Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4877 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 24/02/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27021/2015 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– ricorrente –

contro

O.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 700/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata in data 11/06/2015 R.G.N. 594/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con la sentenza n. 700, resa in data 11 giugno 2015, la Corte d’appello di L’Aquila, decidendo sull’impugnazione proposta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (insieme con l’Istituto Comprensivo di Cepagatti e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze), in parziale riforma della decisione primo grado – che aveva dichiarato il diritto di O.M. all’integrale riconoscimento, a fini giuridici ed economici, dell’intero servizio svolto dalla medesima nella scuola materna a decorrere dalla data di passaggio di ruolo -, limitava il riconoscimento ai soli anni di anzianità di servizio maturati nel ruolo inferiore, con esclusione di quelli prestati come docente non di ruolo nella scuola materna, con accessori come per legge;

richiamava la Corte territoriale, a fondamento del decisum, le pronunce del Consiglio di Stato n. 4512 del 27 agosto 2001 e n. 536 dell’8 luglio 1992 nonchè quella di questa Corte di legittimità n. 2037/2013 e riteneva che il D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83 e la L. n. 312 del 1980, art. 57, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentivano di computare per intero l’anzianità pregressa, avessero introdotto un’osmosi tra i distinti ruoli del personale della scuola avente specifici requisiti, sicchè poteva essere riconosciuta, diversamente che in passato, in sede di ricostruzione della carriera, l’anzianità nella scuola materna, purchè maturata in servizio di ruolo;

2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Miur articolando un motivo;

3. O.M. è rimasta intimata;

4. non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico articolato motivo il Ministero ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 312 del 1980, art. 57,D.P.R. n. 345 del 1983, D.P.R. n. 388 del 1988;

sostiene che dal complessivo sistema normativo non possa evincersi alcun riconoscimento del servizio prestato presso le scuole materne per il personale docente delle scuole secondarie deponendo le norme in questione per l’applicazione dell’istituto della temporizzazione ossia di un meccanismo matematico finalizzato, da un lato, ad assicurare al docente un trattamento economico non inferiore a quello acquisito nel ruolo di provenienza, dall’altro, ad assicurare una certa anzianità di carriera in proporzione al maturato economico in godimento nel precedente ruolo;

2. il motivo è manifestamente infondato alla luce del principio enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte (v. Cass., Sez. Un., n. 9144/2016 cui hanno fatto seguito le conformi Cass. n. 19779/2016, Cass. n. 9397/2017, Cass. n. 8448/2018, Cass. n. 29791/2018) in forza del quale dalla L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 57, contemplante la possibilità che i passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77, siano disposti, oltre che da un ruolo inferiore ad un altro superiore, anche da uno superiore ad uno inferiore – deve trarsi l’ampliamento anche della previsione del D.P.R. maggio 1974, n. 417, art. 83, attinente alla valutazione del servizio pregresso mediante ricostruzione della carriera, norma che è destinata a valere anche per i casi di passaggio a ruoli superiori in ipotesi non previste nel testo originale della norma, tra cui i passaggi a ruolo superiore degli insegnanti di scuola materna;

3. in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato;

4. nulla va disposto in ordine alle spese non avendo l’intimata svolto attività difensiva;

5. non può trovare applicazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778/2016).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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