Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4874 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 24/02/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6219-2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEI DIRITTI CIVILI NELLA SCUOLA – ONLUS,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio

dell’avvocato CARLO RIENZI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

C.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 940/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 24/09/2013 R.G.N. 105/2013.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 24 settembre 2013 la Corte d’appello di Torino ha respinto l’appello del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (d’ora in poi: MIUR) avverso la sentenza n. 2395/2012 del locale Tribunale che ha dichiarato il diritto di C.M. – che aveva svolto attività di docente con ripetuti contratti a tempo determinato – alla progressione nelle diverse posizioni stipendiali, fin dal primo contratto di lavoro e,-di conseguenza ha condannato il MIUR al pagamento delle differenze retributive maturate da determinare in separato giudizio;

che la Corte territoriale, richiamando propri precedenti in materia è pervenuta la suddetta conclusione sulla base dei seguenti principali argomenti:

a) la specialità del sistema di reclutamento nel settore scolastico (che risponde alla necessità di garantire la continuità delle attività didattiche e il diritto allo studio) può, eventualmente, giustificare l’utilizzo, anche ampio, del lavoro a termine ma non può certamente legittimare la disparità di trattamento retributivo (che rientra fra le condizioni di impiego) fra categorie di lavoratori che svolgono identiche mansioni e garantiscono l’espletamento del medesimo servizio, differenziandosi soltanto per la natura del contratto di lavoro stipulato;

b) il mancato riconoscimento agli assunti con contratto a tempo determinato del settore la progressione stipendiale, legata all’anzianità di servizio e riconosciuta al personale di ruolo dà luogo ad una disparità di trattamento non giustificata da adeguate ragioni oggettive e, come tale, non conforme al principio di non discriminazione, sancito dalla clausola 4 dell’Accordo quadro trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6; richiamando una propria sentenza relativa ad una identica fattispecie, precisa che:

che avverso tale sentenza il MIUR propone ricorso affidato ad un unico motivo;

che C.M. non svolge attività difensiva in questa sede, mentre propone “atto di intervento ad opponendum anche a valere quale controricorso” l’Associazione per la difesa dei diritti civile nella Scuola – ONLUS.

Diritto

CONSIDERATO

che preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’intervento ad opponendum dell’Associazione per la difesa dei diritti civile nella Scuola – ONLUS, che dalla sentenza impugnata risulta che non ha partecipato alle fasi di merito del giudizio;

che, infatti, per consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte nel giudizio di cassazione, mancando un’espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l’intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa (vedi per tutte: Cass. 10 ottobre 2019, n. 25423);

che l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 6, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18, come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 526, della L. n. 312 del 1980, art. 53, delle clausole 4 e 5 dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEE stipulato il 18 marzo 1999 e recepito con direttiva 1999/70/CE;

che il MIUR, in sintesi, sostiene che: 1) i rapporti di lavoro a tempo determinato del Comparto Scuola sono assoggettati ad una normativa speciale di settore, sicchè agli stessi non si applica la disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001; 2) il principio di non discriminazione è correlato all’abuso dei contratti a termine, che nella specie deve essere escluso perchè il ricorso alle supplenze e alla stipula di contratti a termine del personale scolastico trova giustificazione in ragioni oggettive e non è maliziosamente finalizzato a consentire al datore di lavoro un risparmio di spesa; 3) il lavoratore assunto a tempo determinato nel settore scolastico non è comparabile a quello di ruolo, perchè ogni singolo rapporto è distinto ed autonomo rispetto al precedente e comunque l’assunzione a tempo indeterminato nel lavoro pubblico presuppone il superamento di un concorso;

che il ricorso deve essere respinto in ragione dell’orientamento ormai consolidato di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui:

“nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del Comparto Scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (vedi, per tutte: Cass. 7 novembre 2016, n. 22558; Cass. 6 aprile 2017, n. 8945; Cass. 5 agosto 2019, n. 20918);

che le suddette pronunce sono state emesse in controversie riguardanti fattispecie analoghe alla presente, pertanto alle relative qui condivise motivazioni, tra loro sostanzialmente conformi, si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.;

che, in sintesi, il ricorso deve essere respinto, per le ragioni suddette;

che, la natura delle questioni trattate e l’esito della lite giustificano la compensazione – con riguardo al rapporto processuale tra il MIUR e l’Associazione per la difesa dei diritti civile nella Scuola – ONLUS, interveniente ad opponendum – delle spese del presente giudizio di cassazione;

che nulla va disposto per le spese in favore di C.M., in assenza di attività difensiva della stessa in questa sede;

che nulla va disposto con riguardo al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, non potendo tale normativa trovare applicazione nei confronti dello Stato e delle Amministrazioni ad esso parificate, le quali, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo, come accade per l’Amministrazione ricorrente (vedi, per tutte, in tal senso: Cass. SU 8 maggio 2014, n. 9938; Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese con riguardo al rapporto processuale tra il MIUR e l’interveniente. Nulla spese per il resto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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