Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4881 del 27/02/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 4881 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 29929-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso lo
studio dell’avvocato AREA LEGALE TERRITORIALE DI ROMA
DI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa
2013
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dall’avvocato URSINO ANNA MARIA, giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

STARITA

AUGUSTO

STRGST50CO3F839T,

elettivamente

Data pubblicazione: 27/02/2013

domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio
dell’avvocato IACOBELLI GIANNI EMILIO, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controri corrente –

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avverso la sentenza n. 8095/2007 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/01/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

di NAPOLI, depositata il 04/12/2007 r.g.n. 6475/04;

RG n 29929/2008

Poste Italiane

Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 4/12/2007 la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza del
Tribunale che ha riconosciuto a Starita Augusto , dipendente di Poste Italiane , l’inquadramento
superiore nell’area quadri 2° livello dal 26/5/95.

livello del CCNL nonché l’accordo integrativo del 23/5/95, la Corte ha ritenuto che dalle prove
svolte era emerso che al ricorrente erano stati conferiti gli incarichi di più alto livello nell’ambito
dell’attività di progettazione, contabilità e direzione lavori e che tale attività era culminata nella
direzione del Piano Regolatore Regionale di Controllo con gestione del budget economico ; che lo
Starita aveva assunto ogni impegno di spesa per le singole filiali sottoscrivendo la documentazione
amministrativa, successivamente controfirmata dalla direzione e che pertanto le sue attività erano
riconducibili al 2° livello) caratterizzato da attività qualificata da elevato grado di specializzazione,
da significativa importanza e facoltà di iniziativa, intesa al perseguimento degli obiettivi di qualità
ed efficacia del servizio
La Corte ha evidenziato inoltre che il ricorrente collaborava con personale di qualifica Q1 ed ha
escluso , pertanto, la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di Q1 .
Avverso la sentenza propone ricorso in Cassazione Poste Italiane formulando due motivi . Si
costituisce Starita Augusto depositando controricorso ed anche memoria ex art 378 cpc.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt 1362 e 1363 cc
in relazione all’art 44 CCNL 1994, nonché all’accordo integrativo al CCNL del 1995 ( art 360 n 4
cpc) .
Con il secondo motivo denuncia omessa o insufficiente contraddittoria motivazione su un fatto
decisivo per il giudizio ( art 360 n 3 e 5 cpc) .

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Esaminate le declaratorie dell’area operativa, ove era inserito il lavoratore, e dell’area quadri di 2°

Censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la collaborazione nella progettazione,
direzione dei lavori, collaudo ed analisi in campo tecnico fossero riconducibili all’attività tecnica
specializzata e nella collaborazione ai responsabili di strutture organizzative di superiore livello .
Osserva che l’attività di collaborazione del “perito” si estrinsecava nello svolgimento di mansioni
di supporto , ausiliarie all’attività del progettista, ingegnere o architetto ; la partecipazione del

nell’attività di progettazione , tecnicamente intesa. Rileva che l’attività dello Starita poteva
definirsi al più di collaborazione nella progettazione, direzione e contabilizzazione di lavori e che
era stata svolta sotto le direttive del capo reparto prima e di capo articolazione poi con compiti non
implicanti assunzione di responsabilità all’interno dell’ufficio.
Le censure, congiuntamente esaminate stante la loro connessionyono infondate.
Deve in primo luogo rilevarsi, con riferimento al primo motivo, che la ricorrente denuncia vizio di
errata interpretazione > effettuata dalla Corte territoriale del CCNL 1994, nonché dell’accordo
integrativo, ma ha omesso di depositare detti contratti .
Il ricorso , pertanto, sotto tale profilo, è improcedibile in base al disposto dell’art 369, n 4, cpc ) che
impone che insieme al ricorso debbono essere depositati a pena di improcedibilità” gli atti
processuali, i documenti , i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”
Questa Corte ha precisato, inoltre, ( cfr Cass SSUU n 7161/2010) che ” In tema di ricorso per
cassazione, l’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006, oltre a
richiedere l’ indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a
fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti
prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369,
secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il
documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di
esse, mediante la produzione del fascicolo, purché nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato
prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile;
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“.Nella fattispecie la ricorrente non ha

“perito coordinatore”, ora area quadri di 2° livello, implicava, invece, cooperazione e contitolarità

prodotto i citati contratti , né ha indicato dove gli stessi sono rinvenibili con conseguente
improcedibilità del ricorso con riferimento al primo motivo di censura.
Per quanto attiene al secondo motivo, premesso che il ricorso è privo del requisito di
autosufficienza e concretezza, come richiesto dall’art. 366 “bis” cod. proc. civ., non essendo
specificamente indicati i fatti controversi in relazione ai quali la motivazione si assume carente, non

rilievi attraverso il quale poter cogliere la fondatezza della censura, nel merito , comunque, il
motivo è infondato.
La Corte territoriale ha rilevato che la prova testimoniale svolta e la stessa documentazione avevano
evidenziato che il lavoratore era preposto a compiti qualificanti comportanti attività di
progettazione, di direzione dei lavori , di redazione dei preventivi di spesa, di tenuta della
contabilità e dei relativi collaudi finali .La Corte ha , pertanto, ritenuto che l’attività dello Starita era
riconducibile all’area quadri connotata da elevato grado di specializzazione, da significativa
importanza e facoltà di iniziativa, intesa al perseguimento degli obiettivi di qualità ed efficacia del
servizio. Ha ritenuto, quindi , riduttiva la prospettazione offerta dalla società secondo cui la
funzione di assistenza lavori svolta dallo Starita andava intesa come sottoposizione alle direttive
del direttore dei lavori ,all’esecuzione degli ordini ed istruzioni del direttore in contrasto con le
emergenze testimoniali dalle quali era desumibile una posizione di effettiva direzione dei lavori.
La ricorrente si limita a proporre una diversa valutazione dei fatti, facendo peraltro erroneamente
riferimento alla figura del perito invece che a quella di geometra rivestita dallo Starita ,
formulando in definitiva una richiesta di duplicazione del giudizio di merito ,senza evidenziare
contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata o lacune così gravi da risultare detta
motivazione sostanzialmente incomprensibile o equivoca. Il ricorso per cassazione conferisce al
giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta
al suo vaglio, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della
..
coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via
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sono indicati i profili di rilevanza di tali fatti, né risulta svolto il successivo momento di sintesi dei

esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità
e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute
maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente
prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va respinto con condanna della ricorrente a

PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare al controricorrente le spese processuali liquidate
in € 50,00 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi professionali , oltre accessori di legge.
Roma 16/1/2013

rimborsare al controricorrente le spese processuali liquidate come in dispositivo.

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