Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4879 del 28/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4879 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PICCIALLI LUIGI

SENTENZA

sul ricorso 15978-2008 proposto da:
ROTUNDO

ANTONIO

C.F.RTNNTN34B15E806U,

CATIZONE

VINCENZINA C.F.CTZVON45E44E806E, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 59, presso lo
studio dell’avvocato MIRIGLIANI RAFFAELE, che li
rappresenta e difende;
– ricorrenti –

2014
contro

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DRAGONE

MARIA,

SCALISE

NICOLA,

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA F. DI SAVOIA 3, presso lo
studio

dell’avvocato

SGROMO

ANTONIO,

che

li

Data pubblicazione: 28/02/2014

rappresenta e difende;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 24/2008 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 23/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

PICCIALLI;
udito l’Avvocato Mirigliani Raffaele difensore dei
ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’accoglimento del primo motivo del ricorso,
l’assorbimento degli altri motivi.

udienza del 23/01/2014 dal Consigliere Dott. LUIGI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 7.3.1989 Nicola Scalise e Maria Dragone citarono al giudizio del
Tribunale di Catanzaro Antonio Rotundo e Vincenzina Catione,esponendo: che con
scrittura privata ed atto pubblico dell’11.12.1978 avevano trasferito metà di un

ai convenuti,con impegno di entrambe le parti di costruire sull’intero terreno un fabbricato
a tre elevazioni ed assunzione di alcuni obblighi ed oneri~r-da parte degli
acquirenti,specificati nella scrittura privata;che i coniugi attori avevano riscosso solo il
pagamento della somma di £ 10.000.000 e consegnato la metà del rustico già costruito;che
successivamente,in seguito alla dichiarata volontà dei coniugi Rotundo di non volere più
l’immobile costruito,con scrittura privata del 1.9.1980 si era convenuto che gli Scalise —
Dragone avrebbero versato la somma di £ 17.000.000 in cambio della restituzione dell’intero
fabbricato,di cui in pari data erano state versate,con assegno bancario incassato dalle
controparti, £.6.000.000;che,inizialmente impediti essi attori di agire,per essere stati
dichiarati falliti,dopo la chiusura del fallimento avvenuta l’11.1.1989,era loro intenzione
agire,come agivano,per l’esecuzione della scrittura privata in data 1.9.1980,atto che
dichiaravano di allegare al proprio fascicolo,unitamente a quelli dell’11.12.1978.
Costituitisi i convenuti,contestavano la fondatezza della domanda,eccependo: di aver pagato
integralmente quanto dovuto agli attori e,comunque, la prescrizione ex art. 2946 c.c. di ogni
diritto derivante dal contratto dell’11.12.1978;che l’assegno

di £ 6.000.000 citato dai

suddetti era “tratto su c.c. 5200201 della Carical intestato alla SOMAGES non come
compravendita di qualsiasi immobile”;che “ove mai fosse vera la scrittura del 1.9.1980 ” gli
attori avrebbero dovuto pagare la somma di £ 17.000.000.
La causa, sulla sola produzione documentale degli attori e dopo il vano esperimento del
tentativo di conciliazione,veniva decisa dal g.o.a della sezione — stralcio del tribunale
adito,con sentenza non definitiva n. 1182 del 2004, dichiarando “la validità della scrittura

appezzamento di terreno,come descritto nel rogito, sito in località Cipollina di Sellia Maria,

privata del 1 settembre 1980 per la disciplina dei rapporti giuridici esistenti tra le parti con la
conseguente risoluzione del contratto di compravendita e della scrittura privata del
11.12.1978” e rimettendo ogni altra statuizione al prosieguo del giudizio.
Proposto appello dai Rotunno-Catizone,nella resistenza degli appellati,con sentenza del

degli appellanti alle spese del grado,sulla base delle seguenti essenziali ragioni:
a) non avendo i convenuti,come “di immediata evidenza ” secondo “le espressioni
utilizzate” nella comparsa di costituzione e risposta, sollevato contestazione di
conformità del documento

ex adverso prodotto,che avrebbe dovuto essere

disconosciuto con le modalità di cui all’att 214 c.p.c.,correttamente il primo giudice
aveva utilizzato ai fini della decisione la copia fotostatica della scrittura privata del
1.9.1980;
b) quanto alla negata,dagli appellanti,”efficacia vincolante” di tale scrittura,perché non
sarebbe stata sottoscritta dalla Dragone,la mancata produzione in grado appello del
documento dall’una e dall’altra parte,segnatamente da quella appellante che ne aveva
l’onere e che ben avrebbe potuto procurarsene copia ai sensi dell’art. 76 disp. att.
c.p.c.,comportava,a termini della giurisprudenza di legittimità (in particolare S.U. N.
28498/2005) la reiezione del gravame,in quanto non provate le relative ragioni.
Avverso tale sentenza il Rotundo e la Catione hanno proposto ricorso per cassazione affidato
a tre motivi.
Hanno resistito lo Scalise e la Dragone con rituale controricorso.
E’ stata infine depositata una memoria per i controricorrenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta la richiesta di rinvio del giudizio proposta nella memoria di
parte ricorrente,sia per l’unilateralità della stessa (in assenza di adesione della
controparte),sia in considerazione dell’ostativo principio,di cui all’art. 111 Cost. f della
2

9.7.2007,pubblicata il 23.1.2007,1a Corte di Catanzaro respingeva il gravame,con condanna

ragionevole durata del processo (che nella specie dura da ormai un quarto di secolo),tanto
più che le ragioni esposte,quelle di attendere l’auspicato passaggio in giudicato della
sentenza di secondo grado( che si assume aver definito in senso favorevole alla parte istantef
il giudizio di appello sulla sentenza definitiva, pronunziata dal Tribunale di Catanzaro

pregiudizialità logico — giuridica del presente giudizio,rispetto a quello relativo alle
questioni che il primo giudice aveva rimesso al prosieguo, e non viceversa.
Passando all’esame del ricorso,la Corte ne rileva l’infondatezza.
Con il primo motivo vengono dedotte violazione e falsa applicazione degli ara. 2697
c.c.,347,348 c.p.c. e 76 disp. att. c.p.c.,censurandosi l’argomentazione menzionata in
narrativa subb),segnatamente richiamando il principio di “immanenza della prova”,affermato
dalla sentenza di questa Corte n. 78 del 2007.
Il motivo va respinto,alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 3033 dell’8.2.2013
che,ponendo termine alle oscillazioni nella giurisprudenza delle sezioni semplici, protrattesi
anche dopo la pronunzia n. 28498 del 2005 richiamata dalla corte di merito nella sentenza
impugnata,ha riaffermato il precedente citato arresto,ribadendo,sulla base della premessa
della natura di revisio prioris instantiae (non più di novum iudicium),con caratteristiche di
impugnazione a critica vincolata, del vigente giudizio di appello,che “l’appellante assume

sempre la veste di attore rispetto al giudizio d’appello,e su di lui ricade l’onere di
dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame,quale che sia stata la posizione
processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado. Pertanto, ove
l’appellante si dolga dell’erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti
prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l’onere di estrarne copia
ai sensi dell’art. 76 disp. att.cod. proc. civ. e di produrli in sede di gravame”,risultando in
difetto soccombente su ogni questione relativa.

all’esito dell’ulteriore corso del giudizio di primo gradchon sono condivisibili,considerata la

Tale essendo la situazione processuale verificatasi nella fattispecie,è evidente la correttezza
dell’impugnata pronunzia del giudice di secondo grado,che in mancanza del documento
(originale o fotocopia che fosse ) posto a base della decisione del primo,non è stato posto in
grado,da chi ne aveva l’onere (vale a dire dagli appellanti) di pronunziarsi in ordine alle

La reiezione di tale motivo comporta anche,per assorbimento,quella del secondo e del
terzo,rispettivamente deducenti violazione e falsa applicazione degli artt. 2719 c.c. e 214 e
ss. c.p.c. e violazione dell’art. 112 c.p.c.,oltre a connesse carenze di motivazione,in ordine al
ritenuto tacito riconoscimento – che invece si nega – della prodotta copia del documento (n.
2) e alla,non esaminata,eccezione che sullo stesso non figurasse anche la sottoscrizione della
Dragone (n.3) . E’ evidente,a1 riguardo,che l’assenza agli atti del giudizio di appello del
documento controverso non consentiva al giudice di secondo grado di poter adottare alcuna
pronunzia su tali censure,né sul piano formale della verificazione,né su quello sostanziale
della validità ed efficacia negoziale dello stesso.
Il ricorso va conclusivamente rigettato.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per la totale compensazione delle spese del presente grado
di giudizio,tenuto conto della persistenza, all’epoca del presentazione del ricorso, delle
menzionate incertezze giurisprudenziali sulla questione processuale in precedenza
esposta,che non sopite dalla pronunzia delle Sezioni Unite n. 28498/05,oggetto di vivaci
critiche in sede dottrinale,ha richiesto da parte delle stesse il successivo intervento
confermativo del 2013 (anche questo accolto con riserve dalla dottrina) .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente le spese del giudizio di legittimità.
C sì deciso in Roma il 23 gennaio 2013.
Il Presidente
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questioniformali e sostanziali,connesse a tale produzione documentale,poi venuta meno.

Il Punzario Gindidad°
Va
NERI

IN CANCELLERIA

DEPOSITATO

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