Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4878 del 01/03/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4878 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: DE GREGORIO FEDERICO

ORDINANZA

sul ricorso 17394-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
3663

MAZZENGA BENEDETTO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato
ROBERTO RIZZO, che lo rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 01/03/2018

avverso la

sentenza n.

2392/2012

della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/04/2012 r.g.n.

4053/2009.

i

.p,d. 27-09-17 / r.g. 17394-12

ORDINANZA
La CORTE
RILEVATO

che con sentenza n. 2392/2012, notificata il 15 maggio 2012, la Corte di Appello di

Roma rigettava il gravame interposto da POSTE ITALIANE S.p.A. avverso la pronuncia resa dal locale
giudice del lavoro, che aveva accolto la domanda proposta da MAZZENGA Benedetto – assunto alle
dipendenze di essa appellante per il tramite di tre contratti di somministrazione, il primo dei quali
stipulato dal 28 gennaio al 28 aprile 2005, in seguito prorogato fino al successivo trenta giugno,
intercorso tra la medesima società e la OBIETTIVO LAVORO S.p.a.- ed aveva pertanto dichiarato

tempo dal primo rapporto, con la condanna inoltre della società al pagamento, a titolo di
risarcimento danni, delle retribuzioni dal 19 giugno 2006.
che secondo la Corte territoriale non risultavano adeguatamente dimostrate le ragioni addotte da
Poste Italiane S.p.A. per ricorrere alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo (“punte di più
intensa attività cui non sia possibile fare fronte con le risorse umane normalmente impiegate”),
visto che parte convenuta in primo grado aveva dedotto che durante il periodo di riferimento rispetto
all’anno precedente vi era stato un notevole incremento di lavoro, in particolare un aumento del
36% delle operazioni legate ai prodotti postali con n “+9000” di operazioni, laddove tuttavia i
prodotti modelli 70P, relativi alle assenze del personale a tempo determinato non costituivano
elementi sufficienti a sostegno della causale indicata per la somministrazione, atteso che la stessa
non era sostitutiva dei dipendenti assenti. Inoltre, i modelli RIPRO attestanti carichi di lavoro del
2004 e del 2005 parimenti non erano sufficienti a provare l’assunto della società, per le ragioni
all’uopo dettagliatamente indicate in motivazione (cfr. pgg. 3 e 4);
che contro la sentenza d’appello Poste italiane S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione come da
atto in data 11-12 luglio 2012, affidato a quattro motivi, cui il MAZZENGA ha resistito mediante
controricorso del primo – due agosto 2012;
che le parti in seguito hanno depositato memorie illustrative;

CONSIDERATO
che con il primo motivo di ricorso la società denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., nonché
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio, avendo la Corte distrettuale erroneamente ritenuto non assolto l’onere della prova in
ordine alla ragione addotta a giustificazione del suddetto contratto di somministrazione l
inerenze alle punte di più intensa attività, ma omesso di considerare tutti i dati offerti, nel senso
di aver tenuto conto soltanto di una parte dei dati forniti nel prospetto analitico di cui al
depositato documento n. 10 allegato alla memoria di costituzione di primo grado, mentre parte
convenuta aveva provato che dal dato aggregato delle operazioni di sportello presso l’ufficio di

1
1,14G

sussistente tra Poste italiane e la lavoratrice un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far

ad. 27-09-17 / r.g. 17394-12

Velletri 1 dal 27 gennaio al 30 giugno 2005 si evinceva l’esistenza di una “punta di intensa
attività”;
che con il secondo motivo censura analoga alla prima è stata sollevata, sostenendosi l’omesso
esame degli allegati da 4 a 9 di cui al fascicolo di primo grado, corrispondenti ai contratti di
somministrazione ed ai contratti di prestazione nei quali la ragione giustificatrice

(progetto

gestione cliente) era stata sempre indicata, tenuto conto altresì delle puntuali allegazioni al
riguardo contenute nella memoria difensiva (punti da 14 a 22, con riferimento agli uffici di
L.AVÙ1.A1-0 ite
Velletri 1 e di Roma Appio, dove essoVicorrente era stato inviato per essere adibito allo sportello
), unitamente a pertinenti richieste di prova per testi al fine di evidenziare, contrariamente a
quanto opinato dai giudici di merito, le ragioni di carattere produttivo, riconducibili al bisogno
di far fronte alle esigenze connesse al progetto “gestione del cliente”, congiuntamente
all’esigenza di garantire il servizio di sportelleria;
che il terzo motivo è invece articolato sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art.
27 del d.lgs. n. 276/2003, lamentandosi in proposito la costituzione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato alle dipendenze di essa società utilizzatrice;
che con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 L. 183/2010, la
cui operatività era stata invece erroneamente esclusa nella specie con la sentenza pronunciata
il 15 marzo e pubblicata il 27 aprile 2012, perciò anche ben oltre l’entrata in vigore della L. n.
183;
che, pertanto, nella specie la Corte territoriale ha fondato la sua decisione unicamente sulla
mancanza di prova della effettiva sussistenza delle ragioni addotte da Poste Italiane per far
ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro, sicché in sostanza, ciò che difettava era la
dimostrazione del nesso causale tra l’assunzione del lavoratore e le esigenze temporanee
indicate nel contratto (punte di più intensa attività cui non sia possibile far fronte con le risorse
normalmente impiegate);
che in tema di somministrazione di manodopera, la mera astratta legittimità della causale
indicata nel contratto di somministrazione non basta, comunque, a rendere legittima
l’apposizione di un termine al rapporto, dovendo anche sussistere, in concreto, una rispondenza
tra la causale enunciata e la concreta assegnazione del lavoratore a mansioni ad essa confacenti
2

ad. 27-09-17 / r.g. 17394-12

(Cass. 9/9/13 n. 20598, 1/8/2014 n. 17540, n. 27/10/2015, n. 21916, pronunce che si
pongono sulla stessa scia del precedente di Cass. n. 15610/2011, che decidendo su di un caso
di somministrazione di manodopera pone espressamente in capo all’utilizzatore l’onere di
“dimostrare in giudizio l’esigenza alla quale si ricollega l’assunzione del lavoratore,
instaurandosi, ove tale onere non sia soddisfatto un rapporto a tempo indeterminato con
l’utilizzatore della prestazione”);

tra loro chiaramente connesse e perciò congiuntamente esaminabili, laddove da un canto
appare irrilevante il richiamo all’art. 2697 c.c., che disciplina unicamente l’onere probatorio,
come visto peraltro a carico dell’impresa utilizzatrice, e d’altro canto, ancorché sotto il profilo
dell’asserito difetto di motivazione, si intende in effetti ottenere una rivisitazione dell’intero
materiale probatorio, però inammissibile in questa sede di legittimità, anche alla luce della
precedente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella specie ratione temporis
applicabile con riferimento alla pronuncia de qua, pubblicata il 27 aprile 2012, visto poi che la
scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la
decisione è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, il quale, come sopra
già rilevato, alla stregua della documentazione prodotta da parte convenuta ha escluso, sotto
il profilo probatorio, con adeguata motivazione, idonea corrispondenza tra l’anzidetta causale
e le risultanze della stessa documentazione (irrilevanza dei modelli 70 P, concernenti le assenze
del personale in pianta stabile; calo delle operazioni di bollettino per i primi tre mesi del 2005,
rispetto all’anno precedente, con incremento avutosi soltanto dal mese di aprile; nessuna
menzione contenuta nel contratti di somministrazione all’avvio del progetto “gestione cliente”,
o
al contrario di quelli successivi, mancanza di ogni dimostrazione tearr -ichiesta di prova sul
punto, circa la consistenza numerica del personale normalmente impiegato allo sportello presso
l’ufficio di Velletri);
che, come è noto, infatti, in sede di legittimità è consentito soltanto il controllo, sotto il profilo
della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal
giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio
convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza,
3

che non appaiono conferenti né fondate le plurime censure di cui al primo e al secondo motivo,

ad. 27-09-17 / r.g. 17394-12

di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a
dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o
all’altro dei mezzi di prova acquisiti (cfr., tra le altre, Cass. s. u. n. 5802/1998, Cass. nn.
15693/2004 e 11936/2003);
che nella specie, dunque, la Corte di merito ha espressamente e coerentemente motivato le
ragioni del suo convincimento alla luce soprattutto dei documenti depositati dalla stessa

al dato cronologico attinentkalla stipulazione del primo contratto in esame, di modo che sussiste
indubbiamente una congrua e ragionevole nonché corretta motivazione e priva di intrinseche
illogicità, e che solo attraverso un riesame fattuale, ma inammissibile in questa sede, potrebbe
essere rimessa in discussione;
che il terzo motivo è infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il
D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma 1, stabilisce espressamente che in ipotesi di
somministrazione avvenuta al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 20 e 21, comma
1, lett. a), b), c), d) ed e) il lavoratore può chiedere, mediante ricorso, notificato anche soltanto
al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle
dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione. La medesima efficacia
“ex tunc”, che la norma in esame ricollega alla sentenza costitutiva provocata da un tale tipo
di ricorso rappresenta un valido elemento letterale e logico che autorizza a ritenere che, se il
legislatore avesse voluto riferirsi alla costituzione di un rapporto diverso da quello a tempo
indeterminato, non avrebbe certamente avuto ragione di dover far riferimento ad una
costituzione del rapporto con effetto dall’inizio della somministrazione stessa. Un ulteriore ed
insuperabile argomento sistematico è quello per il quale, diversamente opinando, verrebbe ad
essere facilmente aggirata la disciplina limitativa del contratto a termine (Cass. n. 15610/2011,
cit.; v. pure, Cass. 10/10/2014, n. 21520, e 15/12/2016, n. 25932);
che è, invece, fondato il quarto motivo di ricorso, dovendosi richiamare quanto già
condivisibilmente affermato da questa Corte con la sentenza n. 17540 del 1°/08/2014, secondo
cui in tema di somministrazione di lavoro, l’indennità prevista dall’art. 32, comma 5, della legge
4 novembre 2010, n. 183 (come autenticamente interpretato dall’art. 1, comma 13, della legge
4

convenuta e segnatamente con riferimento ai primi tre mesi dell’anno 2005, in relazione quindi

ad. 27-09-17 / r.g. 17394-12

28 giugno 2012, n. 92) è applicabile a qualsiasi ipotesi di conversione del contratto di lavoro
da tempo determinato a tempo indeterminato e, dunque, anche nel caso di condanna del datore
di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto
l’accertamento della nullità di un contratto di somministrazione di lavoro, convertito in contratto
a tempo indeterminato tra lavoratore ed utilizzatore della prestazione (cfr. altresì sul punto,
tra le altre, Cass. lav. n. 20246 del 28/04 – 22/08/2017, nonché Cass. sez. un. civ. 27/10/2016,

anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata,
ove retroattivamente applicabili anche ai giudizi in corso nel caso dell’art. 32 qui in discussione,
con il solo limite preclusivo derivante dall’eventuale giudicato, che, tuttavia, ove sia stato
proposto appello, sebbene limitatamente al capo della sentenza concernente l’illegittimità del
termine apposto al contratto di lavoro, non è configurabile in ordine al capo concernente le
conseguenze risarcitorie, legato al primo da un nesso di causalità imprescindibile in base al
combinato disposto degli artt. 329, comma 2, e 336, comma 1, c.p.c.);
che, pertanto, va accolto unicamente il quarto motivo di ricorso, con il rigetto delle altre
censure, siccome inammissibili ed infondate nei sensi anzidetti, di guisa che la sentenza de qua
deve essere in parte cassata e rinviata al giudice d’appello, che dovrà per l’effetto limitarsi a
liquidare l’indennità dovuta ex art. 32 L. n. 183/2010, in luogo del risarcimento del danno
siccome precedentemente riconosciuto, provvedendo, quindi, all’esito anche a regolare le spese
di questo giudizio di legittimità;

P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto e ultimo motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la
sentenza impugnata in relazione al solo motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello
di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

n. 21691, secondo cui la censura ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. può concernere

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