Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4873 del 28/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 4873 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso 4665-2008 proposto da:
SIME 2000 S.r.l. (gia’ SIME S.d.f.), c.f. 01613910163,
in persona del legale sappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3,
presso lo studio dell’avvocato SASSANI BRUNO NICOLA,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
2013

VERONELLI LUCA;
– ricorrente –

2517

contro

WALDE AMBIENTE S.p.a. (gia’ SERVICE AMBIENTE S.p.a.),
in

persona

del

Presidente

del

Consiglio

di

Data pubblicazione: 28/02/2014

Amministrazione

dott.

Luigi

Valdemarca,

c.f.

02471300158, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BUCCARI 3, presso lo STUDIO LEGALE PROIETTI/FORTI,
rappresentata e difesa dall’avvocato TREVISAN CLAUDIO;

controrlcorrente

di BRESCIA, depositata il 14/11/2007;
preliminarmente l’Avvocato CLAUDIO TREVISAN ha chiesto
di depositare copia dell’atto di fusione per
incorporazione della Soc. WALDE AMBIENTE S.p.a. con la
Soc. REA DALMINE S.p.a.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D’ASCOLA;
udito l’Avvocato BRUNO NICOLA SASSANI difensore della
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato CLAUDIO TREVISAN difensore della
resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso, in subordine per il
rigetto.

avverso la sentenza n. 934/2007 della CORTE D’APPELLO

Svolgimento del processo

l) La controversia concerne il subappalto di impianti elettrici
eseguiti dalla Sime 2000 srl, già s.d.f., su incarico di Walde
Ambiente spa, componente della Associazione Temporanea di imprese

San Giovanni.
A seguito di contrasti tra le parti, caratterizzati da mancati
pagamenti e dalla sospensione dei lavori, la Sime chiedeva al
tribunale di Bergamo decreto ingiuntivo relativo alle proprie
spettanze, resistito da opposizione di Walde, con domanda
riconvenzionale per il risarcimento di danni da inadempimento e da
ritardo.
Il 15 aprile 2004 il tribunale di Bergamo revocava il decreto
ingiuntivo, emesso per circa 325 milioni di lire, e condannava
Walde al pagamento della minor somma di 104.252 euro. Rigettava
ogni altra domanda.
1.1) La Corte d’appello di Brescia con sentenza 14 novembre 2007
ha respinto l’appello di Sime relativo al maggior credito e ai
danni da anticipato recesso dal contratto.
Ha accolto l’appello incidentale Walde sul ricalcolo di debiti e
crediti, condannando Sime alla restituzione di quanto nelle more
percepito e al pagamento di circa 27.000 euro.
Sime ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 18 febbraio
2008, svolgendo cinque motivi, illustrati da memoria.
Parte intimata ha resistito con controricorso. Il suo difensore ha
fatto pervenire atto di fusione per incorporazione del 6 giugno
n. 4665-08 D’Ascola rei

3

che doveva eseguire un impianto inceneritore di rifiuti in Sesto

2013 di Walde Ambiente spa in Rea Dalmine spa, società che non è
intervenuta in giudizio (Cass. 19698/10).
Motivi della decisione
2) La Corte di appello di Brescia in accoglimento dell’appello
incidentale spiegato da Walde ha stabilito che erano addebitabili

effettuata dalla stazione appaltante all’ATI per circa 134 milioni
di lire

(e non 67.776.000, come ritenuto dal tribunale) per

mancata partecipazione al collaudo; una seconda voce per circa 194
milioni di lire (e non 134, come ritenuto dal tribunale) a titolo
di penale per il ritardo.
Un terzo addebito a Sime è stato riconosciuto per 76 milioni di
lire relativi all’incompletezza di un “quadro sinottico”.
E’ stata confermata la sottrazione dal prezzo inizialmente
concordato di un importo pari al costo delle opere non ultimate.
E’ stata confermata inoltre la deduzione del 10% del
corrispettivo, in quanto pagamento subordinato a collaudo.
3)

Con il primo motivo Sime denuncia

omessa, insufficiente

contraddittoria motivazione in merito al riconoscimento a Walde
della somma di oltre centomila euro “a titolo di penali per il
ritardo”.
Il fatto controverso, riassunto nei primi tre capoversi del
motivo, concerne la prova dell’effettività degli addebiti relativi
alle penali per il ritardo, sulle quali non vi sarebbe stata la
conferma dei testimoni Comoni e Titta, cui ha fatto riferimento la
sentenza di appello.
n. 4665-08 D’Ascola rei

4

a Sime: una prima voce di credito costituita da una trattenuta

Congiunto, ma assorbito sostanzialmente nel primo motivo, con il
quale è da esaminare, è il secondo, che lamenta in rubrica
violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., ma si risolve in una
censura per vizio di motivazione sempre con riguardo alla mancanza
di specifica prova dell’addebito di oltre centomila euro a Walde

3.1)La doglianza è fondata sotto il profilo della insufficienza di
motivazione.
Va premesso che infondatamente il controricorso deduce che essa
avrebbe dovuto essere condotta denunciando la violazione degli
artt. 115 e 116 c.p.c., giacchè la censura che investe la
valutazione (attivita’ regolata dagli artt. 115 e 116 cod. proc.
civ.) puo’ essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo
art. 360 (da ultimo Cass 15107/13).
Il ricorso riporta “pedissequamente” le deposizioni testimoniali
Titta e Comoni (così dà atto il controricorso a pag. 9) e da esse
emerge che Comoni ebbe a confermare (ricorso pag 39) gli addebiti
per lavori non eseguiti e un ulteriore addebito per “assistenza ai
collaudi” per 67 milioni. Nulla dice invece quanto all’addebito
maggiore cioè quanto alla voce “penale per il ritardo” considerata
a pag. 13 della sentenza impugnata. Altrettanto vale quanto
all’altro teste, come esattamente denunciato in ricorso.
Ne consegue che la Corte di appello di Brescia, che su entrambi i
primi due addebiti considerati a pag. 13 ha fatto riferimento alle
conferme date dai due testimoni, ha formulato una motivazione
gravemente carente.
n. 4665-08 D’Ascola rel

W

5

Ambiente da parte dell’ATI a titolo di penali per il ritardo.

Essa si limita infatti, quanto al fatto controverso, a richiamare
la conferma da parte dei testi – “in termini inequivocabili” – di
una prima trattenuta, che descrive; quanto all’altra voce si
limita invece a dire che “la seconda” non poteva essere “revocata
in dubbio” “per quanto sopra osservato”.

motivazione, che non era riferito al punto; inoltre detta
motivazione, pur riferendosi all’addebito di una somma ingente, è
del tutto affidata alla sola criptica conferma, senza alcun
riscontro documentale. Detta omissione assume rilevante
significato soprattutto con riguardo al punto, ben evidenziato già
dal primo motivo (pag 44)

e su cui torna il secondo – che manca

la prova dell’effettivo addebito di penali di questo importo a
Walde Ambiente spa da parte dell’ATI.
Era questo il primo riscontro, normalmente da offrire mediante
documenti, atteso l’ammontare, indispensabile per poter motivare
l’accoglimento della pretesa risarcitoria che Walde aveva fatto
valere per scaricare sulla controparte inadempiente (Sime)
l’addebito subito.
4) Il terzo motivo denuncia tutti i vizi di motivazione in merito
al riconoscimento a Walde Ambiente spa di euro 69.405,25 a titolo
di mancata assistenza ai collaudi.
Come riassume l’esordio del motivo, è controversa la valutazione
offerta in ordine alla somma riconosciuta a Walde per la mancata
assistenza ai collaudi (la “prima voce” di cui si era occupata la
motivazione a pag. 13).
n. 4665-08 D’Ascola rei

1M–

6

In tal modo opera un rinvio incongruo alla prima parte della

La censura concerne l’ammontare liquidato, che era stato di 67
milioni in primo grado e che il giudice di appello ha esteso a 134
milioni di lire circa.
Anche in questo caso è dedotta una vistosa incongruenza nell’esame
delle risultanze disponibili, giacchè la sentenza di appello ha

percentuale del 10% del corrispettivo dell’appalto (pari a lire
1.120.824.245), utilizzata dalla Corte d’appello quale base di
calcolo della preteso addebito subito da Walde “ad opera della
stazione appaltante”.
Senonchè parte ricorrente ha fatto rilevare che il teste Comoni
aveva quantificato in 67 milioni e non in 134 – questa
trattenuta, rispondendo positivamente a una domanda (la numero 8
del capitolato di prova) che espressamente quantificava in tale
importo un addebito, si badi, futuro (“dovrà sopportare un
ulteriore addebito”.
4.1)Consta inoltre, come verificabile in atti a seguito della
sollecitazione specificata nel motivo di ricorso, che perfino
nella conclusionale di primo grado (pag 25) l’importo era stato
così quantificato da Walde.
Emerge quindi con tutta evidenza che l’incremento a 134 milioni
non poteva basarsi sull’astratta correzione matematica di una
possibile futura maggior pretesa, senza neppure far cenno ad un
eventuale errore del teste e della parte e a come fosse possibile
desumere

l’effettivo

n. 4665-08 D’Ascola rei

pagamento

del maggior importo, necessaria

7

fatto leva sulle due testimonianze già sopra citate e sulla

giustificazione del rimborso preteso, a fronte di contestazione
sia dell’an che del quantum (cfr. ricorso pag. 56).
Sulla esistenza di un errore del teste e degli scritti difensivi
il controricorso offre una spiegazione (pag. 22 e 23) che potrebbe
anche essere plausibile, ma che necessita, per quanto appena

tutto inespresso della motivazione della Corte d’appello.
5) Anche il quarto motivo è fondato.
Esso concerne il riconoscimento in favore di Walde della somma di
oltre 35.000 euro a titolo di ritenuta di garanzia (“cauzione”,
pag. 14 sentenza) per la mancata effettuazione dei collaudi.
Si tratta di voce diversa dalla precedente, relativa a
corrispettivi spettanti al subappaltante Sime, pari al 10% del
corrispettivo. La Corte di appello ha rilevato che il pagamento di
questo importo era subordinato all’effettuazione con esito
favorevole del collaudo.
Ha aggiunto che invano Walde Ambiente aveva cercato di produrre
tardivamente il verbale di collaudo, a suo dire non producibile
neanche in appello, chiarendo che comunque l’omissione non nuoceva
alla appellante incidentale Walde, giacchè la prova del fatto
costitutivo della pretesa incombeva sull’appaltatore Sime.
Nell’odierno ricorso parte ricorrente lamenta efficacemente che
controparte – con l’offerta di produzione del documento formulata
a verbale di udienza dell’il maggio 2000

aveva

inequivocabilmente ammesso l’avvenuto collaudo (pag. 62 ricorso)

n. 4665-08 D’Ascola rei

8

detto, di attento e più complesso vaglio critico, rimasto del

ed indica puntualmente gli atti in cui aveva fatto valere tale
circostanza.
E’ dunque esposta una censura motivazionale appropriata, relativa
alla errata valutazione di una risultanza processuale.
La circostanza, va detto, è di considerevole rilievo probatorio

ammissione di un fatto, forma più indiscutibile della non
contestazione (si veda per esempio Cass. 7271/00, anteriore a Su
761/02), solleva la parte onerata (su quale fosse la parte onerata
non è stata mossa censura) dall’onus probandi.
5.1) Ciò non toglie che resta impregiudicata ogni altra
circostanza che potrebbe essere rilevante ai fini della prova del
credito: l’effettiva esecuzione dei lavori – che è di norma il
presupposto della cauzione -; l’esito positivo, parziale o totale,
del collaudo, cui si può condizionare in tutto o in parte la
liberazione della cauzione; la valutazione delle altre circostanze
sul punto acquisite. Su questa complessiva valutazione di merito
la Corte non può ingerirsi, dovendosi limitare a rilevare il
vizio motivazionale che ha condizionato la decisione.
6) Il quinto motivo di ricorso concerne il mancato riconoscimento
in favore della Sime 2000 srl della somma di euro 20.658,00 a
titolo di corrispettivo per i lavori extracontrattuali eseguiti.
Tale importo era relativo all’esecuzione anche di lavori (sentenza
pag. 11 e ricorso pag. 64) di “stesura di, canaline,

conduits ed

accessori elettrici”.
Il tribunale ne aveva riconosciuto l’importo a favore di Sime.
9

n. 4665-08 D’Ascola rei
J

alla luce della rilevanza che la implicita ma inequivocabile

La Corte di appello ha capovolto questa statuizione, sul
presupposto, desunto da una “postilla in calce allo strumento
contrattuale”, che in sede di stipulazione non si era raggiunto un
accordo e che, «in ogni caso, si riferisce ad opere che devono
ritenersi comprese nella complessiva prestazione offerta

La frase da ultimo riportata testualmente costituisce la ratio
decidendi puntualmente attaccata in ricorso.
Parte Sime ha buon gioco nell’evidenziare l’illogicità e la
sostanziale assenza di motivazione di un costrutto che, dopo aver
ammesso che un accordo non esisteva,

tanto che le parti avevano

sul punto redatto una postilla, evidentemente di dissenso, assume
che le stesse opere erano ricomprese nella prestazione oggetto del
contratto di base

(dunque in un accordo).

In questo modo la

sentenza risolve apoditticamente – va qui rilevato – la questione
che era proprio oggetto della contesa sin dalla stipula del
contratto e che aveva indotto a redigere la postilla, che la
Corte di appello non ha analizzato e che era stata oggetto di
opposta valutazione da parte del primo giudice.
Ciò basta per evidenziare la fondatezza della censura sotto il
profilo motivazionale.
Il ricorso va accolto.
La Corte di appello di Brescia, altra sezione, dovrà in sede di
rinvio nuovamente motivare su tutti i profili qui considerati,
ponendo riparo alle incongruità indicate.

n. 4665-08 D’Ascola rei

10

dalli appaltatore>>.

Provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo grado
del giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte

delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 2^ sezione
civile tenuta il 3 dicembre 2013
Il Consigliere est.

Il Presidente

di appello di Brescia, che provvederà anche sulla liquidazione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA