Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4875 del 01/03/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 4875 Anno 2018
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
Relatore: CORRENTI VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso 18166-2014 proposto da:
ANANIA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIULIO

RUBINI

48

PAL.

“D”,

presso

lo

studio

dell’avvocato RAFFAELE GULLO, rappresentato e difeso
dal i vvcata G rOVANN I -ANAN I-A-; 7A- ricorrente contro

POLIZZI GIOVANNI, POLIZZI FABIO, POLIZZI GIUSEPPA,
2018
21

elettivamente domiciliati in ALCAMO, VIA NARICI 45,
rappresentati e difesi dall’avvocato NICOLO’ SOLINA;
POLIZZI VALENTINO, D’ANGELO VINCENZA, elettivamente
domiciliati in ALCAMO, VIA NARICI 45, rappresentati e
difesi dall’avvocato NICOLO’ SOLINA;
– controrícorrenti –

Data pubblicazione: 01/03/2018

avverso la sentenza n. 767/2014 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 09/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/01/2018 dal Consigliere VINCENZO

CORRENTI.

FATTO

Con sentenza n. 142/2008 il Tribunale di Palermo, sezione di Partinico,
rigettava le domande proposte da Giovanni Anania contro D’Angelo
Vincenza, Polizzi Giovanni, Giuseppa e Fabio, aventi ad oggetto beni
immobili in Partinico contrada Bosco Falconeria, villa Casarubbia e

tutta la lunghezza del fabbricato, f.103, part. 304, l’usucapione di una
striscia di terreno larga m.5, part. 179 e per tutta la lunghezza, che
consentiva l’accesso alle partt. 180,181, 182,183, la rivendica della part.
131.
Il Giudice qualificava come rivendica tutte le domande, rigettate per
mancanza di prova di un possesso pieno.
La Corte di appello di Palermo, con sentenza 9.5.2014, rigettava il
gravame, correggendo la motivazione trattandosi in parte di domanda di
usucapione.
Quanto alla part. 304, esaminava i titoli invocati statuendo mancare la
prova della continuità del dominio che non poteva essere integrata dalla
prova articolata.
Quanto all’usucapione della stradella la prova era inammissibile non
identificando i comportamenti che integrerebbero il possesso ad
usucapionem e , quanto alla part. 131, esaminati i titoli, si escludeva che
l’atto del 1972, comprendesse il riferimento a detta particella.
Ricorre Anania con quattro motivi e relativi quesiti, illustrati da memoria,
resistono con distinti controricorsi D’Angelo Vincenza e Polizzi Valentino,

1

precisamente la rivendica di una striscia di terreno larga m.1,50 e per

Polizzi Giovanni, Giuseppa e Fabio, eccependo l’inammissibilità e
l’infondatezza del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso denunzia 1) violazione dell’art. 360 n. 5 cpc e dell’art. 132 n. 4
cpc col quesito se i Giudici di merito in prima e seconda istanza hanno

cpc in relazione agli artt. 244, 245 cpc, 111 Cost. col quesito se entrambi
i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione delle norme
sull’ammissibilità delle prove; 3) violazione dell’art. 360 n. 5 cpc, omesso
erroneo esame di atti e documenti, con relativo quesito; 4) violazione
dell’art. 360 n. 5 cpc.
Ciò premesso, si osserva:
I documenti prodotti con la memoria non attengono all’ammissibilità del
ricorso.
La sentenza, come dedotto, ha corretto la motivazione trattandosi in
parte di domanda di usucapione.
Quanto alla part. 304 ha esaminato i titoli invocati statuendo mancare la
prova della continuità del dominio che non poteva essere integrata dalla
prova articolata.
Quanto all’usucapione della stradella la prova era inammissibile non
identificando i comportamenti che integrerebbero il possesso ad
usucapionem e , quanto alla part. 131, esaminati i titoli, ha escluso che
l’atto del 1972, comprendesse il riferimento a detta particella.
Tale ratio decidendi non risulta congruamente censurata.

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fatto buon governo dell’art. 360 n. 5 cpc; 2) violazione dell’art. 360 n. 3

A prescindere dalla circostanza che i quesiti di diritto non sono più
necessari ratione temporis, trattandosi di sentenza del 2014 e,
comunque, sono meramente assertivi e non risolutivi, indirizzando le
censure congiuntamente alle sentenze di primo e secondo grado, va
osservato in relazione ai motivi primo, terzo e quarto che non sono

A seguito della riformulazione della norma, disposta dall’art. 54 del
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, è
denunciabile in cassazione solo l’omesso esame del fatto decisivo per il
giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. 8 ottobre
2014, n. 21257, Rv. 632914).
Il vizio motivazionale previsto dal n. 5) dell’art. 360 c.p.c., pertanto,
presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur
sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla
totale pretermissione di uno specifico fatto storico.
Sotto altro profilo, come precisato dalle Sezioni Unite, la
riformulazione dell’art. 360, 1 comma, n. 5, c.p.c., deve essere
interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle
preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di
legittimità sulla motivazione.
Può essere pertanto denunciata in cassazione solo l’anomalia
motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente
rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché
il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal
confronto con le risultanze processuali.
3

conformi al nuovo testo dell’art. 360 n. 5 cpc.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto
l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel
“contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione
perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque
rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, né
un’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante.
La Corte d’appello, infatti, ha deciso la controversia sulla base delle
risultanze, congruamente delibate e, trattandosi di interpretazione di
titoli, doveva essere formulata censura sui criteri ermeneutici adottati,
formulando specifica doglianza ex art. 1362 e ss cc.
Quanto al secondo motivo non si riportano le prove articolate non
mettendo la Corte in grado di delibarne la decisività né congruamente e
specificatamente i motivi di gravame sul punto.
Donde l’inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese con
unica liquidazione trattandosi di controricorsi interamente sovrapponibili.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso , condanna parte ricorrente
alle spese, liquidate in euro 3200 di cui 200 per spese vive oltre accessori
e spese forfettarie nel 15%, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex
dpr 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 gennaio 2018.
4

e,

Nel caso di specie non si ravvisano né l’omesso esame di un fatto

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