Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4880 del 28/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4880 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: ABETE LUIGI

SENTENZA
sul ricorso 10305 — 2008 R.G. proposto da:
PONTICELLO CALOGERO — PNTCGR33A l 3B520W — rappresentato e difeso
dall’avvocato Francesco Greco in virtù di procura speciale a margine del ricorso ed
elettivamente domiciliato in Roma, alla via B. Buozzi, n. 19, presso lo studio dell’avvocato
Paolo Grimaldi.
RICORRENTE
contro
COLLANA CARMELO — CLLCML46D05F839E — COLLANA CALOGERO —
CLLCGR49L18F8390 — entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti per notar
G. Comparato di Agrigento in data 13.4.2012, dall’avvocato Girolamo Rubìno ed
elettivamente domiciliati in Roma, alla via Giunìo Bazzoni, n. 3, presso lo studio
dell’avvocato Fabrizio Paoletti.
CONTRORICORRENTE
e
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Data pubblicazione: 28/02/2014

LO NARDO NATALE
INTIMATO
Avverso la sentenza n. 195 dei 16/22.2.2007 della corte d’appello di Palermo,
Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 23 gennaio 2014 dal consigliere
dott. Luigi Abete,

Celeste, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in subordine per
l’accoglimento del primo e del secondo motivo, in essi assorbiti gli altri,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 26.10.1988 Carmelo e Calogero Collana citavano a comparire
innanzi al tribunale di Agrigento Calogero Ponticello e Natale Lo Nardo.
Deducevano che con scrittura privata del 10.12.1979 essi attori si erano obbligati a
vendere e Calogero Ponticello ad acquistare un terreno agricolo sito in Campobello di Licata,
contrada Fondachello; che era stato pattuito il prezzo di lire 45.000 per ogni mq di terreno
compromesso in vendita, al netto dell’estensione di una strada all’uopo da tracciare e
dell’acquedotto delle “Tre Sorgenti”, da computarsi, invece, sulla scorta delle misurazioni di
un tecnico da pagarsi dai promittenti venditori; che il promissario acquirente aveva versato in
data 17.12.1979 a titolo di caparra confirmatoria ed in conto prezzo la somma di lire
5.000.000 a Carmelo Collana ed in data 28.2.1980 l’ulteriore importo di lire 5.000.000; che
tuttavia Calogero Ponticello aveva omesso di acquisire la materiale disponibilità del fondo ed
aveva lasciato decorrere il termine del 30.9.1980 fissato per la stipula dell’atto definitivo,
sicché essi promittenti venditori avevano provveduto a convocarlo per il giorno 3.3.1981
dinanzi al notaio Lo Leggio; che in tale occasione il promissario acquirente aveva ritenuto di
non sottoscrivere il frazionamento predisposto dal consulente incaricato da essi attori,
adducendo che non rispecchiasse i confini indicati nel piano di fabbricazione comunale
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Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Alberto

approvato con delibera del consiglio comunale di Campobello di Licata in data 27.9.1977 e
ciò quantunque il medesimo convenuto alla stipula del compromesso fosse pienamente
consapevole dell’anzidetta delibera consiliare e, quindi, delle prospettive urbanistiche del
terreno, a tutti gli effetti agricolo e come tale indicato nel preliminare di vendita; che,
comunque, successivamente Calogero Ponticello aveva provveduto ad acquisire la materiale

Chiedevano, pertanto, che si dichiarasse legittimo il recesso dal preliminare da essi attori
operato ed, in subordine, che se ne dichiarasse la risoluzione in ogni caso in dipendenza
dell’inadempimento del promissario acquirente.
Costituitosi, Calogero Ponticello chiedeva il rigetto dell’avversa istanza.
Non si costituiva e veniva pertanto dichiarato contumace Natale Lo Nardo.
Con sentenza dei 5/25.10.1995 il tribunale di Agrigento, tra l’altro, dichiarava la
risoluzione del preliminare, con diritto dei promittenti venditori a trattenere la somma
percepita a titolo di caparra confirmatoria, e condannava Natale Lo Nardo al rilascio del
terreno oggetto del preliminare.
Interponeva appello Calogero Ponticello.
Resistevano all’avverso gravame Carmelo e Calogero Collana.
Con ordinanza dei 20/31.3.1998 la corte d’appello di Palermo ordinava integrarsi il
contraddittorio nei confronti di Natale Lo Nardo, che, nondimeno non si costituiva; con
successiva ordinanza dei 19.4/6.5.2002 disponeva consulenza tecnica d’ufficio.
Indi, con sentenza n. 195 dei 16/22.2.2007, così statuiva: “dichiara inammissibile
l’appello proposto da Ponticello Calogero nei confronti di Collana Carmelo e Collana
Calogero, avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento dei 5/25.10.1995, e compensa
interamente tra le parti le spese del giudizio di appello” (così sentenza d’appello, pag. 11).

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disponibilità del fondo, cedendolo poi in affitto ovvero in comodato a tale Natale Lo Nardo.

In particolare la corte palermitana, in ordine alla preliminare eccezione di estinzione dei
giudizio per omessa rituale integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte
necessario, Natale Lo Nardo, “sollevata dagli appellati Colonna.., con la memoria per
l’udienza collegiale del 15.6.2001” (così sentenza d’appello, pag. 9), evidenziava che
l’ordinanza dei 20/31.3.1998 “risulta essere stata notificata al procuratore dell’appellante Avv.

che “l’atto di citazione integrativo del contraddittorio nei confronti del Lo Nardo, notificato ai
sensi dell’art. 140 c.p.c., risulta essere stato consegnato all’Ufficiale Giudiziario di Desio,
località ove lo stesso Lo Nardo era residente, per la notifica all’interessato, soltanto il
2.6.1998, ossia nel sessantunesimo giorno dalla suddetta data del 2.4.1998, sicché, non
essendo il giorno precedente festivo, la notifica deve essere considerata eseguita fuori
termine, ancorché di un solo giorno” (così sentenza d’appello, pag. 9), che “secondo il più
recente orientamento delle Sezioni Unite della S.C…. la notifica compiuta ai sensi dell’art.
140 c.p.c. è perfezionata, nei confronti del solo notificante, con la consegna all’ufficiale
giudiziario dell’atto da notificare” (così sentenza d’appello, pagg. 9 – 10), che “non risulta
allegato… l’avviso di ricezione della raccomandata spedita… ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ma
una semplice fotocopia di esso” (così sentenza d’appello, pag. 10), che, “nel caso di
notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., l’avviso di ricevimento della
raccomandata… deve essere allegato, a pena di nullità, all’originale dell’atto notificato” (così
sentenza d’appello, pag. 10), che “l’inottemperanza all’ordine di integrazione del
contraddittorio… che sia pronunciato dal giudice dell’impugnazione per far partecipare al
relativo giudizio tutte le parti in litisconsorzio necessario della precedente fase processuale,…
rende inammissibile l’impugnazione” (così sentenza d’appello, pag. 10).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Calogero Ponticello, chiedendone, sulla scorta
di sei motivi, la cassazione; con il favore delle spese di lite.

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Gaetano Caponnetto nel domicilio eletto in data 2.4.1998″(così sentenza d’appello, pag. 9),

Carmelo e Calogero Collana hanno depositato controricorso; concludono per la
declaratoria di inammissibilità e, comunque, per il rigetto dell’avverso ricorso, con vittoria di
spese del giudizio di legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio di violazione e falsa applicazione degli

circa un punto decisivo della controversia.
All’uopo adduce che “l’atto di integrazione del contraddittorio… per come si può notare
nell’ultima pagina.., è stato consegnato all’Ufficiale Giudiziario di Desio in data 1/6/1998,
mentre la notifica al destinatario si è perfezionata in data 2/6/1998 con il deposito dell’atto
presso la locale Casa Comunale e la spedizione della raccomandata ex art. 140 c.p.c.” (così
ricorso, pag. 6); che “evidentemente la Corte territoriale è incorsa in errore, in quanto ha
arrestato l’esame dell’atto in questione alla penultima pagina, in cui è riportata la relata di
notifica ex art. 140 c.p.c., ma non ha analizzato anche l’ultima pagina, in cui è in modo
incontroverso verificabile che l’atto è stato consegnato all’Ufficiale Giudiziario proprio in
data 1/6/1998 ed iscritto al numero 5497 di cronologico dell’Ufficio notifiche” (così ricorso,
pag. 6).
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2719 c.c. e degli artt. 214
e 215 c.p.c..
All’uopo adduce che, “aveva depositato una fotocopia dell’avviso di ricevimento. E in
applicazione dell’art. 2719 c.c. e degli artt. 214 e 215 c.p.c., la fotocopia di un documento ha
la stessa efficacia dell’originale se non disconosciuta a prima risposta. Nel caso di specie,
nessuna parte processuale ha operato il disconoscimento” (così ricorso, pagg. 7 8).

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artt. 140 e 331 c.p.c. nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione

Con il terzo motivo il ricorrente deduce il vizio di “omessa pronuncia circa un fatto
controverso e decisivo della controversia, riguardo agli esiti della consulenza tecnica
d’ufficio”
(così ricorso, pag. 8).
Con il quarto motivo il ricorrente deduce il vizio di “omessa pronuncia circa un fatto

contrattuale” (così ricorso, pag. 11).
Con il quinto motivo il ricorrente deduce il vizio di “omessa pronuncia circa un fatto
controverso e decisivo della controversia, riguardo all’inadempimento contrattuale dei
promittenti venditori Collana ed all’esatto adempimento del promittente acquirente
Ponticello” (così ricorso, pag. 13).
Con il sesto motivo il ricorrente deduce il vizio di “omessa pronuncia circa un fatto
controverso e decisivo della controversia, riguardo all’emissione di una sentenza ex art. 2932
c.c.” (così ricorso, pag. 14).
Il ricorso è inammissibile giacché tardivamente proposto.
Siccome hanno evidenziato i controricorrenti (cfr. controricorso, pag. 1) e siccome
evincesi dalla relata di notifica, la sentenza n. 195 dei 16/22.2.2007 della corte d’appello di
Palermo è stata notificata in data 12.9.2007 all’avvocato Gaetano Caponnetto, difensore
costituito in grado d’appello di Calogero Ponticello, nel suo studio in Agrigento, a mani
proprie.
Ne discende che, allorquando il ricorso a questa Corte di legittimità è stato su istanza di
Calogero Ponticello notificato, in data 1.4.2008, a Carmelo Collana ed a Calogero Collana ed,
in data 1/3.4.2008, a Natale Lo Nardo, il termine di sessanta giorni di cui all’art. 325, 2° co.,
c.p.c. era indiscutibilmente ed ampiamente decorso.

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controverso e decisivo della controversia, riguardo alla corretta interpretazione della volontà

La declaratoria di inammissibilità del ricorso giustifica la condanna del ricorrente a
rimborsare ai controricorrenti Carmelo Collana e Calogero Collana le spese del giudizio di
legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI

controricorrenti Carmelo Collana e Calogero Collana le spese del presente giudizio che
liquida in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare ai

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