Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4881 del 01/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 01/03/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 01/03/2010), n.4881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n.

91, presso lo studio dell’avv. Lucisano Claudio, che lo rappresenta e

difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, sez. 10^, n. 29, depositata il 4 luglio 2007;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che il contribuente propose ricorso avverso avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni notificatogli, il 18 marzo 1998, in relazione alla dichiarazione di successione in morte di F.R.;

– che a fondamento del ricorso, il contribuente dedusse il vizio di notificazione dell’avviso impugnato e l’intervenuta estinzione della controversia per condono L. n. 289 del 2002, ex art. 16;

che il presidente dell’adita Commissione tributaria dichiarò l’estinzione del giudizio per intervenuto condono, con decreto D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 27, comma 2, confermato dalla Commissione in esito al reclamo dell’Ufficio;

che la decisione venne impugnata dal contribuente, che dedusse violazione del contraddittorio, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 28 e, altresì, violazione della L. n. 289 del 2002, art. 16 disponente l’efficacia del condono anche in caso di mancato pagamento di rata successiva alla prima;

– che la commissione regionale respinse l’appello così testualmente motivando: “Le ragioni di appello da parte del contribuente sono da ritenere del tutto insussistenti e infondate e quindi decisamente da respingere. Invero nel merito della vertenza in essere, vale a dire sulla confermata efficacia stabilita dai primi Giudici della definizione dell’istanza di condono presentata dal ricorrente ex lege n. 289 del 2002, ancorchè seguita dal pagamento della sola prima delle sei rate indicate, non pare possano sussistere dubbi circa la sua legittimità. Infatti con detta espressa declaratoria la sentenza impugnata non ha fatto altro che prendere atto nel caso di quanto chiaramente disposto dalla citata norma di favore (condono) con l’art. 16, laddove, in buona sostanza, viene confermata la validità dell’istanza di definizione anche nel caso di parziale pagamento di quanto dovuto posto, comunque, la disposta garanzia del recupero delle residue somme attraverso il ricorso da parte dell’Erario alle norme regolanti la riscossione coattiva. Decisione pertanto perfettamente coincidente con la reiterata richiesta di parte appellante come meglio in premessa al riguardo evidenziato. In punto non sono ravvisabili, quindi, interessi contrari della medesima a contestare la sentenza di primo grado sia perchè vittoriosa in tale sede sia avuto riguardo alla manifesta insussistenza di causa di rimessione della controversia alla Commissione Tributaria Provinciale di provenienza. Se, come pare, detta eccepita rimessione sia da collegare alla presunta violazione e/o mancata applicazione degli artt. 28 e 59 del Decreto regolante il contenzioso tributario, siffatta evenienza non e da ritenere nella fattispecie ricorrente.

Non è affatto ravvisabile, nel caso, alcuna violazione del principio del contraddittorio laddove i primi Giudici abbiano emesso la sentenza “de qua” dopo aver udito il giudice relatore sul reclamo opposto dall’Ufficio impositore e previa fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti davanti al Collegio …”;

rilevato:

– che, con il ricorso per cassazione in rassegna, il contribuente ha dedotto “violazione e mancata applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 28, comma 4, e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59, comma 1, lett. b)” è formulato il seguente quesito:

“se l’omessa trattazione del reclamo in camera di consiglio a seguito della partecipazione del rappresentante dell’ente impositore nella camera di consiglio comporta la violazione del principio del contraddittorio, con conseguente nullità del procedimento tributario stesso”;

che l’Agenzia si è costituita senza nulla controdedurre;

osservato:

– che il ricorso si rivela, in via prioritaria ed assorbente, inammissibile per radicale carenza di interesse;

– che infatti, come già rilevato dal giudice del gravame, la sentenza del giudice di primo grado confermata in appello, nell’affermare la validità del proposto condono, nonostante il mancato integrale pagamento di quanto per lo stesso dovuto, risulta decisione coincidente con la reiterata richiesta di parte ricorrente sicchè “non sono ravvisabili interessi contrari della medesima a contestare la sentenza di primo grado … perchè vittoriosa in tale sede”;

ritenuto:

che il ricorso va, conseguentemente, dichiarato inammissibile, nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, stante l’assenza d’attività difensiva dell’Agenzia intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010

 

 

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