Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4879 del 01/03/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4879 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: MIGLIO FRANCESCA

ORDINANZA

sul ricorso 20763-2012 proposto da:
PULLIA ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LATINA 18, presso lo studio dell’avvocato SILVIO
CASCIOTTI, rappresentato e difeso dagli avvocati
FERDINANDO CROCE, ANTONIO SINDONA, giusta delega in
atti;
– ricorrente contro
2017
3717

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA, in persona del Sindaco
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
RIMINI 14, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI
CARUSO, che lo rappresenta e difende, giusta delega
in atti;

Data pubblicazione: 01/03/2018

- contrari corrente nonchè contro

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MESSINA,
CANNATA STEFANO;
– intimati –

di MESSINA, depositata il 14/03/2012 R.G.N. 323/2008.

avverso la sentenza n. 363/2012 della CORTE D’APPELLO

Camera di consiglio del 27.9.2017 n.33 del ruolo
RG n. 20763/12
Presidente: Napoletano – estensore :Miglio

RG. 20763/2012

che con sentenza in data 14.3 2012 la Corte di Appello di Messina ha confermato la
sentenza del Tribunale della medesima città, con la quale era stata respinta la
domanda proposta da Andrea Pullia, diretta ad ottenere il conferimento dell’incarico di
funzionario tecnico manutentivo presso il Comune di Villafranca Tirrena, categoria D3,
bandito con determina n.75 del 16.11.2000, previa rimozione dal suddetto incarico
del dott. Stefano Cannata. Nel merito la Corte territoriale ha condiviso e fatto proprie
le motivazioni del giudice di primo grado, che, richiamando l’art. 66 del regolamento
comunale e considerando le funzioni assegnate all’area tecnica-manutentiva
unitamente ai criteri di accesso alla nuova qualifica, ha ritenuto sussistenti in capo al
Cannata le condizioni per ottenere la nomina, non ravvisando nell’esercizio in concreto
del potere discrezionale di nomina da parte dell’ente locale alcuna violazione dei
principi di buona fede e di buon andamento dell’amministrazione;
che avverso tale sentenza Andrea Pullia ha proposto ricorso affidato ad un motivo, cui
ha resistito il Comune di Villafranca Tirrena con controricorso;
che Stefano Cannata e l’Ordine degli ingegneri della Provincia di Messina sono rimasti
intimati;
che Andrea Pullia ha depositato memoria;
CONSIDERATO CHE
1. Preliminarmente deve respingersi la eccezione di inammissibilità del controricorso
formulata dal Pullia nella memoria ex art. 378 c.p.c., in primo luogo in quanto fa
riferimento ad un controricorso del dott. Cannata, che è rimasto intimato ed, in
secondo luogo (qualora la censura fosse in realtà da riferire al controricorso del
Comune di Villafranca Tirrena) in quanto tale scritto difensivo non presenta lacune né
1 [3

RILEVATO

formali nè sostanziali, contenendo, al contrario, la compiuta esposizione delle ragioni
difensive della parte resistente;

2. il ricorso, nelle pagine dedicate ai “motivi”, lamenta una serie di irregolarità nella
procedura di assegnazione dell’incarico di funzionario tecnico manutentivo del Comune
di Villafranca Tirrena ed espone le ragioni della preferenza che avrebbe dovuto essere
accordata alla candidatura del Pullia, sostanzialmente individuate nella titolarità della
laurea in ingegneria, benchè il Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di

“qualunque diploma di laurea”. A conclusione delle argomentazioni svolte, il ricorrente
deduce che “in entrambi i gradi di giudizio, pertanto, l’analisi condotta appare
superficiale e non esaustiva; conseguentemente si riscontra una omessa, insufficiente
e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”;

2.1. il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366
c.p.c., in quanto privo della trascrizione del regolamento comunale, peraltro non
idoneamente censurato, nonché ai sensi dell’art. 375 n. 1 c.p.c., per carenza del
requisito della specificità. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di
legittimità, infatti, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato
dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro
formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di
rito. Ne consegue che i motivi di ricorso devono necessariamente avere i caratteri
della tassatività e della specificità ed esigono una precisa enunciazione, di modo che i
vizi denunciati rientrino nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c.(Cfr., ex
plurimis, Cass. n. 19959 del 2014). Nel caso in esame, il ricorso fa genericamente
riferimento, a pagina 9 a “motivi”, che tuttavia si esauriscono in argomentazioni non
specificamente ricondotte alle fattispecie di vizio individuate dal codice di rito;
2. per le esposte motivazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
3. le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;
4.non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater r, d.P.R. n. 115 del
2002;

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile;

Villafranca Tirrena prevedesse quale requisito di accesso a tale incarico apicale

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida
in euro 3.700,00, di cui euro 3.500,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per
esborsi, in favore del Comune di Villafranca, oltre spese generali al 15% ed accessori
di legge.

Così deciso nella Adunanza camerale del 27.9.2017

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