Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4881 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 2075 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2010 di:

C.G., G.V., G.A., M.A.

E M.P., tutti elettivamente domiciliati in Roma alla Piazza

del Popolo n. 18, presso l’avv. FRISANI Pietro L., che li rappresenta

e difende, per più procure speciali in calce al ricorso, rilasciate

su foglio separato e congiunto alla impugnazione;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del ministro in

carica, ex lege domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, come da “atto di

costituzione” del 18 marzo 2010;

– resistente –

avverso il decreto della Corte d’appello dell’Aquila, nel

procedimento n. 438/08 del 18 marzo – 14 settembre 2009.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione dell’8 settembre 2010, redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., dal giudice designato dal presidente della sezione: “FATTO: Viene proposto dalla C. e dagli altri soggetti privati individuati in epigrafe, ricorso notificato a mezzo posta il 14 – 21 gennaio 2010 per la cassazione del decreto della Corte d’appello dell’Aquila del 18 marzo – 14 settembre 2009, che ha dichiarato inammissibile la loro domanda di equa riparazione proposta con atto depositato in cancelleria il 25 agosto 2008, il quale chiedeva la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare l’equo indennizzo loro spettante, ai sensi della L. n. 89 del 2001 e dell’art. 6 della Convenzione dei diritti dell’uomo, per i danni subiti per effetto della durata irragionevole del processo da loro instaurato, con ricorso del 2 agosto 1999 per ottenere miglioramenti retributivi dovuti per l’attività svolta presso l’Università dell’Aquila, dinanzi al Tar Abruzzo, processo concluso da sentenza di detto tribunale amministrativo del 20 dicembre 2006, passata in giudicato il 6 febbraio 2008.

Hanno ritenuto i giudici del merito che nel caso si era violato il termine semestrale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, decorrente dal passaggio in giudicato della decisione di chiusura del processo presupposto in data 6 febbraio 2008 e che la proposizione del ricorso di equa riparazione del 28 agosto 2008, per il carattere sostanziale e non processuale del termine di cui sopra, escludeva ogni rilievo del periodo di sospensione feriale, con conseguente decadenza di ogni diritto di chi aveva proposto la domanda dichiarata inammissibile.

Con detto ricorso per cassazione si censura il decreto impugnato per violazione e falsa applicazione della L. n. 742 del 1969, art. 1, in rapporto alla L. n. 89 del 2001, art. 4, dovendo il periodo di sospensione feriale applicarsi anche al termine della L. n. 89 del 2001, art. 4, in quanto l’azione nel caso costituisce l’unico rimedio possibile per la tutela del diritto degli istanti alla ragionevole durata del processo.

DIRITTO. Il relatore ritiene che il ricorso è manifestamente fondato, essendo violativa del diritto oggettivo l’affermazione della Corte di merito circa la irrilevanza della sospensione dei termini feriali per le domande di equa riparazione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, applicandosi tale temporanea moratoria anche al termine semestrale per domandare l’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, come affermato in più decisioni di questa Corte (cfr. da ultimo, Cass. n. 2153/2010).

In conclusione, opina il relatore che il ricorso è manifestamente fondato e si chiede che il Presidente della sezione voglia fissare l’adunanza in Camera di consiglio per la decisione ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta.

2. Il ricorso quindi deve essere accolto e il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio della causa alla Corte d’appello dell’Aquila in diversa composizione, perchè si pronunci sulla domanda e inoltre sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato. Rinvia la causa alla Corte d’appello dell’ Aquila in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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