Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4876 del 01/03/2010

Cassazione civile sez. II, 01/03/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 01/03/2010), n.4876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 817-2005 proposto da:

N.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE ANGELICO 45, presso lo studio dell’avvocato BUCCELLATO

FAUSTO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PASUBIO 11, presso lo studio dell’avvocato COGLITORE

AGOSTINA, rappresentato e difeso dall’avvocato ROMEO FRANCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1054/2003 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 24/11/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato BUCCELLATO Fausto, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 25 luglio 1996 A.M. conveniva davanti al Tribunale di Palermo N.A., esponendo che quest’ultimo con scrittura privata del (OMISSIS) si era obbligato ad eseguire la demolizione di un vecchio fabbricato sito nella (OMISSIS) e a successiva costruzione di un nuovo fabbricato a tre elevazioni f.t., secondo il progetto approvato e conformemente agli esecutivi predisposti, il tutto per il prezzo di L. 45.000.000.

Ben presto il committente si era avveduto che i lavori venivano eseguiti in totale difformità dal progetto e in spregio della buona tecnica. Gli inviti rivolti erano stati vani, anzi il N. aveva chiesto il pagamento di altri acconti, sebbene avesse già ricevuto L. 30.000.000, ed aveva sospeso i lavori.

Chiedeva la risoluzione per inadempimento, la restituzione dell’acconto o della minor somma per i lavori eseguiti, oltre interessi, rivalutazione e danni.

Il convenuto, contestava la domanda e, riconvenzionalmente, chiedeva la risoluzione per inadempimento dell’attore, il pagamento dei lavori eseguiti anche extra contratto.

Espletata ctu il Tribunale, con sentenza 3 giugno 2000, dichiarava la risoluzione per inadempimento del N. che condannava al pagamento di L. 10.250.000.

Proponeva appello N., resisteva A. e la Corte di Appello di Palermo, con sentenza 817/05, rigettava l’appello con condanna alle maggiori spese, osservando:

in mancanza di prova di pattuizione di acconti, il corrispettivo doveva avvenire alla consegna dell’opera; il convenuto aveva dato indicazione generica di lavori extra contratto si da rendere inevitabile il rigetto della domanda; erano emersi gravi difetti principalmente nel decentramento delle travi a spessore dei solai e nella mancata impermeabilizzazione.

Pur di fronte a qualche imprecisione nei chiarimenti chiesti al ctu in appello, rimaneva confermato l’inadempimento dell’appellante, non esonerato nella sua responsabilità dal fatto che il progetto non fosse fedelmente realizzabile, non avendo, peraltro, dedotto prova su manifestazione di dissenso in ordine al progetto stesso.

Ricorre N. con due motivi, resiste A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente denunzia col primo motivo violazione degli artt. 2222, 1655, 1362 c.c. per avere la Corte di appello qualificato il rapporto contratto di appalto anzicchè d’opera.

Col secondo motivo lamenta vizi di motivazione così articolati:

Erroneamente si è ritenuto che il N. avesse sospeso i lavori per non aver ricevuto acconti, avendo chiarito in sede di interrogatorio e prodotto nota prot. 10247/96, diretta dall’ A. al Comune, circa la sospensione da parte del committente per ragioni economiche.

La sentenza travisa i fatti perchè il contratto non fa riferimento al progetto allegato alla concessione.

I rilievi del ctp erano circostanziati e portavano a conclusioni diverse dal ctu per cui il Giudice doveva esaminarli analiticamente.

Il primo motivo non merita accoglimento, proponendo una questione nuova non risultando dalla sentenza che il N. abbia prospettato un diverso rapporto.

Nè si propone, in questa sede, adeguata censura ex art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia su tale aspetto con puntuale indicazione di quando e come è stato indicato.

Il ricorso per cassazione deve investire, a pena di inammissibilità questioni sottoposte al giudice di appello.

Quanto al vizio di motivazione, la relativa deduzione deve espressamente indicare l’errore logico giuridico contenuto nella sentenza impugnata e non contrapporre una diversa tesi conforme alle aspettative di parte.

In particolare l’interrogatorio formale non può dar luogo a prove in favore di chi lo rende e la lettera indicata, senza precisazione della data, non rende alcun suffragio alla tesi di controparte, potendo giustificarsi con la necessità di comunicare al Comune la sospensione, le cui generiche “ragioni economiche” possono intendersi in vario modo.

La denunzia di travisamento dei fatti in astratto darebbe luogo ad un errore revocatorio ma è da osservare che il riferimento al progetto allegato alla concessione è contenuto nella parte della sentenza relativa allo svolgimento del processo, riferendo della citazione e non è determinante a fini della motivazione. Tra l’altro, sostenere cosa diversa significherebbe aver accettato di effettuare una costruzione abusiva.

La Corte di appello ha richiamato il ctu per chiarimenti conseguenti alla ctp, che resta, comunque, una allegazione di parte, mettendo in evidenza, pagina nove che nella risposta “il ctu non sempre è felice giacchè su alcuni rilievi dell’ing. N. sorvola” ma alle pagine successive, dieci, undici, dodici … ha dedotto quanto segue: il ctp non aveva offerto persuasivi argomenti idonei a contrastare l’affermazione del ctu su alcune caratteristiche del tetto; nulla aveva dedotto sul decentramento delle travi a spessore, concludendo nel senso che l’appaltatore non era esonerato da responsabilità anche in presenza di progetti inadeguati e non fedelmente realizzabili. La valutazione fa fatta sulla motivazione complessiva e non prendendo in esame singole espressioni od affermazioni incidentali.

In definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 1.700,00 di cui 1.500,00 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010

 

 

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