Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4873 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 459 del Ruolo Generale degli affari civili

dell’anno 2010 di:

FERROTRANVIARIA s.p.a., con sede in (OMISSIS), in

persona

dell’amministratore delegato p.t., elettivamente domiciliato in Roma

al Viale Mazzini 73, scala B, int. 2, presso l’avv. VINCENZO AUGUSTO,

che la rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.E., R.G., R.M. e R.

M., quali eredi di RO.MI., R.I. e

R.R., tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via delle

Quattro Fontane n. 10, presso l’avv. Daniela Ciardo, e rappresentati

e difesi, per procura a margine del controricorso, dall’avv.

D’IPPOLITO Armando da Bari;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari, Sezione Prima

Civile, n. 785/09 del 16 giugno – 28 luglio 2009, notificata alla

Ferrotranviaria s.p.a. il 29 ottobre 2009.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione dell’8 settembre 2010 redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., dal giudice designato dal presidente della sezione: “FATTO: Con ricorso notificato il 22 dicembre 2009, la Ferrotramviaria s.p.a. ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari n. 785/09 del 16 giugno – 28 luglio 2009 che ha liquidato, sull’opposizione alla stima di Mi., R. e R.I., le indennità di espropriazione e occupazione di un loro terreno agricolo di mq. 1595, in (OMISSIS), in Euro 3.050,00 e di un’area edificabile di mq. 1417 nella stessa città in Euro 45.188,95, con interessi dalla data del decreto di esproprio dell’11 marzo 2003 al saldo, condannando la ricorrente espropriante alle spese di causa. La sentenza, accertata l’esistenza del decreto di espropriazione in favore della società Ferrotramviaria s.p.a., ha definito inedificabile l’area di mq. 1595 destinata a viabilità e fascia di rispetto ferroviario, liquidando la relativa indennità di espropriazione e quella di occupazione dal 18 gennaio 2002 all’11 marzo 2003, in base ai valori tabellari e alla L. 22 ottobre 1971, n. 865, nella somma indicata, affermando invece la natura edificabile dell’altra area di mq. 1417, destinata ad attrezzature tecniche di interesse generale (zona F8.2), realizzabili sulla base delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G. di Andria anche dai privati e non solo dall’ amministrazione, con indice di utilizzazione fondiaria 0,5 per la costruzione di attrezzature, magazzini, e depositi, pervenendo alla valutazione a mq. di Euro 25,00 e a quella complessiva delle due indennità sopra richiamate, con applicazione della maggiorazione del 10% sul valore venale, prevista dall’art. 37, comma 2 T.U. espropriazioni, come novellato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 89 e 90.

La richiamata sentenza è impugnata dalla Ferrotramviaria s.p.a. con quattro motivi di ricorso: a) omessa decisione e motivazione e nullità della sentenza in ordine al difetto di legittimazione passiva della ricorrente, concessionaria del Ministero dei trasporti del pubblico servizio di trasporto ferroviario per settanta anni, dalla data di approvazione della convenzione che non risulta dal ricorso, con irrilevanza quindi dell’essere essa anche beneficiarla dell’espropriazione, essendo tutte le aree destinate a divenire del concedente Ministero; b) violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis e omessa motivazione sulla natura edificabile riconosciuta all’area di mq. 1417 destinata a attrezzature tecniche da realizzare o direttamente dall’amministrazione ovvero, nel caso di costruzione di esse dai privati, con cessione da costoro al comune delle superfici necessarie alle opere di urbanizzazione primarie (il ricorso riporta le N.T.A. del P.R.G. nei termini indicati). Deve escludersi la destinazione edificabile urbanistica delle aree, se questa si realizza solo per finalità pubbliche, essendo la destinazione a servizi pubblici incompatibile con l’edilizia privata, salvo espressa previsione convenzionale di realizzabilità di questi in concessione; c) erroneamente il c.t.u. ha determinato il valore venale del suolo occupato in base a quello fissato per l’esproprio delle vicine aree occorrenti alla costruzione del macello comunale, essendo per la stessa destinazione delle aree, inapplicabile il metodo comparativo mancando atti da comparare; dedotta l’erronea applicazione dei coefficienti estensionali per l’incremento dei prezzi che hanno determinato, con ulteriore aumento di valore in danno dello espropriante, il ricorso chiede la riduzione dell’indennità anche per tale profilo, d) violazione di norme di diritto e della L. n. 244 del 2007, art. 2, commi 89 e 90, per avere la sentenza impugnata applicato la maggiorazione del 10% dell’indennità di espropriazione, pur essendo il procedimento espropriativo concluso con il decreto ablativo del marzo 2003. I controricorrenti replicano eccependo la inammissibilità o infondatezza di tutti i motivi di impugnazione.

DIRITTO – Il primi tre motivi di ricorso sono manifestamente infondati o inammissibili e il quarto è manifestamente fondato.

In ordine al preteso difetto di legittimazione passiva della società ricorrente, il relativo motivo di ricorso è manifestamente infondato per il fatto che il decreto di esproprio è stato pronunciato a favore di essa la quale, come espropriante, è naturalmente legittimata a rispondere delle obbligazioni indennitarie oggetto di causa (Cass. 11768/2010).

Relativamente al capo b del ricorso, la sua stessa prospettazione riporta le norme attuative dei piani urbanistici che consentono ai privati l’edificazione, evidenziando la correttezza della sentenza impugnata e la sua adeguata motivazione, avendo i giudici di merito ricavato dalle N.T.A. del P.R.G. l’edificabilità delle attrezzature tecniche di interesse generale, costituite anche da magazzini e depositi, realizzabili pure dai privati e quindi la natura edificabile delle aree per gli stessi che ne consente una valutazione di mercato (Cass. n. 404/2010 e 24930/07); il capo e del ricorso è invece inammissibile, domandando a questa Corte di sostituire la Corte di merito nel giudizio sulla determinazione del prezzo di mercato dei terreni edificabili espropriati operato dalla sentenza impugnata, utilizzando le conclusioni del c.t.u. anche con gli indici di estensione delle aree, implicanti comunque giudizi di fatto preclusi in questa sede (Cass. n. 55 del 2009).

Il capo d del ricorso è invece manifestamente fondato (Cass. 14939/2010), essendo nel caso il procedimento espropriativo ormai concluso dal marzo 2003, per cui nessuna maggiorazione del valore di mercato era attribuibile agli espropriati.

In conclusione, opina il relatore, che il ricorso è manifestamente infondato e inammissibile nei suoi primi tre motivi e manifestamente fondato nel quarto; chiede quindi che il presidente della sezione voglia fissare l’adunanza in camera di consiglio per la decisione, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., nn. 1 e 5”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso solo parzialmente gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta in ordine al primo motivo di ricorso, manifestamente infondato e da rigettare, essendo manifestamente fondato e da accogliere il secondo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento del terzo e quarto motivo di ricorso, relativi comunque a ipotesi di aree edificabili, che non si hanno nella presente fattispecie.

2. Se è indubbia la legittimazione passiva della società espropriante in ordine alla domanda di liquidazione e deposito della indennità espropriante, è invece manifestamente fondato il secondo motivo di ricorso. Invero la procedura ablativa si era posta in essere per la eliminazione di alcuni passaggi a livello nei comuni della provincia di Bari tendendo quindi a realizzare attrezzature tecniche ad opera della società Ferrotranviaria ma per conto del concedente Ministero dei trasporti; di conseguenza è inapplicabile la giurisprudenza richiamata nella relazione, dovendosi considerare che le attrezzature e le opere che per le N.T.A. del P.R.G. richiamate in sentenza possono essere realizzate, sono comunque destinate a servizi pubblici e quindi da realizzare nell’ interesse del Ministero dei trasporti concedente dalla concessionaria e in relazione a tale loro destinazione funzionale comunque pubblica non possono ritenersi edificabili dai privati potendo edificarsi solo per interessi pubblici, per cui sono aree qualificabili solo come in edificabili (cfr. in tal senso Cass. n. 404 del 2010, n. 17995 del 2009 e n. 14058 del 2007); è quindi fondato manifestamente il motivo di ricorso che ha chiesto la cassazione della qualifica edificabile riconosciuta all’area di mq. 1417 in p. 1631, classificata in Zona F8.2, dovendosi tale terreno ritenersi non fabbricabile e da valutare in base ai valori agricoli medi di cui alla L. n. 865 del 1971.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di appello di Bari in diversa composizione perchè sì uniformi al principio di diritto enunciato in ordine alla classificazione dei terreni ritenuti edificabili e provveda anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, perchè provveda anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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