Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4880 del 01/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 01/03/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 01/03/2010), n.4880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.C., elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere

Mellini n. 44, presso lo studio dell’avv. Mileto Salvatore, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sez. 39^, n. 308, depositata il 19 giugno 2007.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

udito, per la contribuente, l’avv. Salvatore Mileto;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.

VELARDI Maurizio, che ha richiesto il rinvio della causa in pubblica

udienza;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la contribuente propone ricorso per cassazione, in due motivi illustrati anche con memoria, avverso la sentenza di appello indicata in epigrafe, che, in accoglimento dell’impugnazione dell’Ufficio ed in riforma della sentenza impugnata, ha affermato la legittimità dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, relativa ad atto di donazione immobiliare registrato il (OMISSIS), in relazione alla quale la contribuente aveva avanzato richiesta di valutazione tabellare del bene ai sensi del D.L. n. 70 del 1988, art. 12 (convertito in L. n. 154 del 1988);

– che i giudici del gravame hanno, tra l’altro, negato l’intervenuta decadenza dell’Officio dal potere impositivo per intempestiva notificazione dell’avviso di liquidazione, sul presupposto che “i termini decorrono dall’attribuzione della nuova rendita e, comunque dalla data di pubblicazione della sentenza” – che l’Agenzia delle Entrate non si è costituita; rilevato:

che, con il primo motivo di ricorso, la contribuente deduce “violazione e/o falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7; D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42; D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 1. … Insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisive per il giudizio …”, formulando il seguente quesito: “se, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42 e D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 2 l’obbligo dell’Amministrazione di specificare, nell’atto notificato al contribuente, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa impositiva tributaria, comporti inderogabilmente l’obbligo di allegare all’atto impositivo gli atti e documenti ivi richiamati e, comunque, l’esigenza che dal provvedimento (o, in mancanza, dai suoi contestuali allegati) il contribuente sia posto in condizione di identificare la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, a nulla rilevando la conoscenza che di quegli elementi il contribuente possa avere aliunde”; osservato:

– che il motivo di ricorso è inammissibile;

che, in disparte carenze sul piano della complessiva autosufficienza, deve, infatti, rilevarsi che il quesito formulato risulta del tutto generico e non ottempera idoneamente alle prescrizioni imposte, a pena d’inammissibilità, dall’art. 366 bis c.p.c., giacchè i proposti quesiti di diritto si rivelano inadeguati ad assolvere la precipua funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, giacchè non si risolvono in sintesi logico- giuridiche della questione idonea a consentire di comprendere, attraverso la sola relativa lettura, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e la regola da applicare (v. Cass. s.u. 3519/08);

rilevato:

che, con il secondo motivo di ricorso, la contribuente deduce “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 16, comma 2. … Insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisive per il giudizio …”, formulando il seguente quesito: “se, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2 il termine triennale, ivi previsto ai fini della tempestività della notificazione dell’atto di liquidazione dell’imposta di registro ancora dovuta per la differenza tra valore dell’immobile derivante dalla rendita catastale e valore dichiarato, decorre in ogni caso dalla richiesta di registrazione dell’atto di trasferimento dell’immobile, o dalla richiesta di attribuzione della rendita catastale all’immobile stesso; e non dalla data di attribuzione della rendita catastale in questione, nè dalla data di pubblicazione di eventuali sentenze giudiziali medio tempore intervenute tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente”;

osservato:

– che la censura risulta rispondente al criterio dell'”autosufficienza del ricorso”, posto che da questo emergono sufficienti indicazioni in merito alle modalità della relativa deduzione nei pregressi gradi del giudizio;

considerato:

che il motivo appare, peraltro, manifestamente fondato;

– che, infatti, la decisione di appello non risulta ispirata alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di imposta di registro (di invim) il termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76 per notificare l’avviso di liquidazione D.L. n. 70 del 1988, ex art. 12 (convertito in L. n. 154 del 1988) della differenza tra valore tabellare e valore dichiarato del bene, decorre dal “pagamento dell’imposta” (v. Cass. 1049/08, 24529/05, 9052/05);

ritenuto:

che, conseguentemente, il primo motivo di ricorso va dichiarato inammissibile ed il secondo accolto, nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c., nonostante il diverso tenore della relazione (cfr. Cass. 7433/09, 5464/09);

– che la decisione impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

PQM

la Corte: dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo; cassa, in relazione, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010

 

 

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