Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4875 del 01/03/2010
Cassazione civile sez. II, 01/03/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 01/03/2010), n.4875
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 534-2005 proposto da:
M.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 19, presso lo studio dell’avvocato LIPERA
GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
T.L., (OMISSIS), C.R.M.
(OMISSIS), C.M.G., (OMISSIS),
C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA TRIPOLI 38, presso lo studio dell’avvocato BOMBACI PAOLO,
che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2052/2004 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata
il 14/06/2004/
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/12/2009 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MARINELLI Vincenzo che ha concluso per l’estinzione del procedimento
per intervenuta rinuncia.
Fatto
RILEVATO IN FATTO E DIRITTO
Che con atto del 23 ottobre 2009 sottoscritto dalla parte e dal suo difensore M.C. ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione iscritto al n. 534/05 proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Catania n. 2052/04 ;
la rinuncia è stata accettata dalle controparti che vi hanno aderito con atto sottoscritto anche dal difensore;
lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio;
ritenuto che, in considerazione dell’adesione alla rinuncia da parte dei resistenti, non va emessa alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
visti gli artt. 375, 390 e 391 cod. proc. civ. dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010