Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4878 del 01/03/2010

Cassazione civile sez. II, 01/03/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 01/03/2010), n.4878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17323-2005 proposto da:

G.B. (OMISSIS), G.G. (OMISSIS),

G.L. (OMISSIS), C.E.

(OMISSIS), T.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA INNOCENZO XI 8, presso lo studio

dell’avvocato RENZULLI FRANCESCO, rappresentati e difesi

dall’avvocato LONGO FRANCESCO;

– ricorrenti –

contro

M.E., M.L., MI.LU., M.

M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 315/2004 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 10/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/01/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato LONGO Francesco, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Premesso che relativamente al ricorso per cassazione, G.B., G. e L., nonchè C.E. e T.M., ricorrenti, hanno depositato formale atto di rinuncia al ricorso nei confronti degli eredi Go., che hanno accettato, si dirà in appresso solo della vicenda processuale che concerne la controversia tra i detti ricorrenti ed M.E., L., Lu. e M..

Con citazione del 1996, gli odierni ricorrenti avevano convenuto di fronte al pretore di Pordenone i M., per sentir dichiarare l’inesistenza di servitù di passaggio su strada di loro proprietà, con inibizione ai convenuti di praticarvi il transito. Si costituivamo i M., i quali tra l’altro deducevano il loro acquisto per intervenuta usucapione della strada in questione ed avanzavano domanda riconvenzionale di declaratoria in tal senso.

Con sentenza del 1991, l’adito Pretore rigettava la domanda nei confronti dei M., ritenendo accertato il loro diritto reale a titolo originario.

Avverso tale sentenza proponevano appello i G. e consorti, cui resistevano i M., che proponevano a loro volta appello incidentale.

Con sentenza in data 5/10.5.2004, la Corte di appello di Trieste rigettava l’impugnazione dei G. nei confronti dei M. e regolava le spese. Per quanto qui ancora interessa, rilevava la Corte giuliana che se i G. non contestavano la l’avvenuta usucapione della servitù da parte dei M., pure si dolevano che gli stessi avevano aggravato la stessa rispetto a come era stata usucapita; a tale riguardo, non risultavano i limiti all’esercizio della servitù prima del 1982 e neppure l’aggravamento di essa, sostenuto solo da un mero indizio, l’esistenza in sede di una carpenteria metallica sul fondo degli stessi M.. Il dato documentale (visura presso la Camera di commercio) non poteva poi essere considerato conclusivo, atteso che da esso poteva anche dedursi, in ipotesi che l’impresa avesse su quel fondo i propri uffici.

Natura (strada asfaltata quasi nella sua interezza) e dimensioni (larghezza di otto metri) del tracciato stradale dimostravano che lo stesso consentiva anche il transito di mezzi pesanti; tanto comportava la reiezione dell’appello ed assorbiva l’impugnazione incidentale dei M..

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, sulla base di un solo motivo, G. e consorti; gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che con decreto presidenziale, questa Corte aveva già provveduto a dichiarare l’avvenuta estinzione per rinuncia del ricorso proposto nei confronti degli eredi Go., in ragione anche dell’avvenuta accettazione da parte loro, resta da decidere il ricorso proposto nei confronti dei M., che di articola in un solo motivo, intestato a erronea o insufficiente motivazione della sentenza impugnata. E’ appena il caso di aggiungere che l’originario ricorso era rivolto avverso due sentenza della Corte di appello di Trieste (la prima non definitiva e la seconda definitiva), ma allo stato attuale, poichè la sentenza definitiva era relativa al solo rapporto G. – Go., unica pronuncia qui in esame è quella recante il n. 315 del 2004.

I G. non contrastano più la titolarità, in capo ai M., della servitù di passaggio, ma ne lamentano l’avvenuto aggravamento in ragione del transito, sul tracciato su cui la servitù de qua si attua, di mezzi pesanti anche articolati, in spreto di quelle che erano le condizioni in cui l’usucapione si era compiuta. Detto che la Corte giuliana non ha ritenuto nuova tale domanda e che sul punto non v’è ricorso, devesi evidenziare che, alla luce della documentazione prodotta, non può essere revocato in dubbio che l’attività imprenditoriale dei M. in loco sia avvenuta dopo il (OMISSIS);

la visura catastale effettuata infatti fa risalire a tale data l’inizio dell’attività imprenditoriale degli stessi M..

Ciò posto, devesi per altro evidenziare che, se sotto tale profilo non possono sussistere dubbi, la questione si sposta e concerne l’effettività del transito di mezzi pesanti, anche articolati, sulla strada in questione, cosa che le caratteristiche della strada stessa consentirebbero in astratto.

Detto che non viene revocato in dubbio che le caratteristiche della strada erano rimaste immutate nel tempo, come affermato in sentenza, e che quindi nulla al riguardo può desumersi da esse, rimane il fatto che in ogni caso del passaggio reiterato e ripetuto di mezzi pesanti articolati non è stata fornita prova alcuna. Non può infatti essere considerata prova l’affermazione in tal senso resa da un terzo, ormai estraneo al giudizio, in uno scritto difensivo, che non può avere alcuna natura confessoria, nè l’esistenza sul fondo in questione di una carpenteria metallica, atteso che quest’ultimo dato, come esattamente ritenuto nella sentenza impugnata, può avere solo natura di indizio, mentre l’effettività del transito di tali mezzi, la frequenza di esso e l’effettiva incidenza di tanto sull’uso della strada rimangono tutti elementi indimostrati.

In carenza di elementi probatori conclusivi, il motivo non può trovare accoglimento e deve essere pertanto respinto e, con esso, il ricorso. Non v’ha luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010

 

 

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