Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4875 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 24/02/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17849/2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, UFFICIO

SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, AMBITO TERRITORIALE PER LA

PROVINCIA DI CASERTA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

V.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7812/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/12/2013, r.g.n. 1487/2010.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 30 dicembre 2013 la Corte d’appello di Napoli respinge l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Centro Servizi Amministrativi di Caserta (d’ora in poi: MIUR) avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2550/2009, con la quale, in accoglimento del ricorso di V.G., è stato dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la valutazione del servizio di insegnamento pre-ruolo svolto presso la Scuola Sottufficiali dell’Aeronautica Militare “(OMISSIS)” di Caserta e, conseguentemente, il MIUR convenuto è stato condannato a rettificare la graduatoria per i trasferimenti per l’a.s. 2006-2007, con attribuzione al ricorrente di un punteggio aggiuntivo per il servizio pre-ruolo predetto, ex lettera B della tabella A dell’allegato D del CCNL sulla mobilità del personale della scuola per l’anzidetto anno scolastico;

che la Corte territoriale, per quel che qui interessa, precisa che:

a) il punto E dell’allegato A del D.M. 25 maggio 2000, n. 201, richiamato dalle P.A., non rileva in questa sede perchè la questione dà risolvereòè quella dell’equivalenza dell’insegnamento delle scuole militari è delle scuole statali che va affermata in quanto si tratta di insegnamenti con caratteristiche intrinseche del tutto omogenee e, come rilevato dal primo Giudice, dal D.M. 20 dicembre 1971, è desumibile la piena equiparazione tra le due prestazioni;

b) peraltro, va anche considerato che, nelle more del giudizio, è intervenuto il D.M. 16 aprile 2009, che ha riconosciuto l’equipollenza dei titoli rilasciati dalle Scuole delle Forze Armate (come quella di Caserta in oggetto) al termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento, con quelli rilasciati dagli Istituti professionali di Stato;

c) il docente ha invocato il giudicato formatosi fra le stesse parti grazie alle sentenze n. 4164/2001 e n. 2774/2002 del TAR Campania;

d) non è contestabile che il presupposto logico di entrambe tali pronunce sia l’equipollenza dell’insegnamento prestato dal ricorrente presso la Scuola Militare di Caserta e quello che si presta presso le Scuole statali;

e) la domanda proposta nel presente giudizio dal V. è diretta ad ottenere un bene della vita diverso, rappresentato dalla rettifica del punteggio conferitogli nelle graduatorie per i trasferimenti per l’a.s. 2006-2007, ma la pronuncia richiesta ha come necessaria premessa logica proprio la soluzione della questione esaminata dal TAR, che quindi non può essere qui rivalutata, come correttamente affermato dal primo giudice;

che avverso tale sentenza Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Centro Servizi Amministrativi di Caserta (d’ora in poi: MIUR) propone ricorso affidato a due motivi;

che V.G. resta intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è articolato in due motivi;

che con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del punto E dell’allegato A del D.M. 25 maggio 2000, n. 201, nonchè dell’art. 12 preleggi, comma 1, per avere la Corte d’appello affermato che ciò che conta, ai fini dell’equivalenza tra l’insegnamento in scuole militari e quello impartito in scuole statali sono le caratteristiche intrinseche della prestazione espletata dal personale insegnante, caratteristiche che sarebbero del tutto omogenee nei due suddetti tipi di scuola, valutazione effettuata dalla Corte territoriale non solo in modo apodittico ma anche in “sostituzione” di scelte discrezionali che al riguardo competono alla P.A., nell’ambito della determinazione dei servizi valutabili ai fini della formazione delle graduatorie;

che si sostiene che, in tal modo, sarebbe stato violato punto E dell’allegato A del D.M. 25 maggio 2000, n. 201, ove l’equiparazione è condizionata al rilascio, da parte delle scuole militari, di titoli di valore pari a quelli rilasciati dalle scuole statali;

che la Corte territoriale ha ritenuto – senza alcuna spiegazione – tale ultima disposizione inapplicabile nella specie sull’assunto che l’unico elemento da considerare sarebbe la natura della prestazione svolta dall’insegnante, sicchè ha sostanzialmente disapplicato una norma avente portata generale, in contrasto con l’art. 12 preleggi;

che, nella specie, il MIUR aveva evidenziato che, a differenza dei corsi tenuti presso le Scuole Superiori Militari ((OMISSIS)) quelli tenuti presso la Scuola di Caserta de qua sono finalizzati unicamente alla formazione militare per un ottimale impiego nelle Forze Armate, tanto che – all’epoca dei fatti – quest’ultima scuola non rilasciava alcun titolo di studio avente valore comparabile con quelli rilasciati dalle scuole statali e, per questo, il servizio di insegnamento ivi prestato non era valutabile;

che solo con il D.M. 16 aprile 2009, a seguito della riforma del sistema scolastico di cui alla L. 11 gennaio 2007, n. 1, è stata disposta l’equiparazione dei titoli rilasciati dal suindicato tipo di istituti militari a quelli rilasciati dagli istituti professionali statali, secondo la tabella allegata al medesimo D.M.;

che, pertanto, del tutto legittimamente l’Amministrazione non ha riconosciuto il servizio prestato dal ricorrente presso la Scuola Militare di Caserta negli anni 1984-2001;

che con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., quanto all’estensione oggettiva del giudicato, non avendo la Corte d’appello considerato che la peculiare estensione oggettiva delle sentenze emanate dal giudice amministrativo nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità e, in particolare, non avendo valutato che il bene della vita avuto di mira dai ricorrenti nel giudizio dinanzi al TAR era quello dell’annullamento delle graduatorie permanenti redatte dal Provveditorato agli Studi di Caserta pubblicate il 7 marzo 2001 e quindi era diverso e autonomo rispetto all’oggetto del giudizio instaurato davanti al giudice ordinario per la valutazione del servizio pre-ruolo nella successiva fase di gestione del rapporto di lavoro;

che pertanto l’equiparazione affermata dal TAR dei titoli rilasciati dalla Scuola Militare di Caserta a quelli rilasciati dagli istituti professionali statali pur essendo un presupposto giuridico della decisione del Giudice amministrativo non può fare stato nel presente giudizio nel quale viene in rilievo una vicenda del tutto autonoma del rapporto di lavoro del ricorrente;

che l’esame congiunto dei due motivi di ricorso – reso opportuno dalla loro intima connessione – porta all’inammissibilità del ricorso, per le ragioni di seguito esposte;

che come si evince dalla sentenza impugnata la decisione assunta dalla Corte d’appello è basata sulla statuizione della non rivalutabilità del presupposto logico delle sentenze n. 4164/2001 e n. 2774/2002 del TAR Campania divenute cosa giudicata invocate dal docente, rappresentata dall’equipollenza dell’insegnamento prestato dal V. presso la Scuola Militare di Caserta e quello che si presta presso le Scuole statali;

che, nel presente ricorso il MIUR contesta il valore attribuito alle menzionate sentenze emanate dal giudice amministrativo ma non osserva i consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte secondo cui:

a) nel giudizio di cassazione il principio della rilevabilità del giudicato esterno deve essere coordinato con l’onere del rispetto del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve, a pena di inammissibilità, riprodurre nel ricorso il testo integrale della sentenza che assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione o ad un riassunto sintetico della stessa (Cass. 18 novembre 2019, n. 29881; Cass. 3lottobre 2019, n. 28182; Cass. 30838/18; Cass. 31 maggio 2018, n. 13988; Cass. 23 giugno 2017, n. 15737; Cass. 11 febbraio 2015, n. 2617; Cass. SU 27 gennaio 2004 n. 1416);

b) il rilievo pubblicistico del giudicato comporta altresì che l’onere di allegazione del ricorrente sia completo e non resti affidato alla deduzione di frammentarie proposizioni della sentenza che, come tali, non consentono ai giudici di legittimità di trarre dal primo il significato oggettivo della regola o del comando di cui il provvedimento è portatore (Cass. SU 9 maggio 2008, n. 11501);

che, nella specie, nel ricorso sono riprodotti solo alcuni brani della sentenza del TAR Campania n. 4164/2001 ma manca la riproduzione del testo integrale dei giudicati di cui si assume la scorretta interpretazione da parte del giudice di appello e di cui si chiede a questa Corte di accertare la portata, di talchè le doglianze risultano formulate senza il dovuto rispetto degli anzidetti principi;

che, in sintesi, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che nulla si deve disporre per le spese del presente giudizio di cassazione in quanto la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che nulla va disposto con riguardo al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, non potendo tale normativa trovare applicazione nei confronti dello Stato e delle Amministrazioni ad esso parificate, le quali, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo, come accade per l’Amministrazione ricorrente (vedi, per tutte, in tal senso: Cass. SU 8 maggio 2014, n. 9938; Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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