art. 327 c.p.c., per non esservi stata la notificazione della decisione impugnata con termine annuale per dar luogo al gravame.

Con altro ricorso incidentale di V.E., notificato il 23 febbraio 2010, si è censurata la sentenza d’appello per non avere dichiarato la nullità della cessione del credito dalla ricorrente al C..

DIRITTO – I ricorsi proposti in questa sede sono manifestamente infondati.

Appare opportuno l’esame congiunto del primo motivo del ricorso principale e della impugnazione del Comune di Roma, attenendo entrambi alla preclusione rilevata dal giudice di appello di impugnative sul merito, da qualificare invece ammissibili ad avviso dei ricorrenti.

L’ente locale ha proposto anzitutto un appello che esso qualifica autonomo con atto notificato il 5 giugno 2006, dopo aver ricevuto la notifica del gravame principale del C. in data 1 marzo dello stesso anno.

Le cause oggetto della sentenza di primo grado, in quanto chiedono di determinare “quote” del conguaglio dovuto per ciascuno dei creditori dell’indennità, sono certamente scindibili, avendo a proprio fondamento interessi certamente diversi, tali da doversi considerare l’uno autonomo dagli altri nell’ambito del processo riunito svoltosi in primo grado (Cass. n. 1197 del 2010); ricorre quindi un caso di cause scindibili, ai sensi dell’art. 332 c.p.c., e deve negarsi che sia tempestivo l’appello qualificato “autonomo” dall’ente locale e da esso notificato il 5 giugno 2006, dovendo il processo proseguire unitariamente e con le stesse parti del primo grado, dopo il primo atto d’appello da qualsiasi parte proposto (Cass. n. 10124/2009) e decorrendo il termine per impugnare per ogni altra parte, ai sensi dell’art. 326 c.p.c., comma 2, dalla notifica del gravame principale, avvenuta il 1 marzo 2006, con la conseguenza che era comunque decorso il termine di trenta giorni da tale data, di cui all’art. 325 c.p.c., per l’appello del comune (Cass. n. 5053/2009).

In sostanza, anche in caso di titolo diverso a base della causa nella quale vi è il gravame principale, quello incidentale nei confronti di tutte le altre parti delle cause scindibili riunite alla prima, è soggetto alla regola dell’art. 334 c.p.c., che non ammette appello tardivo (Cass. n. 1197/2010), per cui esattamente, sia il gravame del Comune di Roma che quello successivo del gennaio 2010 sono stati dichiarati inammissibili, con inefficacia conseguente degli altri appelli incidentali contro la stessa pronuncia ex art. 334 c.p.c., comma 2.

Il rigetto del primo motivo del ricorso principale e di quello incidentale del Comune, assorbe ogni questione sulla censura relativa alla riliquidazione della indennità, essendo passata in giudicato quella che si pretendeva di far modificare con i gravami incidentali e con il secondo motivo del ricorso principale.

E’ invece inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso incidentale di V.E., vincitrice nel giudizio di merito e come tale non legittimata a ricorrere. In conclusione, opina il relatore che i ricorsi proposti in questa causa sono tutti manifestamente infondati e chiede quindi che il presidente della sezione voglia fissare l’adunanza in Camera di consiglio per la decisione, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., nn. 1 e 5.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il collegio, esaminati i ricorsi, la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta.

Invero la questione proposta nelle memorie depositate ai sensi dell’art. 378 c.p.c., sull’esistenza di una pretesa causa inscindibile, relativa alla domanda principale di annullamento, nullità, risoluzione o rescissione della cessione volontaria, appare superata dal fatto che l’appello principale dell’interventore C., unico ammissibile ma infondato, come la sua domanda di pagamento diretto dall’ente locale della quota di indennità che egli afferma essergli stata ceduta, neppure pone in discussione la validità e efficacia del contratto tra gli eredi V. e il Comune di Roma, dichiarata dal Tribunale, con conseguente definitività della stessa, per la inammissibilità delle impugnazioni delle altre parti che riproponevano la questione.

Invero, in sede d’appello, era controverso il solo diritto del C. di ricevere la quota dell’indennità spettante alla sua pretesa dante causa direttamente dall’ente locale, per ottenere la quale egli era intervenuto nel presente giudizio, essendo inammissibili le questioni proposte tardivamente dalle altre parti nei loro appelli, correttamente ritenuti preclusi, per cui non può che riaffermarsi la scindibilità delle cause conosciute dalla corte d’appello e decise con la sentenza oggetto dei distinti ricorsi, che devono quindi tutti rigettarsi.

2. I ricorsi riuniti in sede di iscrizione a ruolo, perchè proposti tutti contro la medesima sentenza ai sensi dell’art. 335 c.p.c., devono essere rigettati e, per la soccombenza reciproca, le spese del giudizio di cassazione devono compensarsi tra le parti che hanno proposto impugnazione, dovendosi eccezionalmente estendere tale statuizione anche al controricorrente non impugnante in via incidentale C., data la sua posizione comunque di soccombenza nella lite di merito che ha portato al rigetto della sua domanda di pagamento diretto della quota dell’indennità spettante alla sua dante causa, nei confronti del Comune di Roma.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi riuniti e compensa interamente tra tutte le parti, le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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