Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4881 del 28/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4881 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: ABETE LUIGI

SENTENZA
sul ricorso 9943 — 2008 R.G. proposto da:
BELFORTE SERGIO, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso
dall’avvocato Roberto Fratoni ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. G. Belli, n.
27, presso lo studio dell’avvocato Gian Michele Gentile.
RICORRENTE
contro
SCACCOMATTO s.r.l. — c.f. 02036410484 – in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso
dall’avvocato Rolando Ramalli ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Nizza, n. 59,
presso lo studio dell’avvocato Marco Cardinali.
CONTRORICORRENTE
Avverso la sentenza n. 1668 dei 16.11/14.12.2007 della corte d’appello di Firenze.
Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 23 gennaio 2014 dal consigliere
doti. Luigi Abete,
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tA/v

Data pubblicazione: 28/02/2014

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Alberto
Celeste, che ha concluso per il rigetto del ricorso,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 29.3.1994 Sergio Belforte citava a comparire innanzi al
tribunale di Prato la “Scaccomatto” s.r.1..

data 7.9.1993 debitamente trascritto un immobile sito in Prato, alla via Rinuccini, n. 30;
altresì che il cespite era occupato dalla s.r.l. convenuta.
Chiedeva, pertanto, che l’adito giudice dichiarasse la “Scaccomatto” s.r.l. occupante senza
titolo dell’immobile e, conseguentemente, la condannasse a rilasciarlo nella disponibilità d;
egli attore.
Costituitasi, la s.r.l. convenuta chiedeva il rigetto dell’avversa istanza.
Deduceva che, in veste di promissaria, aveva siglato con i medesimi Alfredo Grassi e
Franca Scorpioni preliminare d’acquisto dell’immobile sin dal 5.7.1984, che, attesa l’inerzia
dei promittenti venditori, li aveva convenuti dinanzi al tribunale di Pistoia con atto di
citazione trascritto ben prima della trascrizione dell’atto di acquisto dell’attore, affinché fosse
pronunciata sentenza ex art. 2932 c.c. idonea a trasferirgli la proprietà dell’immobile.
Con sentenza n. 2/2005 il tribunale di Prato accoglieva la domanda esperita da Sergio
Belforte.
All’uopo rilevava che il tribunale di Pistoia, in precedenza adito dalla s.r.l. “Scaccomatto”,
si era dichiarato incompetente ed il giudizio non era stato riassunto nei termini previsti
dall’art. 50 c.p.c. innanzi allo stesso tribunale di Prato, sicché gli effetti prenotativi correlati
alla trascrizione dell’atto introduttivo del giudizio antecedentemente proposto dalla s.r.l.
“Scaccomatto” dinanzi al tribunale pistoiese erano rimasti caducati; più esattamente il giudice
di prime cure opinava nel senso che “si era verificata.., l’estinzione del giudizio e la
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Deduceva che aveva acquistato dai signori Alfredo Grassi e Franca Scorpioni con atto in

successiva riassunzione doveva configurarsi come un’autonoma azione che, essendo trascritta
dopo l’acquisto (e la relativa trascrizione) del Belforte, non poteva essergli opposta” (così
ricorso, pag. 3).
Interponeva appello la “Scaccomatto” s.r.1., instando per la riforma della gravata sentenza.
Si costituiva e resisteva Sergio Belforte.

gravame e respingeva la domanda spiegata in prime cure da Sergio Belforte.
In particolare il giudice del gravame evidenziava che il tribunale di Pistoia, adito ai sensi
dell’art. 2932 c.c. dalla “Scaccomatto” s.r.l. con citazione trascritta in data 29.7.1987 L
notificata ad Alfredo Grassi e Franca Scorpioni, aveva dichiarato competente il tribunale di
Prato; che avverso tale sentenza non era stato proposto regolamento di competenza, ma,
erroneamente, appello, appello respinto dalla medesima corte fiorentina con sentenza
depositata in data 7.4.1992; che con citazione notificata il 23.12.1993 la “Scaccomatto” s.r.l.
aveva riassunto il processo dinanzi al tribunale di Prato, che con sentenza pronunciata
nell’anno 1998 aveva accolto la domanda ex art. 2932 c.c. della s.r.l. attrice; che, ai fini della
riassunzione dinanzi al tribunale di Prato del giudizio intrapreso dalla “Scaccomatto” dinanzi
al tribunale di Pistoia, “il termine.., non poteva che rimanere quello di sei mesi dalla
comunicazione della sentenza del giudice di Pistoia che dichiarava la competenza di quello di
Prato” (così sentenza d’appello, pag. 4); che, dunque, non vi era dubbio alcuno che il giudizio
iniziato con la citazione trascritta in data 29.7.1987 fosse stato riassunto tardivamente; che,
tuttavia, l’estinzione di tale giudizio non era stata dichiarata, giacché le parti non avevano
provveduto ad eccepirla “ed il giudice non poteva dispensarsi dal decidere la causa, come l’ha
decisa con la sentenza del 1998” (così sentenza d’appello, pag. 5); che, conseguentemente, il
primo giudice, con la sentenza gravata, aveva inesattamente fatto “discendere dalla tardività
della riassunzione l’inevitabile estinzione del giudizio stesso, dimenticandosi che, a norma
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Con sentenza n. 1668 dei 16.11/14.12.2007 la corte d’appello di Firenze accoglieva il

dell’art. 307 c.p.c., spetta alle parti decidere se far valere o meno l’estinzione” (così sentenza
d’appello, pag. 3); che, invero, “se l’eccezione non è sollevata, il processo va avanti, in virtù,
appunto della riassunzione, con conservazione di tutti gli effetti prodotti (inclusa la
trascrizione della domanda giudiziale), e se l’eccezione, invece, viene sollevata, ed è accolta,
il processo si estingue, e non se ne apre uno nuovo” (così sentenza d’appello, pag. 4)

unico motivo, la cassazione; con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese di lite.
La “Scaccomatto” s.r.l. ha depositato controricorso; conclude per il rigetto dell’avversr
ricorso, con il favore delle spese del giudizio di legittimità.
La controricorrente, inoltre, ha in data 17.1.2014 depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, 1° co., nn. 3) e 4), c.p.c., la
violazione degli artt. 2643, 2644, 2652, 2653, in combinato disposto degli artt. 50 e 307 c.p.c..
All’uopo adduce che è errata l’affermazione della corte distrettuale, allorquando “ha…
ritenuto che il Tribunale di Prato, di fatto, abbia dichiarato l’estinzione di quel giudizio, non
potendolo fare” (così ricorso, pag. 4); che “il Tribunale di Prato, adito per la dichiarazione
dell’occupazione senza titolo della Scaccomatto, non poteva che pronunciarsi sull’efficacia
del titolo dalla stessa vantato al fine di valutare la priorità delle trascrizioni” (così ricorso,
pag. 5); che “il titolo inizialmente opposto dalla Scaccomatto a Belforte non legittimava
l’occupazione dell’immobile, risultando giuridicamente inopponibile (quanto meno nei
confronti del Belforte) in quanto fondato sugli effetti di una trascrizione ormai inefficace”
(così ricorso, pag. 5); che “nel caso di specie la Scaccomatto, sul presupposto di aver
un giudizio dopo la dichiarazione di inammissibilità dell’appello ed oltre i termini
previsti per la riassunzione, intendeva opporre un titolo giudiziale in virtù degli effetti di

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Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Sergio Belforte, chiedendone, sulla scorta di un

prenotazione della domanda, proposta davanti a giudice incompetente, precedentemente
trascritta” (così ricorso, pag. 5).
Il motivo di ricorso è destituito di fondamento.
Invero la corte distrettuale siccome puntualmente rileva la controricorrente (cfr. pagg. 7

8 del controricorso)

ha applicato più che correttamente il disposto della prima parte

essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa” — antecedente alla
novella ex lege n. 69/2009, applicabile ratione temporis al caso di specie.
Del resto con riferimento al previgente dettato dell’ult. co. dell’art. 307 c.p.c. questa
Corte di legittimità ha spiegato costantemente che l’estinzione del processo per tardiva
riassunzione ex art. 307 c.p.c. per poter essere dichiarata dal giudice deve essere eccepita dalla
parte interessata prima di ogni altra sua istanza o difesa, volta ad ottenere da parte del giudice
una pronuncia diversa (cfr. Cass. 13.1.1992, n. 316; cfr. anche Cass. 13.6.1992, n. 7247,
secondo cui la tardiva riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, a
seguito della dichiarazione di incompetenza del giudice adito, determina l’estinzione del
processo soltanto allorché essa sia stata eccepita dalla parte interessata, a norma dell’art.
307 c.p.c., prima di ogni altra sua difesa).
Nei termini esposti la rituale prosecuzione, innanzi al tribunale di Prato, in dipendenza,
appunto, dell’omessa proposizione dell’eccezione di estinzione, del giudizio ex art. 2932 c.c.
che la “Scaccomatto” s.r.l. aveva intrapreso con citazione trascritta in data 29.7.1987 nei
confronti dei promittenti venditori Alfredo Grassi e Franca Scorpioni, ha conservato e non ha
in alcun modo menomato l’opponibilità ex art. 2652, n. 2), c.c. a Sergio Belforte della
sentenza ex art. 2932 c.c,. in quanto correlata a domanda trascritta antecedentemente alla
trascrizione dell’atto di acquisto del medesimo Sergio Belforte.

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dell’ult. co. dell’art. 307 c.p.c. nella formulazione — “l’estinzione opera di diritto, ma deve

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla s.r.l. controricorrente

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di

le spese del presente giudizio che liquida in euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi.

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