Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4875 del 01/03/2010

Cassazione civile sez. II, 01/03/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 01/03/2010), n.4875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 534-2005 proposto da:

M.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 19, presso lo studio dell’avvocato LIPERA

GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.L., (OMISSIS), C.R.M.

(OMISSIS), C.M.G., (OMISSIS),

C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA TRIPOLI 38, presso lo studio dell’avvocato BOMBACI PAOLO,

che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2052/2004 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata

il 14/06/2004/

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2009 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per l’estinzione del procedimento

per intervenuta rinuncia.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO E DIRITTO

Che con atto del 23 ottobre 2009 sottoscritto dalla parte e dal suo difensore M.C. ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione iscritto al n. 534/05 proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Catania n. 2052/04 ;

la rinuncia è stata accettata dalle controparti che vi hanno aderito con atto sottoscritto anche dal difensore;

lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio;

ritenuto che, in considerazione dell’adesione alla rinuncia da parte dei resistenti, non va emessa alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali.

P.Q.M.

visti gli artt. 375, 390 e 391 cod. proc. civ. dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA