Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4875 del 28/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4875 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ha pronunciato la seguente

disciplinare
notai

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

MAGGIO Francesco, rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Francesco Tardella,
con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Francesco
D’Orsi in Roma, via Cesare Fracassini, n. 4;

ricorrente

contro
CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE DI ANCONA, in persona del presidente pro tempore notaio Pietro Ciarletta, rappresentato e
difeso, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv. Paolo Petrina e Luisa Fonti, con domicilio eletto nello studio di quest’ultima in Roma, viale Giuseppe
Mazzini, n. 11 (pial. H – int. 3);

Data pubblicazione: 28/02/2014

- controricorrente

per la cassazione dell’ordinanza della Corte d’appello di Ancona in data 30 novembre 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di con-

berto Giusti;
uditi gli Avv. Alessandra Neri, per delega dell’Avv. Francesco Tardella, e Paolo Petrina;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Salvato, il quale ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
l. – Con decisione in data 23 novembre 2011, la Commissione Regionale di Disciplina di Ancona riteneva il comportamento
del dott. Francesco Maggio – caratterizzato da notevoli e costanti ritardi nella riconsegna dei titoli, nel versamento
delle somme e nella trasmissione degli elenchi protesti – lesivo dell’immagine del notaio e dell’intera categoria notarile
e lo condannava alla sospensione di mesi due, escludendo la
possibilità di concessione delle circostanze attenuanti per la
protrazione nel tempo della condotta violativa delle norme di
legge e di quelle deontologiche e sul rilievo che lo stesso
notaio aveva già subito una condanna per gli stessi fatti
nell’agosto 2010, riformata dalla Corte d’appello di Ancona
per motivi meramente procedurali. Con il medesimo provvedimen-

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siglio del 19 dicembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Al-

to, la Commissione escludeva la responsabilità dello stesso
professionista per mancata consegna al Consiglio notarile della richiesta documentazione in ordine ai rapporti con le banche, non ritenendo configurabile un illecito disciplinare sul-

documenti che potrebbero essere utilizzati contro se stesso in
un procedimento disciplinare.
La Corte d’appello di Ancona, con ordinanza resa pubblica
mediante deposito in cancelleria il 30 novembre 2012, ha accolto parzialmente il reclamo in via principale del notaio e
ha accolto il reclamo in via incidentale del Consiglio notarile; e, in parziale riforma del provvedimento impugnato, riconosciute le attenuanti generiche, ha applicato al notaio Maggio, in relazione al non corretto esercizio della prestazione
notarile in materia di servizio protesti, la sanzione pecuniaria di euro 5.000, ai sensi dell’art. 147, coma l, lettera
a), della legge notarile; ha quindi dichiarato che il notaio
ha violato in modo non occasionale le norme deontologiche del
Consiglio nazionale del notariato in relazione alla mancata
collaborazione con il Consiglio notarile di Ancona ed ha applicato al predetto la sanzione pecuniaria di euro 1.500 ai
sensi dell’art. 147, comma l, lettera b), della legge notarile.
La Corte d’appello:

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la base del principio secondo cui nessuno è tenuto a fornire

ha premesso che costituisce dato assolutamente certo dal
punto di vista storico e materiale il ritardo nella riconsegna dei titoli protestati o delle relative somme
di denaro agli istituti bancari e nella trasmissione

ha rilevato che la condotta del notaio che reiteratamente ed anzi abitualmente restituisca i titoli o le somme
pagate con notevole ritardo, integra gli estremi della
violazione dell’art. 147 della legge notarile;
ha ritenuto, in accoglimento dell’impugnazione in via
incidentale del Consiglio notarile, che il notaio che
non fornisce al Consiglio la documentazione richiesta,
sottraendosi ai controlli dell’organo preposto alla
funzione di vigilanza sulla categoria, pone in essere
una condotta improntata a scarsa lealtà, correttezza e
limpidezza di comportamento, in contrasto con i principi di deontologia e, pertanto, lesiva del prestigio e
del decorso della classe notarile.
3. – Per la cassazione dell’ordinanza della Corte
d’appello di Milano il dott. Maggio ha proposto ricorso, con
atto notificato il 26 febbraio 2013, sulla base di due motivi.
L’intimato Consiglio notarile ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato una
memoria illustrativa.

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degli elenchi dei protesti alla Camera di commercio;

Considerato in diritto
1. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione
degli artt. 2697 e 1182 cod. civ., dell’art. 147, coma l,
lettere a e b della legge notarile, e dell’art. 24 Cost.) si

cipio dell’onere della prova, perché la Corte d’appello avrebbe omesso di accertare se il presidente del Consiglio notarile
avesse fornito la prova che i soggetti che hanno lamentato i
ritardi erano i legittimi portatori dei titoli, in quanto tali
abilitati a pretendere la restituzione degli stessi; (b) sia
incorsa in errore di diritto in ordine al luogo di adempimento
da parte del notaio dell’obbligazione di consegna dell’atto di
protesto, del titolo protestato e della somma pagata dal debitore cambiario; (c) abbia errato nel ritenere che il ritardo
nella trasmissione degli elenchi dei protesti cambiari al presidente della Camera di commercio costituisce un fatto disciplinarmente rilevante; (d) non abbia considerato – con riguardo alla contestazione relativa alla mancata trasmissione dei
documenti fiscali richiesti dal Consiglio notarile – che il
notaio non è tenuto a rendere dichiarazioni indizianti contro
se stesso, sussistendo, al riguardo, una ipotesi di inesigibilità della condotta.
1.1. – Le censure sono infondate.
1.2. – In ordine alle prime tre doglianze, occorre premettere che è lo stesso ricorrente a dare atto (a pag. 28 del ri-

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censura che l’ordinanza impugnata: (a) abbia violato il prin-

corso) di non essere stato in grado, per l’eccessivo carico di
lavoro, di “rispett[are i] termini di legge per la riconsegna
dei titoli protestati alle banche richiedenti il protesto e
per la trasmissione degli elenchi dei protesti al presidente

In questo quadro, la Corte d’appello – dopo avere sottolineato che costituisce dato assolutamente certo dal punto di
vista storico e materiale il ritardo nella riconsegna dei titoli protestati o delle relative somme di danaro agli istituti
bancari e nella trasmissione degli elenchi dei protesti alla
camera di commercio – ha esattamente rilevato, con motivazione
congrua ed esente da vizi logici e giuridici, che nessuna violazione delle norme sull’onere della prova è configurabile
nella specie, giacché “l’esame della documentazione, completa
ed esauriente, allegata dal Consiglio notarile alla richiesta
di avvio del procedimento disciplinare contiene anche una
chiara elencazione di tutti i titoli ancora nel possesso del
notaio e non restituiti”, emergendo inoltre dal mero esame degli atti “le missive di sollecito e comunque di richiesta di
consegna inoltrate al notaio dagli istituti bancari e dalla
camera di commercio al fine di porre fine ai disagi e ai disservizi conseguenti la lentezza del servizio”.
Quanto poi al supposto errore di diritto circa il luogo di
adempimento del notaio, correttamente la Corte d’appello ha
rilevato che la convenzione conclusa dal notaio incolpato con

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della camera di commercio di Ancona”.

la maggior parte degli istituti di credito (sulla base, peraltro, del modello predisposto dal Consiglio nazionale del notariato e dell’Associazione banche italiane), nel prevedere che
il notaio è tenuto a restituire i titoli presso la banca dove

zione deve avvenire; non senza considerare che alla stessa
conclusione si perviene applicando le regole dettate dall’art.
1182 cod. civ. con riferimento all’obbligazione di consegnare
una cosa certa e determinata e con riguardo all’obbligazione
avente per oggetto una somma di denaro.
Sfugge pertanto alle censure del ricorrente la conclusione
alla quale è giunta la Corte territoriale, la quale ha ravvisato la violazione, da parte del notaio, delle precise disposizioni che gli fanno obbligo, entro determinate scadenze temporali, sia di versare l’importo dei titoli pagati, sia di restituire i titoli protestati (art. 9 della legge 12 giugno
1973, n. 349), come pure di trasmettere al presidente della
camera di commercio l’elenco dei protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari nonché l’elenco dei protesti per mancata accettazione di
cambiali, con l’eventuale motivazione del rifiuto (art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77).
1.3. – In ordine alla quarta doglianza, occorre ricordare
che costituisce principio di deontologia professionale, recepito in maniera formale tra quelli posti a presidio del decoro

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li ha ritirati, indica chiaramente il luogo in cui la restitu-

della professione, il dovere del notaio di collaborare con
lealtà con il Consiglio notarile al fine di consentire al predetto organo di esercitare nel modo più efficace il potere di
vigilanza e di controllo nel quadro della tutela del prestigio

glio la documentazione richiesta, sottraendosi ai controlli
dell’organo preposto alla funzione di vigilanza, pone in essere una condotta contraria alla espressa enunciazione di una
regola di comportamento professionale, oltre che eticamente
riprovevole, improntata a scarsa lealtà, correttezza e limpidezza di comportamento, in contrasto con i principi di deontologia oggettivamente enucleabili dal comune sentire in un dato
momento storico, e, pertanto, lesiva del prestigio e del decoro della classe notarile, e, come tale, sanzionabile ai sensi
dell’art. 147, comma 1, lettera

b),

della legge notarile

(Casa., Sez. III, 15 luglio 1998, n. 6908; Case., Sez.
23 marzo 2012, n. 4721).
Di tale principio ha fatto applicazione la sentenza impugnata, dopo avere rilevato che il notaio Maggio ha eluso la
richiesta relativa alla documentazione contabile in suo possesso.
Né viene in considerazione il principio nemo tenetur contra se edere, espressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito ed applicabile anche nei procedimenti disciplinari, compreso quello notarile: qui non si è infatti di

della categoria, sicché il notaio che non fornisce al Consi-

fronte (come nel caso di Caos., Sez. Un., 28 febbraio 2011, n.
4773) alla mancata risposta a fronte della richiesta di fornire chiarimenti su un esposto a carico del professionista concernente fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare, ma si

del Consiglio notarile, per ragioni istituzionali di vigilanza
e controllo esercitate al di fuori del procedimento disciplinare, di fornire i dati obiettivi dell’attività svolta e risultanti dalla documentazione in suo possesso.
2. – Con il secondo mezzo (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra
le parti) ci si duole che l’ordinanza impugnata abbia trascurato di considerare che, in ogni caso, sono causa di giustificazione dei ritardi il gravoso carico di lavoro ed i problemi
di salute del notaio Maggio.
2.1. – Anche questo motivo è infondato.
La Corte d’appello – con motivazione congrua ed esente da
censure – ha rilevato: che la mole di lavoro e la difficoltà a
svolgerlo nei tempi prescritti non valgono a giustificare un
comportamento che si è protratto nel tempo, tanto più che il
dott. Maggio ha mancato di rappresentare le sue difficoltà al
competente Consiglio notarile; che i problemi di salute, di
cui alla certificazione medica prodotta, non si presentano di
gravità ed entità tali da impedire o condizionare in maniera
decisiva lo svolgimento dell’attività professionale, rilevando

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tratta di condotta elusiva del notaio dinanzi alla richiesta

esclusivamente ai fini della concessione delle attenuanti generiche.
Si tratta di valutazione di merito, incensurabile in questa sede.

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
4. – Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al
30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per
dare atto – ai sensi dell’art. l, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità
2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo
unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e

condanna il ricorrente al

rimborso delle spese processuali sostenute dal Consiglio notarile controricorrente, liquidate in complessivi euro 2.200, di
cui euro 2.000 per compensi, oltre ad accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, coma 1-quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, inserito dall’art. l, comma 17, della legge n. 228

3. – Il ricorso è rigettato.

del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente Francesco Maggio,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma

1-bis dello

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 19 dicembre 2013.

stesso art. 13.

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