Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4878 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 24/02/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28992/2014 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PAOLO

ORLANDO 58, presso lo studio dell’avvocato MARCO PETRUCCI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOMMARIA UGGIAS;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI OLBIA – TEMPIO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIABENEDETTO CROCE,

62-68, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO FALZONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA NASEDDU;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 123/2014 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il 28/05/2014 R.G.N. 160/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, riformando la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, ha respinto la domanda con la quale G.G., trasferita ai sensi della L.R. Sardegna n. 7 del 2005, art. 24, alla Provincia di Olbia Tempio per effetto della soppressione dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Olbia, chiedeva il riconoscimento di differenze retributive in ragione del mancato riconoscimento, in esito al predetto trasferimento, del trattamento economico ad essa spettante e ciò in violazione della normativa di legge regionale che prevede, da tale punto di vista, nel transito presso altro datore di lavoro, la conservazione delle componenti fisse e continuative della retribuzione;

1.1 il Tribunale aveva in effetti riconosciuto il diritto della G. alle differenze retributive rivendicate, con riferimento alle pregresse erogazioni a titolo di salario di rendimento, indennità di videoterminale e retribuzione di posizione, rigettando invece la pretesa con riferimento agli arretrati per rinnovo contrattuale ed all’indennità connessa alla qualifica di responsabile del procedimento;

1.2 la Corte territoriale, raggiunta dall’appello principale della Provincia e dall’appello incidentale della G., ha accolto il primo e respinto il secondo, sul presupposto che, anche alla luce del decreto assessoriale attuativo della legge regionale sul trasferimento del personale, la valutazione di equiparazione dovesse essere svolta sulla base del trattamento economico fondamentale già goduto presso l’ente a quo e dunque, secondo la contrattazione collettiva interessata, delle sole voci riguardanti la retribuzione tabellare, la contingenza e la retribuzione di anzianità;

pertanto, calcolando il dovuto su tale base, nulla ulteriormente spettava alla ricorrente;

al contempo, la Corte d’Appello riteneva non dovuta alcuna ulteriore retribuzione di posizione e ciò sul presupposto che, presso l’Azienda Autonoma, la G. godesse di tale emolumento in ragione dell’incarico temporaneo in quella sede ad essa conferito, cui era corrisposto, presso la Provincia, un analogo incarico di durata triennale, oltre il cui orizzonte temporale non poteva più riconoscersi la predetta indennità, in conformità a quanto stabilito dal già menzionato decreto assessoriale;

2. la G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, con sette motivi, resistiti da controricorso della Provincia di Olbia-Tempio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con i primi due motivi, entrambi riportabili all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione della L.R. Sardegna n. 7 del 2005, art. 24, verificatasi a suo dire per l’erronea assimilazione della previsione di mantenimento ad personam delle erogazioni fisse e continuative, di cui alla legge regionale predetta, con la diversa regola contenuta nel decreto assessoriale di assicurazione del mantenimento del solo trattamento economico fondamentale (primo motivo), dovendosi altresì considerare, nel valutare le voci fisse e continuative, l’indennità di videoterminale, non abrogata, ma sostituita e quindi sostanzialmente mantenuta, attraverso la previsione dell’indennità di amministrazione (secondo motivo);

1.1 il primo motivo è fondato;

l’art. 24 della L.R. Sardegna, nel disciplinare il trasferimento del personale dalle Aziende Autonome soppresse con l’art. 23 della stessa legge, ha previsto (comma 1) che al predetto personale “oltre al riconoscimento a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio maturata presso l’ente di provenienza, spetta, a titolo di assegno personale non riassorbibile, una somma pari all’eventuale differenza tra la retribuzione già spettante nell’ente di provenienza e quella spettante nell’amministrazione presso la quale il dipendente è trasferito”, con differenza nella cui determinazione “si tengono in considerazione esclusivamente le voci retributive fisse e continuative corrisposte al personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, secondo le disposizioni del contratto collettivo di lavoro”;

al contempo l’art. 24, comma 2 L. cit. ha previsto che “le procedure di trasferimento nonchè le tabelle di equiparazione tra le professionalità possedute dal personale da trasferire e quelle del personale delle province e dei comuni sono definiti con decreto dell’Assessore competente in materia di personale”:

l’ipotesi rientra nella fattispecie generale del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31, relativo al trasferimento di personale tra pubbliche amministrazioni per trasferimento di attività, con norma la quale, facendo salve le discipline speciali, si coordina coerentemente con la regolamentazione specifica fornita, per il caso in esame, dall’art. 24 cit.;

d’altra parte, non vi è dubbio che il decreto assessoriale attuativo della norma regionale primaria non potesse discostarsi dai parametri stabiliti dalla legge che lo prevedeva;

viceversa, l’avere disposto che, rispetto all’assegno ad personam non riassorbibile, si tenesse in considerazione il trattamento fondamentale in godimento presso l’ente di provenienza, individua un metro di valutazione qualitativamente diverso da quello previsto dalla norma di legge regionale, che è invece basato sulla natura fissa e continuativa delle pregresse erogazioni, “secondo le disposizioni del contratto collettivo di lavoro”;

in parte qua quel decreto è dunque illegittimo e doveva essere disapplicato;

ciò comporta la cassazione sul punto della sentenza impugnata affinchè in sede di rinvio le pretese della G., fatto salvo quanto si dirà di seguito rispetto alla retribuzione di posizione, siano apprezzate facendo applicazione del corretto criterio quale strettamente dettato dall’art. 24 cit.;

pertanto, nel valutare l’importo di riferimento per determinare l’eventuale assegno ad personam non riassorbibile e la congruità di esso rispetto a quanto riconosciuto dalla Provincia, saranno considerate le voci rivendicate dalla G., verificandosi se esse avessero natura fissa e continuativa e ciò “secondo le disposizioni del contratto collettivo di lavoro”;

1.2 ne resta dunque assorbito il secondo motivo, in quanto spetterà al giudice del rinvio, previa valutazione dei rapporti tra indennità videoterminale e indennità di amministrazione, verificare se per il corrispondente importo ricorrano i presupposti di fissità e continuatività che ne impongano la considerazione ai fini di causa;

2. i motivi dal terzo al sesto sono invece dedicati alla retribuzione c.d. di posizione e con essi si assume, analogamente a quanto ritenuto con il primo motivo, che anche in relazione a tale emolumento dovesse svolgersi il giudizio sulla fissità e continuatività di cui all’art. 24 cit. (terzo motivo, nonchè quarto e quinto, sostanzialmente reiterativi del terzo) o, in via subordinata, dovendosi considerare tale voce come componente della retribuzione da riconoscere presso l’ente ad quem, secondo la pertinente contrattazione collettiva (quinto motivo e settimo, anch’esso sostanzialmente reiterativo del quinto);

2.1 la sentenza, in questa parte, resiste all’impugnativa della G.;

la Corte territoriale ha infatti espressamente accertato che alla ricorrente, presso l’Azienda di provenienza era stato conferito incarico biennale di coordinamento; pertanto, resta superato il tema della fissità e continuatività in quanto evidentemente incompatibile con la temporaneità dell’incarico;

d’altra parte, il decreto assessoriale, avendo in tale parte stabilito che fosse erogata una retribuzione mensile di funzione connessa all’incarico da conferire nell’ente di provenienza e sino al termine della scadenza di questo, è coerente con l’esigenza di assicurare continuità alla posizione della lavoratrice, con connotazioni analoghe a quanto esistente presso l’ente a quo, e non presenta dunque tratti di illegittimità;

la Corte ha poi verificato che la Provincia, prendendo atto dell’incarico predetto, ha stimato quanto a tale titolo da erogare alla G. ed ha poi convertito il medesimo in un incarico di durata complessiva non inferiore da svolgere presso la propria organizzazione, rispetto al quale è stata corrisposto la retribuzione fino allo spirare del termine, momento al di là del quale la G., proprio per la temporaneità della funzione, sia prima che dopo il trasferimento, null’altro può pretendere;

tali valutazioni sono dunque coerenti con le menzionate previsioni assessoriali e pertanto i corrispondenti motivi vanno rigettati;

3. il ricorso va dunque accolto limitatamente al primo motivo, con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari, la quale deciderà adeguandosi a quanto qui stabilito al punto 1.1.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta i motivi dal terzo al settimo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Cagliari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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