Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4876 del 01/03/2018
Civile Ord. Sez. L Num. 4876 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: PERINU RENATO
ORDINANZA
sul ricorso 12737-2012 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA
PULLI, giusta delega in atti;
– ricorrente –
2017
3620
contro
ZEROUATA FATIMA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA MANCINI 4, presso lo studio dell’avvocato GIAN
FRANCO D’ONOFRIO, che la rappresenta e difende
Data pubblicazione: 01/03/2018
unitamente all’avvocato GIOVANNI BONINO,
delega in atti;
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 371/2011 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 17/05/2011 R.G.N. 496/2010.
/
,
giusta
RILEVATO IN FATTO
che, l’INPS ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 371,
depositata il 17/5/2011, con la quale la Corte d’appello di Torino
aveva confermato la pronuncia emessa dal giudice di prime cure che
riconosceva a Zeruiik Fatima il diritto all’assegno ordinario di
invalidità;
che,
la Corte di secondo grado, ritualmente adita, rigettava il
gravame, ritenendo inammissibile l’appello sul punto promosso
dall’INPS, per essere stata l’eccezione di carenza contributiva
sollevata per la prima volta nel secondo grado del giudizio;
che, avverso tale pronuncia ricorre per cassazione l’INPS sulla
base di un unico motivo ;
che, ZerQuatkFatima difende con controricorso e memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di ricorso l’INPS denuncia in relazione
all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 414,416,417 e 437
c.p.c, nonché dell’art. 2697 c.c., e degli artt. 1 e 4 della legge n. 222
del 1984, per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile
l’appello adito dall’ente, essendo stata l’eccezione di carenza
contributiva sollevata solo, per la prima volta, nel giudizio di secondo
grado;
che, in particolare la Corte di merito ha ritenuto che “nel processo
del lavoro e previdenziale, la mancata contestazione dei fatti
costitutivi del diritto dedotti dal ricorrente, che può essere effettuata
entro il limite previsto dall’art. 420, primo comma, c.p.c., per la
modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni, rende i fatti
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Udienza del 21 settembre 2017 – Aula B
n. 31 del ruolo – RG n. 12737/12
Presidente:D’Antonio – Relatore:Perinu
stessi
incontroversi e, conseguentemente, essi non possono essere
• contestati nell’ulteriore corso del giudizio, e sono sottratti al controllo
probatorio del giudice e devono essere ritenuti sussistenti senza
necessità di un apposito accertamento”;
che, le conclusioni cui é pervenuta sul punto la Corte di secondo
grado non appaiono condivisibili;
9005 del 2003), l’esistenza del requisito contributivo delle prestazioni
previdenziali giudizialmente pretese deve essere provata
dall’assicurato e verificata anche di ufficio dal giudice, e che la sua
negazione da parte dell’Istituto assicuratore convenuto, in quanto
integra una “mera difesa” e non una “eccezione in senso proprio”,
sfugge alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 417 c.p.c., ed é perciò
idonea, anche se svolta oltre i limiti stabiliti da tali norme, a sollecitare
il potere-dovere del giudice di rilevare di ufficio l’eventuale carenza del
suddetto requisito;
che, il Collegio ritiene di dover dare continuità a tale orientamento;
che, alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va
accolto e cassata l’impugnata sentenza;
che, la causa deve essere rimessa ad altro giudice d’appello,
designato come in dispositivo, il quale dovrà verificare se sussista il
requisito contributivo utile per ottenere la prestazione richiesta;
che,
il
giudice
del
provvederà,
rinvio
inoltre,
alla
regolamentazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla
Corte d’appello di Torino in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 21.9.2017.
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Il Preside e
che, infatti, per orientamento consolidato di questa Corte (Cass. n.