Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4873 del 01/03/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4873 Anno 2018
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: BELLINI UBALDO

PU

SENTENZA
sul ricorso 1466-2013 proposto da:

CORDESCHI ORESTE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dall’Avvocato VINCENZO
ARRIGO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

PROPERZI GIANFRANCO e PROPERZI PIER ALBERTO,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE LIEGI 35, presso lo
studio dell’Avvocato ROBERTO COLAGRANDE, che li rappresenta e
difende unitamente all’Avvocato PAOLO QUADRUCCIO;
-con troricorrenti –

avverso la sentenza n. 849/2012 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, depositata il 12/06/2012;

/ff

Data pubblicazione: 01/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/12/2017 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
LUCIO CAPASSO, che ha concluso per la cassazione dell’impugnata
sentenza per rilievo del giudicato esterno, assorbiti i quattro motivi

uditi l’Avvocato CARLA CORDESCHI per il ricorrente che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso, ch-e la-a—eenclusa_per j1
rig-etto-elehricorse.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 24 giugno 2003, PIER ALBERTO e
GIANFRANCO PROPERZI convenivano davanti al Tribunale di
L’Aquila ORESTE CORDESCHI, chiedendo di essere reintegrati nel
pieno possesso della corte pertinenziale posta a servizio dei due
fabbricati da essi posseduti nel Comune di Lucoli, da sempre
utilizzata dalla loro famiglia come deposito, area di parcheggio e
transito, lamentando che il resistente, possessore dell’adiacente
fabbricato, privo dell’accesso sulla corte, aveva installato nel
sottosuolo della stessa i tubi per gli allacci della rete idrica a quella
fognaria ed aveva realizzato una rampa di scale, di 5-6 gradini,
alta circa 120 cm, così da colmare un salto di quota di pari misura
ivi esistente almeno dal 1962 rispetto alla porta del suddetto
fabbricato, creando un accesso secondario sulla corte. In corso di
causa, i PROPERZI chiedevano altresì disporsi l’immediata
rimozione di un cartello di “proprietà privata e divieto di accesso”,
ivi apposto dal resistente in data 13 luglio 2003.
Costituitosi il contraddittorio, il resistente contestava, in
particolare, la situazione possessoria dedotta dai ricorrenti,
rappresentando di avere ottenuto le regolari autorizzazioni dal
Comune per la costruzione della scala e per gli scarichi fognari ed

di ricorso;

eccepiva l’improcedibilità del ricorso, posto che la corte in
questione era oggetto di accertamento giudiziale di proprietà
pendente davanti alla Corte d’appello di L’Aquila, adita dai
ricorrenti dopo il rigetto da parte del Tribunale della domanda volta
ad accertare la proprietà dell’area perché pertinenza esclusiva dei

ricorso e per l’imposizione di una cauzione in caso di accoglimento.
Con sentenza n. 693/05, depositata il 20 settembre 2005, il
Tribunale adito, in parziale accoglimento del ricorso, per il resto
rigettato, disponeva la manutenzione dei ricorrenti nel
compossesso della corte in oggetto, limitatamente alla apposizione
del cartello recante la scritta “proprietà privata, divieto di accesso”,
condannando il resistente a rimuoverlo immediatamente.
La sentenza veniva impugnata davanti alla Corte d’appello di
L’Aquila dai ricorrenti PROPERZI, che negavano che dalla prova
orale assunta in primo grado fosse emersa una situazione di
compossesso della corte, quanto al contrario di un loro possesso
pieno ed esclusivo.
L’appellato CORDESCHI, costituitosi, chiedeva il rigetto del
gravame.
La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 849/2012
depositata il 12/06/2012, accoglieva il gravame e condannava il
CORDESCHI a demolire la scala ed a rimuovere le condotte idriche,
nonché al pagamento delle spese del giudizio.
Per la cassazione di tale sentenza ORESTE CORDESCHI ha
proposto ricorso sulla base di quattro motivi. GIANFRANCO e PIER
ALBERTO PROPERZI hanno resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’«omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo

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loro fabbricati o per averla usucapita; concludeva per il rigetto del

della controversia; omessa considerazione della pendenza dinanzi
alla Corte di cassazione di causa petitoria avente ad oggetto anche
la determinazione del compossesso dell’area oggetto del giudizio».
La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della
contemporanea pendenza davanti alla Suprema corte di altra

2012, depositata il 3 agosto 2012, in cui il giudice di legittimità
non solo ha dichiarato l’assetto proprietario dell’area

de qua, ma

ha altresì confermato l’accertamento di fatto compiuto in quel
giudizio dalla medesima Corte d’appello (sent. 439/05) sulla
esistenza di un compossesso ad usucapionem dell’area da parte
dei proprietari confinanti.
1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la
«violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.
civ.: arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze
probatorie», nella parte in cui la decisione impugnata si pone in
contrasto con le risultanze istruttorie, con la loro valutazione da
parte del giudice di primo grado, ed è smentita dalla ricostruzione
dei fatti accolta dalla Suprema corte nella citata sentenza
definitiva.
1.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la «violazione
o falsa applicazione dell’art. 1102 cod. civ.: omessa, insufficiente e
contradditoria motivazione su un punto decisivo della
controversia», in quanto la sentenza impugnata, da un lato, ha
condannato il CORDESCHI a demolire la scala ed a rimuovere le
condotte idriche non ritenendo un suo compossesso dell’area e,
dall’atro lato, non ha mai accertato o dichiarato un effettivo
possesso esclusivo del bene.
1.4. – Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la
«violazione ed errata applicazione dell’art. 2909 cod. civ.», avendo

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causa petitoria inter partes, decisa poi con sentenza n. 14117 del

omesso la Corte territoriale di considerare che, pendendo un altro
giudizio davanti alla Suprema corte che avrebbe chiarito in via
definitiva, non solo aspetti di titolarità ma anche di compossesso
dell’area comune, la sua decisione avrebbe potuto porsi in
contrasto e realizzare un ne bis in idem.

stessa Corte d’appello di l’Aquila (nella sentenza impugnata, v. al
punto 3.1 dei motivi della decisione) abbia rimarcato che – con
riguardo al complessivo motivo di gravame ivi svolto, in ordine alla
controversa situazione possessoria esercitata dalle parti sulla corte
in questione – la relativa causa petitoria originariamente proposta
dal dante causa dei controricorrenti, Emanuele Properzi (deceduto
in corso di causa), contro Emidio e Angelo Ammannito (poi danti
causa dell’odierno ricorrente), non si fosse «ancora conclusa,
essendo pendente dinanzi alla Corte di Cassazione». E va
sottolineato che la stessa sentenza d’appello oggetto della
presente impugnazione (n. 849 del 2012) decisa nella camera di
consiglio dell’8 maggio 2012, è stata pubblicata in data 12 giugno
2012, ossia dieci giorni prima della pubblicazione, in data 22
giugno 2012, della citata sentenza della Corte di cassazione (n.
14117 del 2012), che ha rigettato il diverso ricorso proposto da
GIANFRANCO e PIER ALBERTO PROPERZI contro la sentenza della
Corte d’appello di l’Aquila (n. 439 del 2005) depositata il 23
maggio 2005.
2.1. – Orbene (come rimarcato dal medesimo ricorrente) con
la suddetta sentenza n. 14117 del 2012, il giudice di legittimità
non ha soltanto definito l’assetto proprietario dell’area scoperta
oggetto di causa, dichiarata corte comune di pertinenza dei
fabbricati, contraddistinti dalle particelle 124 e 125 foglio 15 del
Catasto del Comune di Lucoli, di proprietà dei PROPERZI, e del

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2.1. – Sul primo motivo, pregiudizialmente, si rileva come la

fabbricato contraddistinto alla particella 127, di proprietà degli
Ammannito, danti causa del CORDESCHI. Infatti, tale causa ha
avuto ad oggetto, oltre alla attribuzione della proprietà della
predetta corte, anche la definizione della relativa situazione
possessoria (ovvero della sussistenza di un possesso esclusivo o

ultraventennale

ad usucapionem

della stessa da parte dei

PROPERZI.
In particolare la suprema Corte, allora investita del
(secondo) motivo – con cui i ricorrenti PROPERZI, denunciando la
violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 cod. civ. ed omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso
e decisivo per il giudizio, avevano lamentato che la Corte aquilana
avesse disatteso la loro domanda subordinata di acquisto della
proprietà esclusiva del bene per usucapione, omettendo di valutare
nei loro elementi obiettivi gli atti con cui i ricorrenti avevano
contestato l’uso dell’area in questione da parte dei resistenti, atti
dai quali risultava che il loro possesso era avvenuto in via esclusiva
(cadendo così in contraddizione là dove, da un lato, aveva
affermato il possesso dell’area da parte degli attori e, dall’altro, ha
riconosciuto che essa era usata dai convenuti, non avvedendosi
che la prima proposizione escludeva la seconda) – ne ha dichiarato
l’infondatezza.
Il giudice di legittimità ha osservato infatti quanto segue:
«La Corte di merito ha invero motivato la propria conclusione circa
l’esistenza di un compossesso da parte di entrambi i proprietari
confinanti sulla base dell’affermazione che se il bene era usato
dagli attori, esso era però di fatto utilizzato anche dai convenuti,
sia come passaggio che come deposito di legna. Trattasi
all’evidenza di un accertamento di fatto, non censurabile in sede di

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meno dell’area medesima), al fine di accertare il dedotto possesso

legittimità se non sotto il profilo della motivazione, che però nella
specie deve ritenersi sufficiente ed adeguata, atteso che
l’utilizzazione del cortile da parte dei convenuti, odierni resistenti,
risulta circostanza accertata dal giudicante che integra un fatto
obiettivamente idoneo ad escludere che le controparti
ad escludendum.

nell’accertamento della Corte in ordine al godimento comune del
bene ad opera di entrambe le parti può ravvisarsi contraddizione in
termini, dovendosi ritenere la possibilità di un compossesso pro
indiviso situazione configurabile in tutti i casi in cui due o più

soggetti esercitino sul bene una signoria di fatto (Cass. n. 16914
del 2011). L’allegazione dei ricorrenti, secondo cui il possesso
sarebbe stato da loro esercitato in modo esclusivo, si scontra ed
appare pertanto smentita dalla ricostruzione dei fatti accolta dal
giudice di merito. La circostanza che poi gli attori, nel corso degli
anni, si siano opposti a certe utilizzazioni del bene non può
assurgere a indice e prova di un possesso esclusivo, una volta che
comunque risulti accertato che la controparte, pur adeguandosi a
tali proteste, ha comunque continuato a godere del bene e ad
utilizzarlo» (Cass. n. 14117 del 2012).
2.2. – L’art. 2909 cod. civ. pone la regola generale in base
alla quale «l’accertamento contenuto nella sentenza passata in
giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi
causa».
Orbene, nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato
esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio,
non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di
merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato (come nella specie)
si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza
impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere

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esercitassero su di esso un possesso

incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi
normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a
fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della
natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce
in un giudizio di mero fatto. Il suo accertamento, pertanto, non

la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio
del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico,
sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente
nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche,
attraverso la stabilità della decisione (Cass. sez. un. 13916 del
2006).
Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti (ovvero
aventi causa) abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico,
ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica
ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un
punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la
premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel
dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di
diritto accertato e risolto, avendo l’odierno successivo giudizio
abbia finalità analoghe a quelle che hanno costituito lo scopo ed il
petitum del primo (Cass. sez. un. 13916 del 2006, cit.; Cass. n.
24433 del 2013).
3. – Questa Corte, dunque, in accoglimento del ricorso cassa
l’impugnata sentenza, per rilievo del giudicato esterno formatosi
dopo la sua pubblicazione, con assorbimento dei restanti motivi, e
pronunciando nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c.
rigetta l’originario ricorso possessorio proposto da PROPERZI
GIANFRANCO e PROPERZI PIER ALBERTO.

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costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare

La particolarità della definizione della controversia, operata
assunta l’incidenza del giudicato esterno sopravvenuto al deposito
della sentenza di appello impugnata, determina la configurabilità di
giusti motivi onde addivenire alla integrale compensazione delle
spese tra le parti.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso possessorio.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda
sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 dicembre
2017.
Il Presidente
Dr. Vincenzo Mazzacane
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Il Giudice relatore
Dr. Ubaldo Bellini

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