Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4874 del 24/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 24/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.24/02/2017),  n. 4874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28621-2015 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSTANTINO

MAES 68, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO NAPOLITANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTA DE CASTRO;

(ammesso a gratuito patrocinio);

– ricorrenti –

e contro

T.T., R.C., R.G., P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1782/2014 del TRIBUNALE di BRINDISI,

depositata il 28/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. AUGUSTO TATANGELO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.F. ha agito in giudizio nei confronti di P.A., T.T., R.G. e R.C., per ottenere il risarcimento dei danni subiti cadendo sui gradini dell’abitazione di proprietà della figlia A., dove si era recato per un sopralluogo.

La domanda è stata rigettata dal Giudice di Pace di Brindisi. Il Tribunale di Brindisi ha dichiarato improcedibile l’appello del P., il quale ricorre sulla base di un unico motivo.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritento destinato ad essere accolto.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con riferimento all’art. 342 c.p.c. ed alla dichiarazione di improcedibilità”.

Il motivo è manifestamente fondato.

Dall’esame del contenuto del gravame del P., anche in relazione ai motivi della decisione di primo grado (esame possibile per la Corte, trattandosi in sostanza, nonostante l’intitolazione del motivo di ricorso, di censura di error in procedendo, e comunque risultando gli atti in questione trascritti nel ricorso stesso, per la parte rilevante), emerge con evidenza la adeguata specificità delle censure proposte, attinenti alla valutazione delle prove, anche in relazione alla qualificazione della domanda.

Il Tribunale ha dunque male applicato l’art. 342 c.p.c., dichiarando l’improcedibilità dell’appello, che avrebbe invece dovuto esaminare nel merito.

La pronunzia impugnata va pertanto cassata affinchè in sede di rinvio si possa procedere in tal senso.

Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Brindisi, quale giudice di secondo grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso e cassa in relazione, con rinvio al Tribunale di Brindisi, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2017

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