Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4880 del 27/02/2017


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Cassazione civile, sez. un., 27/02/2017, (ud. 27/09/2016, dep.27/02/2017),  n. 4880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di Sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25972-2014 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI BORGNA,

GUIDO BARZAZI, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE

GIURISDIZIONALE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

– controricorrente –

e contro

PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI;

– intimata –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

13527/2014 della CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

DEL FRIULI VENEZIA GIULIA;

udito l’avvocato Federica MANZI per delega dell’avvocato Andrea

Manzi;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. BIAGIO VIRGILIO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FIMIANI Pasquale, il quale chiede che la Corte Suprema di Cassazione

dichiari la giurisdizione della Corte dei conti, con le pronunce

consequenziali.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

B.E. propone istanza di regolamento della giurisdizione in pendenza del giudizio di responsabilità contabile promosso dal Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia nei confronti del ricorrente (appartenente al gruppo misto del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia), con riferimento ad una serie di irregolarità riscontrate nella documentazione relativa a “spese di rappresentanza” effettuate dal detto gruppo nell’ambito dei contributi mensili a carico del Consiglio regionale, erogati nel 2011 a norma della legge regionale n. 54 del 1973;

il B. chiede che sia dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione, in considerazione: a) delle prerogative di autonomia di rango costituzionale proprie dell’organo consiliare; b) della natura di associazione non riconosciuta (di matrice, dunque, strettamente privatistica) del gruppo in questione; c) della copertura costituzionale di insindacabilità dell’operato dei gruppi (art. 122 Cost. e art. 16 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con L. Cost. n. 1 del 1963); d) dell’esclusione del sindacato della Corte dei conti rispetto al merito delle scelte discrezionali dell’organo consiliare (L. n. 20 del 1994, art. 1);

il Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia resiste con controricorso.

Considerato che:

la questione è stata già affrontata e risolta da queste Sezioni unite con riferimento ad analoghi giudizi instaurati nei confronti di altri appartenenti al medesimo Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia;

è stato affermato il principio di diritto secondo il quale “la gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi partitici dei consigli regionali è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti, che può giudicare, quindi, sulla responsabilità erariale del componente del gruppo autore di “spese di rappresentanza” prive di giustificativi; nè rileva, ai fini della sussistenza della giurisdizione contabile, la natura – privatistica o pubblicistica – dei gruppi consiliari, attesa l’origine pubblica delle risorse e la definizione legale del loro scopo, o il principio dell’insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, che non può estendersi alla gestione dei contributi, attesa la natura derogatoria delle norme di immunità” (Cass. Sez. U. 31/10/2014, n. 23257; in senso conforme, tra altre, Cass. Sez. U. 21/4/ 2015, n. 8077; 28/4/2015, n. 8570; 8/4/2016, n. 6894);

pertanto, deve essere affermata, nella medesima fattispecie, la giurisdizione della Corte dei conti;

non v’è luogo a provvedere sulle spese, in ragione della qualità di parte solo in senso formale del Procuratore regionale presso la Corte dei conti.

PQM

Dichiara la giurisdizione della Corte dei conti.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

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