Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4878 del 27/02/2017


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Cassazione civile, sez. un., 27/02/2017, (ud. 27/09/2016, dep.27/02/2017),  n. 4878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente di Sezione –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sezione –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di Sezione –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20525/2014 proposto da:

SERVIZI ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE

2, presso lo studio dell’avvocato ANGELO CLARIZIA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati RAFFAELLA ARCANGELI e

GIOVANNI BORMIOLI, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AUTORITA’ PORTUALE DI (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2359/2014 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

l’08/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. BIAGIO VIRGILIO;

udito l’Avvocato Angelo CLARIZIA;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo,

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Servizi Italia s.p.a. propose ricorso – integrato con motivi aggiunti – al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria avverso una serie di atti adottati dall’Autorità portuale di (OMISSIS), aventi ad oggetto il rinnovo per gli anni 2008/2010, con determinazione del canone tariffario, di concessione di un’area demaniale nel porto di (OMISSIS): contestò l’immotivato aumento del canone, in contrasto con precedente accordo transattivo, l’incompetenza dell’Autorità portuale, l’applicazione di una diversa classe di conservazione del bene.

Il TAR dichiarò improcedibile il ricorso principale e i primi motivi aggiunti e rigettò gli altri.

La società propose appello al Consiglio di Stato ed eccepì innanzitutto il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, dovendo la controversia essere devoluta alla cognizione del giudice ordinario.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2359/14, depositata l’8 maggio 2014, ha rigettato l’appello.

2. Avverso la sentenza la Servizi Italia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, illustrato con memoria, insistendo sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

3. L’Autorità portuale di Genova non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

Con sentenza n. 21260 del 20 ottobre 2016, le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, affermato il principio – ribadito da Cass. Sez. U. 19/1/2017, n. 1309 – secondo il quale “l’attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale, autonomo capo della decisione”.

Il nucleo della pronuncia è costituito dai seguenti passaggi argomentativi: a) in base all’elaborazione giurisprudenziale sull’art. 37 c.p.c., e al dettato degli artt. 9 cod. proc. amm. e 15 cod. giust. cont., deve qualificarsi come “capo” (da intendersi come soluzione di una questione) della sentenza di primo grado che decide il merito della causa la statuizione con la quale, in modo esplicito o implicito, è stata ritenuta la sussistenza della giurisdizione del giudice adito; b) tale capo non solo è suscettibile di giudicato interno, ma si presenta anche come termine di riferimento da cui desumere una soccombenza sulla questione di giurisdizione, autonoma rispetto alla soccombenza sul merito; c) di fronte ad una sentenza di rigetto della domanda non è ravvisabile una soccombenza dell’attore anche sulla questione di giurisdizione, dovendo egli, rispetto a questo capo della sentenza, essere considerato a tutti gli effetti vincitore; d) in assenza di soccombenza, che del potere di impugnativa rappresenta l’antecedente necessario, l’attore non è pertanto legittimato a contestare il capo sulla giurisdizione e a sostenere che la potestas iudicandi spetta a un giudice appartenente a un altro plesso giurisdizionale (la soccombenza è configurabile solo per il convenuto, sempre che non abbia a sua volta chiesto al giudice di dichiararsi munito della giurisdizione).

2. Il ricorso è, pertanto, inammissibile perchè sulla questione di giurisdizione l’appello della ricorrente doveva essere dichiarato inammissibile dal Consiglio di Stato.

3. Non v’è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

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