Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4877 del 27/02/2017


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Cassazione civile, sez. un., 27/02/2017, (ud. 19/07/2016, dep.27/02/2017),  n. 4877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Pres. f. f. –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente Sezione –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente Sezione –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente Sezione –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7881-2016 proposto da:

P.P.A., elettivamente domiciliato in Roma, VIALE DELLE

BELLE ARTI 7, presso lo studio dell’avvocato AMBROSIO GIUSEPPE che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA, PROCURATORE DELLA

REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LUCCA, PROCURATORE GENERALE DELLA

REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, PROCURATORE

GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 8/2016 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 17/02/2016;

udito l’Avvocato AMBROSIO Giuseppe;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere TRAVAGLINO GIACOMO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale FUZIO

RICCARDO, il quale esprime parere contrario all’accoglimento

dell’istanza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rileva e osserva:

– che, con ricorso del 25 marzo 2016, l’avvocato P.P.A. ha impugnato la sentenza emessa nei suoi confronti dal Consiglio Nazionale Forense il 17 febbraio 2016;

che l’organo disciplinare nazionale, in parziale accoglimento della sua impugnazione – proposta avverso la pronuncia del C.O.A. di Lucca -, gli ha irrogato la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di due mesi;

– che, con ricorso affidato a tre motivi, il P. denuncia dinanzi a questa Corte plurimi vizi della predetta sentenza, sostenendo, in particolare, l’irrilevanza disciplinare della condotta a lui ascritta, irrilevanza da ritenersi estesa anche ai residui capi di incolpazione – comunque inerenti ai medesimi fatti ascrittigli;

– che il ricorrente invoca, comunque, l’applicazione di sanzioni meno gravi, alla luce della disciplina transitoria dettata dalle norme del nuovo codice disciplinare;

– che il ricorso contiene una contestuale istanza di sospensione dell’esecuzione dell’indicata sanzione;

– che tale istanza non può trovare accoglimento, per evidente mancanza del necessario fumus boni iuris, volta che la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata appare del tutto immune dai vizi lamentati;

– che, in particolare, l’organo disciplinare si è premurato di esaminare, del tutto correttamente, e senza incorrere nei vizi denunciati in questa sede, i fatti addebitati al P., rilevandone la gravità e conseguentemente ritenendo la sua condotta inscrivibile tout court nella fattispecie della violazione di molteplici doveri deontologici (probità, dignità, decoro professionale), integrante, pertanto, gli illeciti disciplinari di cui all’art. 63 e 64 del codice deontologico;

– che, pertanto, appare del tutto impredicabile l’esistenza dei presupposti idonei a legittimare un provvedimento di sospensione dell’esecutività dell’impugnata sentenza;

PQM

La Corte rigetta l’istanza di sospensione. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

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