Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4873 del 01/03/2010

Cassazione civile sez. II, 01/03/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 01/03/2010), n.4873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27921-2004 proposto da:

V.R., (OMISSIS) V.W. C.F.

(OMISSIS), V.G. e per essa le eredi

T.L. C.F. (OMISSIS) e T.M.R.

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

BORMIDA 4, 2009 presso lo studio dell’avvocato AMICI FRANCESCO, che

li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

A.M. C.F. (OMISSIS), T.A. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 72, presso lo studio dell’avvocato SIMONCINI ALDO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CASTELLI SAVERIO;

D.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA E. TAZZOLI 6, presso lo studio dell’avvocato GRISOLIA

GIORGIO, che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2161/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2009 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

V.W., V.G. e V.R. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dep. il 6 maggio 2004 della Corte di appello di Roma.

Hanno resistito con separati controricorsi T.A. e A. M., da un canto, e D.M. dall’altro.

Nel corso del giudizio l’avv. Francesco Amici, quale difensore tra l’altro anche di V.G., nelle more deceduta, dichiarava di costituirsi per le sue eredi T.L. e T.M.R..

L’avv. Amici, quale difensore dei ricorrenti, notificava atto di rinuncia al giudizio che veniva accettato soltanto da T.A. e A.M. con atto sottoscritto dai loro difensori.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Occorre considerare che: il ricorso per cassazione avverso la sentenza del 6 maggio 2004 è stato proposto in virtù di procura alle liti che, essendo stata rilasciata all’avv. Amici il 31 gennaio 1994, è priva evidentemente del requisito della specialità, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ., la procura deve essere esclusivamente finalizzata alla rappresentanza e difesa nel giudizio di legittimità;

l’atto di rinuncia è stato sottoscritto dal solo difensore, in forza delle procure alle liti del 31-1-1994, per quanto concerne V. W. e V.R. e in base alla procura rilasciata il 3-12- 2007 per quanto riguardava T.L. e T.M.R. – procura che peraltro non faceva alcun specifico riferimento al presente giudizio di legittimità.

Ne consegue che la rinuncia al giudizio sottoscritta dal solo difensore privo del mandato speciale a rinunziare al ricorso è affetta da invalidità. Pertanto, non potendo farsi luogo alla declaratoria di estinzione per rinuncia, che ha carattere pregiudiziale (S.U. Ord. 19514/2008), va dichiarata l’inammissibilità del ricorso che, secondo quanto si è già detto, è stato proposto in virtù di procura priva del carattere di specialità. Per quanto concerne le spese relative alla presente fase, possono compensarsi quelle concernenti il rapporto con gli intimati T.A. e A.M. in considerazione del comportamento processuale tenuto da questi ultimi che hanno accettato l’atto di rinuncia; vanno poste a carico dei ricorrenti in solido invece quelle sostenute dalla D. attesa la soccombenza dei predetti conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore della resistente D. delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010

 

 

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