Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4880 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 1942 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2010 di:

COMUNE DI RIMINI, in persona del sindaco p.t., autorizzato a stare in

giudizio da Delib. G.M. 22 dicembre 2009, n. 429 ed elettivamente

domiciliato in Roma, al Viale Giulio Cesare n. 14, presso l’avv.

BARBANTINI Maria Teresa che, unitamente e disgiuntamente all’avv.

Maria Assunta Fontemaggi, rappresenta e difende l’ente locale, per

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via

Nicolo Piccolomini n. 34 nello studio dell’avv. Maria Letizia Viola,

presso l’avv. ROSSI Gaetano Domenico di Rimini, che lo rappresenta e

difende, per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Bologna, Sezione Prima

Civile, n. 1246 del 10 marzo – 1^ ottobre 2009.

Lette le memorie depositate da entrambe le parti e uditi,

all’adunanza del 27 gennaio 2011, l’avv. Barbantini, per il

ricorrente, l’avv. Scotti Elisa per delega, per il controricorrente,

e il P.M. Dr. SCOTTI Carmelo, che ha condiviso la relazione.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione dell’8 settembre 2010, redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., dal giudice designato dal presidente della sezione: “FATTO: A seguito dell’opposizione alla stima della indennità definitiva di espropriazione proposta ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 54, dal Comune di Rimini espropriante con citazione notificata il 18 settembre 2007 all’espropriato A.G., questo era stato convenuto in giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Bologna ed aveva eccepito la decadenza dell’opponente dal diritto di agire, per aver chiesto la liquidazione giudiziale della indennità di espropriazione per la realizzazione di progetti di viabilità in territorio comunale, dopo che era decorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima dell’indennità stessa, presso l’ufficio espropri dell’ente locale ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. citato.

La corte adita, con sentenza del 16 ottobre 2009, premesso che il Comune di Rimini cumulava nel caso la posizione di ente espropriante, promotore e beneficiario della espropriazione e che, nella prima qualità, aveva ricevuto in deposito, subito dopo la redazione, copia della perizia di stima dei periti nominati ai sensi dell’art. 21 del nuovo T.U. sulle espropriazioni in data 27 dicembre 2006, deposito di cui aveva dovuto dare comunicazione alla espropriata A. C. per osservazioni o eventuale opposizione, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 21, comma 9 e art. 54, comma 1, del citato D.P.R. del 2001, ha accolto l’eccezione di inammissibilità della domanda per tardività, ritenendo che l’ente locale avrebbe dovuto opporsi entro 30 giorni dalla conoscenza effettiva della relazione, ad esso divenuta nota già a dicembre 2006, apparendo infondata la sua pretesa di far decorrere il suddetto termine dal 6 luglio 2007, data in cui venne ricevuta dall’espropriata la sua lettera raccomandata di comunicazione del deposito della relazione”.

La Corte d’appello ha ritenuto applicabile alla fattispecie il principio enunciato da Cass. n. 10708/2007 che, in base alla sentenza della Corte costituzionale 27 luglio 1992 n. 365, nella previgente disciplina dell’opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione, ha esteso il termine per l’opposizione della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19, ritenendo che lo stesso decorresse, per il comune espropriante, dalla conoscenza effettiva da esso avuta della stima con il deposito presso i suoi uffici della relazione della Commissione provinciale espropri, equipollente alla comunicazione di tale deposito ad opera dell’ente locale all’espropriato, facendo decorrere dalla data del deposito presso gli uffici comunali della relazione di stima il termine per impugnarla dal comune, ad evitare disparità di trattamento tra l’espropriante e gli espropriati e per impedire al comune di lucrare vantaggi dalla anticipata conoscenza delle determinazioni sulla indennità da depositare, in adesione a quanto già affermato dal giudice delle leggi con la citata pronuncia del 1992. Per la cassazione della descritta sentenza propone ricorso il Comune di Rimini, che ha ritenuto errata la ermeneutica dalla corte di merito, che ha creato un nuovo termine di decadenza non previsto dalla legge che pone, al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, comma 1, un termine dilatorio per chiedere la liquidazione giudiziale della indennità, fissando al secondo comma, il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla “notifica” del decreto di esproprio ed, eccezionalmente, della relazione di stima successiva a tale decreto, per proporre opposizione, con conseguente inapplicabilità della previsione di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, comma 2, nella fattispecie concreta.

DIRITTO – Ritiene il relatore che il ricorso sia manifestamente fondato.

La ratio dei principi cui si richiama la Corte di merito si fonda su una ipotesi in fatto diversa da quella oggetto di causa, poichè la L. n. 865 del 1971, art. 19, prevedeva solo il termine perentorio di trenta giorni dalla conoscenza presunta della stima dell’indennità, per la sua inserzione sul F.A.L. della Provincia, con decadenza del diritto di opporsi per gli espropriati, non dando rilievo alcuno alla conoscenza reale di tale stima della Commissione provinciale espropri dal comune espropriante, pur essendo depositata già in precedenza presso la segreteria dello stesso, ai sensi dell’art. 16 della citata Legge del 1971, con conseguente assimilazione del deposito della relazione presso l’ente locale espropriante alla conoscenza presunta degli altri eventuali opponenti e estensione della decadenza conseguente dal diritto di agire per l’espropriante stesso.

Peraltro, nella concreta fattispecie, ove la stima sia stata determinata dalla commissione dei tecnici di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 21, tra cui quello nominato dalla parte espropriata per procedere insieme alla “determinazione definitiva dell’indennità di espropriazione”, tutte le parti del procedimento possono conoscere la stima operata, prima del deposito di essa presso il comune, a differenza di quanto accadeva nella L. n. 865 del 1971, art. 19 ed è quindi errato affermare che la prima comunicazione ricevuta il 6 luglio 2007 dall’espropriante, del deposito presso i suoi uffici della relazione dei periti datata 27 dicembre 2006 ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 21, comma 9 e art. 27, comma 1, costituisce anche il dies a quo del termine di trenta giorni per la proposizione dell’opposizione.

In base al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 27, commi 2 e 3, solo decorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima, l’espropriante Comune di Rimini poteva autorizzare il pagamento dell’indennità o il deposito di essa presso la Cassa depositi e prestiti e, successivamente, emettere il decreto di esproprio, mentre, ai sensi del comma 1, dell’art. 54 dello stesso D.P.R., solo superato il medesimo termine dilatorio decorrente dalla comunicazione del deposito della stima, l’espropriato o il promotore dell’espropriazione, cioè nel caso il Comune stesso, possono impugnare la stima dei tecnici e chiedere la liquidazione giudiziale della indennità di espropriazione entro il termine perentorio di cui al secondo comma, decorrente dalla notificazione degli atti in tale norma espressamente indicati.

Il ricorso esattamente afferma la negazione del carattere perentorio del termine di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima, di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 27, comma 2, essendo chiaro dalla lettera della legge che tale termine è solo dilatorio, imponendo a tutti di agire per la determinazione giudiziale dell’indennità almeno un mese dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima, fermo restando tale potere di agire fino al termine perentorio di cui all’art. 54, comma 2, che decorre dalla notificazione del decreto di esproprio o della relazione di stima se successiva all’atto ablatorio, termine che non corrisponde in alcun modo a quello dilatorio di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 27, comma 2 e art. 54, comma 1, ed è comunque diverso da quello che la legge stessa pone, a pena di decadenza, nel secondo comma di tale norma, a decorrere dalla notificazione degli atti previsti nella norma e che rientra quindi tra quelli perentori di cui all’art. 152 c.p.c..

Erroneamente si è qualificato quindi a pena di decadenza, dalla Corte di merito, un termine dilatorio, solo decorso il quale il diritto di opporsi alla stima era esercitatile fino al termine di trenta giorni dopo la notificazione del decreto di esproprio o della stima successiva a tale atto, come non è dedotto da nessuna delle parti in causa.

In conclusione, opina il relatore che il ricorso è manifestamente fondato e chiede quindi che il presidente della sezione voglia fissare l’adunanza in camera di consiglio per la decisione, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5″.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. In via preliminare, va dichiarata la irrilevanza della comunicazione in adunanza generale, dal difensore del controricorrente, dell’esistenza di altro ricorso (n. 1944 del 2010) avverso altra sentenza della stessa Corte di appello, sull’opposizione alla stima dell’espropriata A.C. all’esito della medesima procedura espropriativa, non sussistendo la necessità di riunione tra i due giudizi di legittimità ai sensi dell’art. 335 c.p.c., avendo le due impugnazioni ad oggetto pronunce diverse.

Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi in atti, in particolare le memorie depositate da entrambe le parti, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta.

Invero il Comune di Rimini, che quale espropriante ha comunicato agli espropriati le determinazioni di una commissione di tecnici tra i quali poteva essere anche quello nominato dagli espropriati stessi, nella qualità di promotore dell’espropriazione ha proposto opposizione per il suo specifico interesse a vedere ridotta l’indennità, senza lesione dei diritti di difesa della controparte, anche essa a conoscenza, sin dal momento della elaborazione e decisione del comitato di tecnici tra i quali vi era un suo rappresentante sulla stima stessa; non vi è quindi disparità di trattamento delle parti, come chiarito nella relazione stessa, e la memoria difensiva del contoricorrente A. è per tale profilo non fondata.

2. Il ricorso quindi deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, perchè si pronunci sulla opposizione, decidendo anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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