Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4877 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 859 del Ruolo Generale degli affari civili

dell’anno 2010 di:

Z.V., elettivamente domiciliato in Roma alla Via Giulia

di Colloredo n. 46/48, presso l’avv. DE PAOLA Gabriele, che lo

rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del ministro in

carica, ex lege domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Bari, Sezione Prima

Civile, n. 3705 del 10 – 17 novembre 2009.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione dell’8 settembre 2010, redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., dal giudice designato dal presidente della sezione: “FATTO: Viene proposto da Z.V. regolamento di competenza con ricorso notificato a mezzo posta il 23 dicembre 2009, avverso il decreto della Corte d’appello di Bari del 17 novembre 2009, comunicato il successivo 24 novembre, che dichiara la sua incompetenza per territorio in favore della Corte d’appello di Roma, sulla domanda del ricorrente di equa riparazione da irragionevole durata di un processo instaurato davanti al Tar del Lazio, con ricorso del 26 aprile 2000 e concluso con sentenza del 16 dicembre 2008, in accoglimento dell’eccezione del Ministero delle Finanze che, in ragione del criterio di collegamento della competenza al luogo dove è sorto l’obbligo oggetto di causa, afferma che esso è quello ove s’è svolto o è in corso il giudizio lesivo del diritto di cui all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, non consentendo la L. n. 89 del 2001, art. 3, che disciplina solo la competenza per le cause dinanzi all’A.G.O., di discostarsi da detto criterio di collegamento in favore degli altri fori alternativi di cui all’art. 25 c.p.c., pur rilevando che tale orientamento giurisprudenziale non è quello prevalente nella giurisprudenza di questa Corte, solo per il fatto che il criterio speciale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, collega al luogo ove si è svolto il processo lesivo del diritto, quello che individua la Corte che deve decidere sulla relativa equa riparazione in ordine ai soli processi svoltisi o pendenti dinanzi ai giudici ordinari. Il ricorrente cita l’orientamento largamente maggioritario per il quale, superato il criterio speciale di collegamento di cui alla legge sull’equa riparazione, valgono comunque tutti i criteri alternativi di cui all’art. 25 c.p.c., la cui violazione è dedotta insieme con quella del R.D. n. 2440 del 1923, art. 54, relativo al pagamento dei debiti dello Stato, che deve avvenire nella tesoreria del luogo ove risiede il creditore, con la conseguenza che nel caso di specie l’eccezione dell’Avvocatura erariale doveva essere rigettata.

DIRITTO – Il relatore ritiene che nella fattispecie è applicabile la previsione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, per individuare la Corte d’appello competente territorialmente sulla domanda di equa riparazione da ritardo ingiustificato, anche per cause diverse da quelle del giudice ordinario, dovendo aversi riferimento al criterio di collegamento di cui all’art. 11 c.p.p., e alla sede dell’ufficio giudiziario dinanzi al quale il processo presupposto è iniziato, essendo nella norma speciale adoperato il termine “distretto”, che descrive tale criterio e vale a delimitare un ambito territoriale in modo identico, quale che sia il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale il processo che ha determinato la lesione del diritto alla ragionevole durata di esso, è iniziato (S.U. n. 6307/2010).

Deve quindi ritenersi superata la precedente giurisprudenza cui fa riferimento il regolamento, favorevole all’applicazione degli ordinari criteri di collegamento dell’art. 25 c.p.c., per determinare la competenza territoriale della Corte d’appello sulla domanda d’equo indennizzo (Cass. ord. 11300/2004, ord. n. 18635/05 e da ultimo ord. n. 820/2010), e il relatore opina che l’istanza di regolamento è manifestamente fondata, chiedendo che il Presidente fissi l’adunanza in camera di consiglio per la decisione del ricorso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., nn. 4 e 5″.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti dal relatore e la soluzione dallo stesso proposta, non emergendo dalla memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., depositata dal ricorrente, ragioni per modificare l’orientamento che precede.

E’ invero incomprensibile perchè debba rispondere a criteri di efficienza ed effettività la soluzione alternativa proposta per la competenza territoriale dal Z., non comprendendosi quali incompatibilità vi sarebbero tra la soluzione adottata e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Nessun rilievo ha poi, nella concreta fattispecie, la modifica giurisprudenziale di cui sopra che non comporta comunque alcuna decadenza nè obblighi di rimessione in termini, potendo il ricorrente proseguire la causa in riassunzione dinanzi al giudice competente.

2. Il regolamento deve quindi essere accolto e il decreto impugnato deve essere cassato, dichiarandosi competente la Corte d’appello di Perugia, dinanzi alla quale il processo dovrà essere riassunto nei termini di legge.

Le spese del presente regolamento devono eccezionalmente compensarsi, date le evidenziate incertezze della giurisprudenza sulla competenza territoriale nella equa riparazione di processi svoltisi dinanzi ai giudici speciali, incertezze che solo di recente le sezioni unite hanno superato con la sentenza citata nella relazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il regolamento di competenza, cassa il decreto impugnato e dichiara competente per territorio la Corte d’appello di Perugia, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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