Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4882 del 27/02/2017


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Cassazione civile, sez. un., 27/02/2017, (ud. 20/12/2016, dep.27/02/2017),  n. 4882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Pres. f. f. –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente Sezione –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente Sezione –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente Sezione –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente Sezione –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8911-2016 proposto da:

AMBASCIATA DELLO STATO DEL QATAR, in persona dell’Ambasciatore legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNGOTEVERE FLAMINIO 76, presso lo studio dell’avvocato CARLO

MACCALLINI, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce

alla comparsa di costituzione del nuovo difensore;

– ricorrente –

contro

A.M.H.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CANTORE ANTONIO 17, presso lo studio dell’avvocato MARINA

ARMELISASSO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce

alla memoria difensiva;

– resistente –

per regolamento di giurisdizione relativo al giudizio pendente al

TRIBUNALE di ROMA – R.g. 41273/15;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/12/2016 dal Consigliere Dott. MANNA ANTONIO;

udito l’Avvocato MARINA ARMELISASSO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha chiesto alle Sezioni Unite della Corte di

cassazione di dichiarare la inammissibilità del ricorso, con le

determinazioni di legge.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 3.12.15 A.M.H.M., premesso di aver lavorato dal 3.5.94 al 17.9.15 alle dipendenze dell’Ambasciata dello Stato del Quatar come responsabile delle pubbliche relazioni, l’ha convenuta in giudizio innanzi al Tribunale di Roma chiedendone la condanna al pagamento di vari crediti retributivi.

2. ex art. 41 c.p.c., comma 1, l’Ambasciata dello Stato del Quatar propone istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, cui resiste A.M.H.M..

3. Il 18.10.16 è stato depositato atto di costituzione di nuovo difensore in persona dell’avv. Carlo Maccallini per l’Ambasciata dello Stato del Quatar.

4. Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In primo luogo va rilevata l’ammissibilità del ricorso.

L’art. 41 c.p.c., comma 1, primo periodo, stabilisce: “Finchè la causa non sia decisa nel merito in primo grado ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all’art. 37.”.

Per il rito di cui agli artt. 409 e ss. c.p.c., Cass. S.U. n. 9479/97, Cass. S.U. n. 12132/90 e Cass. S.U. n. 2321/80 consentono il regolamento preventivo di giurisdizione nonostante l’emissione di ordinanze ex art. 423 c.p.c., sul presupposto del carattere cautelare, non decisorio e revocabile di tali provvedimenti.

Dunque, poichè nel caso di specie il Tribunale si è limitato ad emettere un’ordinanza ex art. 423 c.p.c., ma non ha deciso la causa nel merito, deve concludersi per l’ammissibilità dell’istanza di regolamento di giurisdizione in oggetto.

2. Al fine di contemperare l’esigenza di assicurare il riconoscimento delle prerogative proprie di uno Stato estero e la tutela dei diritti dei lavoratori, la giurisprudenza di questa Corte in linea, anche su detto punto, con le opinioni condivise dalla dottrina internazionalistica – ha abbandonato la tesi della c.d. immunità diffusa (secondo cui lo Stato straniero è immune dalla giurisdizione straordinaria in ogni caso) ed ha accolto, invece, il principio della c.d. immunità ristretta o relativa.

Alla stregua di detto principio – in applicazione di una regola consuetudinaria di generale applicazione, recepita dall’ordinamento italiano in virtù del richiamo contenuto nell’art. 10 Cost. – l’esenzione dello Stato straniero dalla giurisdizione nazionale viene meno non solo nel caso di controversie relative a rapporti di lavoro aventi ad oggetto l’esecuzione di attività meramente ausiliarie delle funzioni istituzionali degli enti convenuti, ma anche nel caso di controversie promosse dai dipendenti con compiti strettamente inerenti alle funzioni predette, ove la decisione richiesta al giudice italiano, attenendo ad aspetti solo patrimoniali, sia inidonea ad incidere o ad interferire sulle stesse funzioni (cfr., e pluribus, Cass., Sez. Un., 3 agosto n. 2000 n. 531, in motivazione; Cass., Sez. Un., 15 maggio 1989 n. 2329).

In altri termini, al fine dell’esenzione dalla giurisdizione del giudice nazionale è richiesto che l’esame e l’indagine sulla fondatezza della domanda dei lavoratori non comporti apprezzamenti, indagini o statuizioni che possano incidere o interferire su atti o comportamenti dello Stato estero (o di un ente pubblico attraverso il quale lo Stato estero operi per perseguire anche in via indiretta le proprie finalità istituzionali), espressione dei poteri sovrani di autorganizzazione, vigendo in tali casi il principio generale “par in parem non habet jurisdictionem”.

Su tali presupposti è stata esclusa la giurisdizione del giudice nazionale nel caso di domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, investendo detta pretesa in via diretta l’esercizio di poteri pubblicistici dell’ente straniero, anche per gli effetti della decisione sulla valutazione del codice deontologico e disciplinare posto sovente alla base del licenziamento (cfr. Cass., Sez. Un., 8 giugno 1994 n. 5565; Cass., Sez. Un., 18 novembre 1992 n. 12315).

E, sempre sul presupposto che venga ad incidere sui poteri organizzativi dello Stato estero, è stata esclusa dalla giurisdizione del giudice nazionale la domanda di qualifica superiore contestualmente intesa ad ottenere un più favorevole trattamento economico, comportando detta domanda valutazioni e apprezzamenti strettamente inerenti – segnatamente quando si tratti di mansioni fiduciarie – ai poteri di autorganizzazione dell’ente straniero (cfr. Cass., Sez. Un., 16 novembre 1990 145, relativa alle prestazioni di un addetto ad ufficio stampa di ambasciata, cui adde Cass., Sez. Un., 9 settembre 1997 n. 8768, riguardante la domanda di migliore inquadramento avanzata da collaboratrice, con notevole margine di autonomia, dell’ufficio pubblicazione della “Ecole francaise de Rome”).

A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi in tutti quei casi in cui le domande avanzate rimangono – come nella vicenda in esame – limitate al trattamento economico e non coinvolgono in alcun modo questioni relative all’organizzazione dell’ente.

In particolare, in nessun caso quest’ultima sarebbe incisa dalla condanna al pagamento di somme, posto che il rapporto dedotto in lite è ormai cessato, di guisa che poco importa l’asserita delicatezza e riservatezza delle funzioni in passato svolte dal dipendente.

In breve, deve darsi continuità alla giurisprudenza di queste S.U. secondo cui nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze di stati esteri o enti internazionali ad essi equiparati sussiste la giurisdizione del giudice italiano non solo quando oggetto del rapporto di lavoro sia l’esecuzione di un’attività meramente ausiliaria delle funzioni istituzionali del datore di lavoro convenuto, ma anche quando, pur avendo il rapporto ad oggetto lo svolgimento di attività strettamente inerenti alle predette funzioni istituzionali, la decisione richiesta al giudice italiano attenga soltanto ad aspetti patrimoniali del rapporto e non sia perciò idonea ad incidere sull’autonomia istituzionale del convenuto e sulle sue potestà pubblicistiche ove non ricorrano, ex art. 2, lett. d) della Convenzione delle Nazioni Unite fatta a New York il 2 dicembre 2004 e ratificata in Italia con L. 14 gennaio 2013, n. 5, ragioni di sicurezza dello Stato (ragioni che non emergono nel caso in oggetto): cfr. in tal senso Cass. S.U. n. 395/99; Cass. S.U. n. 9675/93; più di recente v., altresì, Cass. S.U. n. 19674/14 e Cass. S.U. n. 22744/14 (quest’ultima ha poi negato la giurisdizione del giudice italiano sol perchè in quel caso le parti avevano convenzionalmente devoluto la controversia alla giurisdizione esclusiva dei tribunali dello Stato estero).

3. In conclusione, deve dichiararsi la giurisdizione del giudice italiano.

Trattandosi di regolamento preventivo di giurisdizione riguardante un processo destinato a proseguire innanzi al giudice italiano, non è dovuta pronuncia sulle spese.

Non trattandosi di impugnazione, non v’è luogo a pronunciarsi sul raddoppio del contributo unificato (cfr. Cass. S.U. n. 1163/15).

PQM

dichiara la giurisdizione del giudice italiano, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

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