Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4879 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 1772 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2010 di:

D.G.E., elettivamente domiciliato in Roma alla Via Po n.

102, presso l’avv. Ida Ricciardi e rappresentato e difeso, per

procura in calce al ricorso, dagli avv.ti GERI Giancarlo e Giancarlo

Evaristi del foro di Firenze;

– ricorrente principale –

contro

COMUNE DI MONSUMMANO TERME, in persona del sindaco p.t., con il

dirigente del settore servizi tecnici e urbanistici dell’ente locale

arch. C. autorizzato a stare in giudizio da Delib. G.M. 17

febbraio 2010, n. 17 e determina n. 104 del 18 febbraio 2010, ed

elettivamente domiciliato in Roma, al Corso Vittorio Emanuele Un. 18,

presso il Dr. Gian Marco Grez, giusta procura a margine del

controricorso con ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze, prima sez.

civ., n. 1098 del 12 giugno – 3 settembre 2009.

Lette le memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c., depositate da

entrambi i ricorrenti, principale e incidentale e sentiti,

all’adunanza in Camera di consiglio del 27.1.2011, gli avv.ti

Evaristi e Geri, per il ricorrente principale, l’avv. Iaria, per

delega dell’avv. Arizzi, per quello incidentale, e il P.M. Dr. SGROI

Carmelo, che ha condiviso la relazione.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione dell’8 settembre 2010, redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., dal giudice designato dal presidente della sezione: FATTO: A seguito dell’apposizione reiterata di più vincoli espropriativi su un suo terreno di mq. 1650 in Monsummano Terme, destinato dal Piano di fabbricazione del 1973 “ad attrezzature e servizi collettivi”, dal Piano regolatore generale approvato nel 1978 vincolato con la medesima destinazione, vincolo reiterato da variante del P.R.G. approvata nel 1988, e trasformato in “parcheggio pubblico” nel 1995, destinazione confermata con l’approvazione del regolamento urbanistico del 14 luglio 2003, dopo una raccomandata del 10 marzo 2000 con cui sollecitava il comune di Munsummano Terme a corrispondere quanto a lui dovuto, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale 20 maggio 1999 n. 179 per la ripetizione di tali vincoli nel tempo, D.G.E., con citazione del 10 febbraio 2005, conveniva in giudizio detto ente locale dinanzi alla Corte d’appello di Firenze, chiedendo di determinare, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 39, le indennità a lui spettanti per le reiterazioni di tali vincoli.

Con sentenza del 3 settembre 2009, l’adita Corte ha accertato l’esistenza delle dedotte reiterazioni di vincoli c.d. espropriativi nel 1973, 1988 e 2003, ed ha quindi, in unico grado, accolto parzialmente l’eccezione di prescrizione del credito sollevata dall’ente locale in una obbligazione qualificata assimilabile (“accostata” dice la sentenza) a quella degli illeciti istantanei a effetti permanenti in quanto, nella specie, erano state le ripetute legittime reiterazioni dei vincoli a carattere istantaneo, le fonti dei vincoli permanenti successivi giustamente lesivi dei diritti del D.G. da indennizzare.

I giudici di merito hanno affermato che il debito indennitario doveva ritenersi prescritto in dieci anni a decorrere dall’approvazione degli atti amministrativi, fonte dei danni legittimamente imposti, da cui derivava l’obbligo di corrispondere l’indennizzo, cioè dalla singole reiterazioni dei vincoli espropriativi.

Era quindi estinto ogni credito indennitario per le reiterazioni di vincoli espropriativi anteriori al regolamento urbanistico del 2003, che aveva da ultimo ancora vincolato l’area del D.G. e, quindi, per il solo vincolo espropriativo decorrente da tale anno fino alla data della citazione, si è liquidata l’indennità dovuta in Euro 8.137,00, oltre rivalutazione e interessi fino al deposito della somma presso la Cassa Depositi e prestiti, con condanna dell’ente locale alle spese di causa.

Per la cassazione dì detta sentenza propone ricorso principale Elio D.G., che denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e contraddittoria motivazione su punti decisivi, per avere la Corte fiorentina qualificato i vincoli indennizzati come illeciti istantanei ad effetti permanenti, mentre gli stessi sono stati costituiti con atti legittimi che come tali non possono ritenersi illeciti, dovendosi anche considerare che, se la omessa dichiarazione d’illegittimità costituzionale della mancata previsione di un indennizzo per la ripetizione dei vincoli espropriativi, di cui alla sentenza del giudice della L. n. 179 del 1999, non costituisce un mero ostacolo dì fatto al diritto di chiedere l’indennizzo (il ricorso cita Cass. n. 4200 del 2009), essa sospende comunque tale azione, per cui erroneamente si è ritenuta applicabile la prescrizione nei sensi di cui alla sentenza.

Con il proprio ricorso incidentale il Comune di Monsumraano Terme denuncia che la sentenza impugnata viola l’art. 360 c.p.c., n. 3 e del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, artt. 9 e 39 e l’art. 11 preleggi, per aver ritenuto ammissibile l’azione dinanzi alla Corte d’appello, di cui al nuovo T.U. sulle espropriazioni per vincoli reiterati prima della previsione di detta domanda di liquidazione dell’indennità in detto testo di legge, per cui la stessa domanda andava proposta al Tribunale, dovendosi comunque applicare alla fattispecie la prescrizione quinquennale.

DIRITTO – Ritiene il relatore che i ricorsi proposti in questa sede sono manifestamente infondati.

Non è fondata la censura sulla pretesa considerazione “illecita” dei vincoli preordinati all’esproprio di cui al ricorso principale del D.G., in quanto la Corte d’appello si limita ad affermare che la vicenda di tali vincoli espropriativi può essere “accostata” a quella del risarcimento da illecito istantaneo ad effetti permanenti, per cui la prescrizione decorre dall’evento che produce il danno permanente, cioè dalla reiterazione del vincolo espropriativo costituente titolo dell’indennizzo richiesto e non dalla cessazione dei danni stessi (Cass. n. 17985 del 2007).

Correttamente si è ritenuta irrilevante la sentenza della C.Cost. n. 179 del 1999, per affermare la non esercitabilità dell’azione indennitaria prima di tale pronuncia, costituendo l’assenza di questa mero ostacolo di fatto alla proposizione della domanda, e quindi priva di effetti interruttivi o sospensivi della durata della prescrizione, per il pagamento dell’indennità. La durata della prescrizione è analoga a quella di ogni altra obbligazione nata da vicende connesse alla procedura espropriativa o all’apposizione di vincolo preordinato all’esproprio e quindi esattamente si è ritenuta decennale e non quinquennale, come pretende il ricorrente incidentale (Cass. n. 24063 del 2008).

Anche a ritenere incompetente la corte d’appello, in difetto della previsione anteriore con legge dell’azione ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 39, la relativa eccezione di incompetenza funzionale o per materia della Corte in unico grado, doveva proporsi ai sensi dell’art. 38 c.p.c., in sede di merito e la sua proposizione per la prima volta in cassazione è quindi preclusa.

In conclusione, opina il relatore che i ricorsi proposti in via principale e incidentale, sono manifestamente infondati e chiede quindi che il presidente della sezione voglia fissare l’adunanza in camera di consiglio per la decisione, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5″.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il collegio, esaminati i ricorsi iscritti a ruolo con un unico numero e considerati unitariamente in quanto relativi ad una unica sentenza (art. 335 c.p.c.) e considerata la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti dal relatore e la soluzione da lui proposta, anche dopo la lettura delle memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c., depositate da entrambe le parti. Il ricorrente principale deduce la sussistenza di un vincolo permanente da indennizzare in suo favore, anche se non operativo prima della sentenza della Corte Costituzionale, che ne ha rilevato l’esistenza, per cui erroneamente si è affermata la parziale estinzione del suo diritto all’indennità per prescrizione; invero non è dubitabile che la stessa ricostruzione della fattispecie nella citata pronuncia del giudice delle leggi del 1999 chiarisce che il diritto all’indennità sorge solo per la reiterazione del vincolo, per cui ciascuno dei provvedimenti che hanno ripetuto la destinazione all’esproprio delle aree del D.G., ha prodotto distinti vincoli per i quali dalla data dì ognuno di essi poteva agirsi per chiederne il relativo indennizzo, costituendo mero ostacolo di fatto la mancanza della dichiarazione di incostituzionalità della omessa previsione dell’indennità per tali vincoli, non incidente sulla prescrizione del credito del ricorrente principale.

In ordine poi alle difese del Comune, reiterate con la memoria ex art. 378 c.p.c., appare evidente che la Corte di merito ha solo accostato all’illecito istantaneo a effetti permanenti la fattispecie per cui è causa, che si è espressa in atti legittimi, per cui la durata della prescrizione del credito indennitario non poteva essere di cinque anni ma doveva essere decennale e anche le difese del Comune di Monsummano Terme, svolte nella memoria, devono considerarsi infondate.

2. I due ricorsi quindi devono essere rigettati e le spese del giudizio di cassazione devono interamente compensarsi tra le parti per la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi riuniti e compensa le spese del presente giudizio di cassazione tra le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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