Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4882 del 01/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 01/03/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 01/03/2010), n.4882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MEN’S CLUB 2 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma via Federico Gonfalonieri

n. 2, presso lo studio dell’avv. Ronchini Enrico, che la rappresenta

e difende unitamente all’avv. Luciana De Filippo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sez. 47^, n. 70, depositata il 17

settembre 2007;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

udito, per il contribuente, l’avv. Enrico Ronchini;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale VELARDI

Maurizio, che ha concluso aderendo alla relazione;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la società contribuente propone ricorso per cassazione, in quattro motivi, avverso la decisione indicata in epigrafe, che, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso da essa promosso avverso avviso di accertamento irpeg, iva ed irap per l’anno 1998 notificatele il 18.12.2003; ciò sul presupposto che il ricorso era stato presentato “in data 19.4.2004, oltre il termine di sessanta giorni (dalla notifica dell’atto opposto), fissato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 ed oltre il termine del 18.3.2004, fissato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (proroga dei termini in materia di definizione agevolata)”:

– che l’Agenzia non si è costituita;

rilevato:

– che, con il primo motivo di ricorso, la società contribuente deduce “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 nonchè della L. n. 289 del 2002, art. 16”, e formula il seguente quesito di diritto: “… se, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 nonchè della L. n. n. 289 del 2002, art. 16 qualora l’istante abbia depositato istanza di accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, commi 2 e 3 al ricorso sia applicabile la sospensione dei termini ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997 e, per l’effetto, il ricorso sia da considerarsi tempestivamente proposto, se presentato entro 150 giorni dalla notifica dell’accertamento, conformemente al dettato normativo”;

osservato:

– che la doglianza appare manifestamente fondata;

che occorre, infatti, rilevare che, dalla documentazione prodotta dalla società contribuente sin dal primo grado del giudizio (e dalla stessa richiamata ed allegata al ricorso per cassazione in ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) emerge che in data 3.2.2004 (prima della scadenza del termine per la proposizione del ricorso introduttivo, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992), la società medesima aveva presentato istanza di accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 2, sicchè, in forza della previsione di cui al comma 3 del medesimo articolo, il termine per la proposizione del ricorso doveva intendersi sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data della presentazione dell’istanza;

considerato:

che – dovendosi, pertanto, ritenere la tempestività del ricorso introduttivo promosso dalla società contribuente in data 19.4.2004, il ricorso, restando assorbiti gli ulteriori motivi, si rivela manifestamente fondato e va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

ritenuto:

– che la decisione impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

PQM

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010

 

 

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