Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4872 del 28/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4872 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

SENTENZA
sul ricorso 939-2008 proposto da:
BOLOGNINI LUIGIA — BLG LGU 47C58 C558A e CARPANI
ENRICO — CRP NCR 43R17 D112R elettivamente domiciliati in
ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio
dell’avvocato VAIANO DIEGO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SANTAMARIA BRUNO, come da procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
MARELLI DONATELLA, MARELLI DANIELE, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO 21, presso lo
studio dell’avvocato CARBONETTI FABRIZIO, in Roma, via G.
Antonelli n. 47, rappresentati e difesi dall’avvocato FACCHINI
FRANCESCO, come da procura speciale in calce al controricorso;
– controrkorrenti –

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Data pubblicazione: 28/02/2014

avverso la sentenza n. 3092/2006 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 20/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/11/2013 dal Consigliere Dott. Ippolisto Parziale;
uditi gli avvocati Alfonso Picone con delega dell’avv. Diego Vaiano e

udito il sostituto procuratore generale, RUSSO Libertino Alberto, che
conclude per l’inammissibilità del ricorso ex art. 372 cod. proc. civ. o
per il rigetto con condanna alle spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Così la sentenza impugnata riassume lo svolgimento del processo.
«Con atto di citazione notificato il 20.6.2000 i signori Donatella e Daniele
Marelli, proprietari di un terreno con retrostante fabbricato sito nel Comune di
Nibbiono, mapp.1010, convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Corno sezdist.ta Erba, i sigg. Luigia Bolognini ed Enrico Carpani, proprietari del
confinante terreno mapp. 914, esponendo che costoro avevano recentemente costruito
sul confine un fabbricato di due piani, senza l’osservanza delle distanze legali ed in
assenza di convenzioni con essi attori; ne chiedevano, quindi, la condanna alla
demolizione della parte di fabbricato realizzata in viola ione della normativa
vigente in materia di distanze. I convenuti si costituivano in giudizio e chiedevano il
ngetto dell’avversa domanda, eccependo l’infondatezza dell’assunto aftoreo, giacché
(essi sostenevano) erano stati proprio gli attori i primi a costruire una tettoia sul
confine, poi sostituita da un edificio ad uso box posto in aderenza con la tettoia
realizzata successivamente dai convenuti, previo sbancamento del terreno esistente
rispetto alla quota del cortile, anch’essa a sua volta sostituita con analoga
costruzione realizzata in aderenza. Disposta ed espletata (TU; con sentenza
pubblicata il 28.1.2004, l’adito Tribunale accoglieva la domanda dei signori
Mare/li, condannando i convenuti alla “demolizione della parte della costruzione
realizzata in sopraelevazione a quella preesistente e posta a confine con la proprietà
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Francesco Facchini, che si riportano agli atti e alle conclusioni assunte;

attorea a distanza inferiore da quella legale”, nonché alla rifusione delle spese di lite
e di (TU».
2. L’appello proposto dai signori Carpani-Bolognini veniva rigettato
dalla Corte di Milano.
La Corte territoriale osservava che «il fatto che la costruzione … attesa la

posto su un livello più elevato, ancorché sempre corrispondente al livello della strada
in quel punto) rispetto a quello del manufatto adibito ad attività artigianale del
quale costituisce pertinenza, non esclude certo che essa (oltre a non potersi
considerare “adiacente alla costruzione principale”, il che presupporrebbe che fosse
realizzata sullo stesso livello della costruzione principale) debba qualificarsi come
“sopraelevazione” del preesistente edificio, dovendo intendersi tale “qualsiasi
costruzione si eleva al di sopra della linea di gronda di un preesistente fabbricato”,
con conseguente aumento di volumetria (v. Cass-22895 104). Per tale ragione di
carattere assorbente, e quindi anche a prescindere dalle considerazioni svolte dagli
appellanti in ordine all’altezza ed al volume interni della contestata costruzione (a
confutazione dei rilievi svolti sul punto dal Tribunale, che trovano peraltro, allo
stato degli atti, pieno riscontro nella relazione del (TU, arch. Michele Arcuri
dep.2.11.02), la costruzione stessa avrebbe dovuto essere realizzata nel rispetto
delle distanze imposte in via generale dalle vigenti NTA del PEG di Nibbiono,
senza potersi avvalere delle disposizioni derogatorie (e quindi eccezionali e non
applicabili per analogia) dal 5° comma del relativo art. 19 (come modificato con la
delibera n.69 / 90 del Consiglio comunale)».
La Corte territoriale rileva ancora che solo in comparsa conclusionale,
per la prima volta, la parte appellante, sulla base della preesistenza di
edifici in aderenza, prospettava il «comportamento concludente di valore
negoziale» delle parti di «consentire la deroga alla norma del PRG», ai sensi
dell’art.19, 5° comma, NTA. Si trattava, secondo la Corte territoriale,
«di argomentazione nuova, e come tale inammissibile, ed oltretutto smentita dalla
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pendenza del terreno su cui è stata edificata, abbia accesso del tutto autonomo (e

documentnione acquisita agli atti, ove si consideri che nella richiesta di concessione

edili ia per la costruzione del box in questione (v. all. 7 alla rekkione del CTU)
gli stessi signori Cazpani-Bolognini avevano espressamente escluso una siffatta
convenzione».
3. Impugnano tale decisione i signori Carpani-Bolognini, formulando

intimati. I ricorrenti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi del ricorso.
1.1 — I ricorrenti deducono il seguente vizio «omessa, insufficiente e
contraddittoria motivnione circa un fatto controverso e decisivo per il giudkio ex
art. 360 c.p.c. n. 5) e/ o violckione o falsa applicazione di norme di diritto ex art.
360 c.p.c. n. 3)» con riguardo: a) all’asserita sopraelevazione, b) al
calcolo delle eccedenze in altezza e in superficie e c) alla qualificazione
dei manufatti come unica costruzione.
A) Quanto alla sopraelevazione rilevano che la Corte di appello non ha
tenuto conto della «impossibilità di considerare, quanto meno ai fini urbanistici
e delle distane legali, il box realivato dai sigg.ri Caipani – Bolognini quale unica
struttura con quella sottostante» in relazione alla (peculiarità dello stato dei
luoghi oggetto di causa e dei boxes realkati», posto che «l’area interessata
dall’intervento … è classificata nel PRG vigente quale zona residenale di
espansione (art. 2 L N. 1444168); tale area è posta supiù livelli, ogni livello è
servito da una via pubblica e costituisce un’autonoma quota +0,00». Inoltre, il
manufatto in questione doveva qualificarsi come «costruzione accessoria»,
consentita dalla delibera C.C. n. 69/90, intervenuta successivamente
all’art. 25 delle NTA del Comune di Nibionno, che ha modificato in
parte l’articolo suddetto, introducendo la possibilità di edificare a
confine costruzioni accessorie, purché non superino un’altezza interna
di 2,50 mt .
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nella sostanza tre motivi di ricorso. Resistono con controricorso gli

Il manufatto realizzato è accessibile unicamente dalla via Don Sturzo,
via sita al di sopra della via Montello, e quindi «rientra a pieno titolo fra
le costruzioni accessorie previste dalla delibera comunale»; inoltre, lo
stesso Comune «aveva valutato sussistenti i presupposti per l’applicazione della
delibera … perché, in caso contrario, avrebbe negato l’intervento richiamando la

esclusivamente da via Montello (destinazione artigianale), con piano stradale di
livello +0,00, è del tutto autonomo da quello, successivamente realizzato, accessibile
unicamente da via Don Sturo, livello stradale +0,00 adibito ad autorimessa».
A giudizio dei ricorrenti «non può ritenersi sussistente una sopraelevazione,
posto che i due distinti manufatti godono di distinti accessi e che non esiste alcun
collegamento tra le due costruzioni».
Ai fini dell’art. 366 bis cod. proc. civ., i ricorrenti deducono quanto
segue.
1) «Voglia la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c.,
accertare e/ o dichiarare se si sia verificato il difetto e I o l’insufficienza e/ o la
contraddittorietà di motivazione in ordine alla configurabilità nel caso di specie di
una sopraelevazione (con riguardo all’opera realizzata dagli odierni ricorrenti),
fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonché la omessa motivazione circa la
mancanza di rilevanza da parte della Corte di Appello dello stato dei luoghi
(conformazione mod’ologica su diversi livelli dei medesimi), fatto anch’esso
controverso e decisivo per il giudizio. Riformare quindi la sentenza impugnata
poiché viziata nella formazione del giudizio su un decisivo fatto di causa e/ o per
errata interpretazione del fatto stesso al fine di accertare che il manufatto contestato
non costituisce sopraelevazione.
2) Voglia altresì la Suprema Corte di Cassazione, accertare se si sia verificata la
violazione o falsa applicazione delle N.T.A. Comunali e/ o della Delibera C.C. n.
n. 60/90 e, quindi, la non confiqurabilità del fatto sopraelevazione, nonché
dichiarare l’applicabilità della normativa regolamentare dell’Ente Locale
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disposizione delle norme tecniche di attuaone. Infatti, il manufatto accessibile

richiamata che disciplina la fattispecie relativa alle costruzioni accessone e, così,
riformare la sentenza impugnata poiché viziata per violazione o falsa applicazione
di norme di diritto e/ o per errata interpretazione del fatto stesso».
B) Quanto alle eccedenti altezza dell’autorimessa e superficie destinata
a box auto, rilevano i ricorrenti che «ove fossero stati ultimati i lavori di

essere non superiore a mt. 2,50, pertanto pienamente conforme a quanto prescritto
dal dettato dell’art. 19 delle NTA del Comune di Nibionno». Quanto poi
all’affermata in sentenza eccedenza della superficie destinata a box
auto (mt. 199,26) rispetto a quella ammissibile di mt. 111,90, l’errore
consisteva nell’aver considerato i due manufatti come unica
costruzione, posto che se considerati separatamente, le rispettive
superfici (mq. 87,36 della già esistente un’autorimessa e mq. 110,72 per
il soprastante box) sarebbero risultati conformi al piano regolatore.
Viene formulato il seguente quesito di diritto: «voglia la Suprema Corte di
Cassazione, ai sensi dell’art. 366 – bis c.p.c., accertare e dichiarare se nel caso di
specie sia riscontrabile l’inesistenza e I o insufficienza di motivazione su un fatto
decisivo per il giudizio ex art 360 cp.c. n.5 (esatto calcolo delle altezze interne e
supedicie dell’autorimessa e del box auto, nonché la mancata motivazione circa la
non considerazione da pance del Giudice di secondo grado della non ancora avvenuta
posa del pavimento, elementi indispensabili ai fini della verifica del rispetto della
normativa di cui agli artt. 19 e 25 delle NTA comunali e, quindi, della legittimità
dei manufatti) e, di conseguenza, riformare la sentenza impugnata al fine di
determinare l’altezza interna effettiva tenuto conto che i lavori devono ancora essere
ultimati con la posa del pavimento e, quindi, determinare l’altezza del manufatto
comprensiva del pavimento, nonché la supedicie della sola area in contestazione ed
oggetto della domanda di demolizione».
C) Quanto, infine, all’errata considerazione del box quale unica
costruzione rispetto al sottostante locale, i ricorrenti lamentano «omessa
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rifinitura del sottofondo e di posa dei pavimenti, l’altezza interna sarebbe risultata

e/ o insufficiente motivazione in ordine all’esistenza di una convenzione tacita tra
proprietari confinanti, nonché erronea interpretazione dell’art. 25 delle NTA
comunali». Rilevano che la norma in questione permette di costruire in
aderenza ove esista già una costruzione, o se esiste una convenzione
tra proprietari confinanti. Esistevano entrambi tali presupposti di

applicazione della norma, posto che è pacifica l’esistenza sul confine
dell’autorimessa dei resistenti e la convenzione può ritenersi intercorsa
per effetto della precedente costruzione in aderenza.
Vengono formulari i seguenti quesiti: :1) «Voglia la Suprema Corte di
Cassazione, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., accertare e I o dichiarare se si sia
verificata la mancanza e I o insufficienza di motivazione in ordine alla esistenza di
convenzione tacita tra proprietari confinanti (Corte Appello Milano, Se I, n.
2170/05), di conseguenza riformare la sentenza impugnata con il presente ricorso e
dichiarare l’applicabilità dell’art. 25 delle NTA. del Comune di Nibionno.
2) Voglia altresì la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 366 — bis
cp.c., (ove ritenesse sussistente l’elemento della sopraelevazione) accertare e/ o
dichiarare se si sia verificata la violazione o falsa applicazione di norme di diritto
(art. 25 delle NTA del Comune di Nibionno), di conseguenza riformare la
sentenza impugnata con il presente ricorso poiché assunta in violazione e/ o falsa
applicazione di norme di legge».
2. Il ricorso è infondato quanto al primo motivo, restando assorbiti gli
altri.
Quanto al primo motivo (sub A) circa la qualificazione del garage
come sopraelevazione, i ricorrenti in estrema sintesi deducono che lo
stesso si collocava, al pari della costruzione sottostante, al piano di
campagna anche se con riferimento ad una diversa strada di accesso.
La censura è infondata, posto che correttamente la Corte territoriale ha
dato esclusivo rilievo alla avvenuta sopraelevazione, che consiste nella
costruzione di uno o più piani ovvero di nuove fabbriche sull’ultimo
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A

piano dell’edificio. Tale nuova costruzione è chiaramente individuabile
rispetto all’edificio preesistente, al sedime ed alle strutture dello stesso
ed è sufficiente a rendere applicabile la normativa al riguardo, non
potendosi attribuire alcun rilievo all’esistenza di un accesso autonomo
rispetto a quello dell’edificio sopraelevato e posto a quota diversa (vedi

Risulta assorbita la seconda censura (sub B) relativa all’eccedenza
dell’autorimessa rispetto all’altezza e superficie consentita per la
realizzazione di garage al confine, atteso che, secondo la
prospettazione, a seguito della rifinitura l’altezza interna sarebbe
risultata non superiore a mt 2,50 (m. 270) e che ai fini della superficie
(199,26 mq anziché 111,90) andavano considerate le superfici
complessive anche se realizzate su due livelli differenti. Al riguardo, la
sentenza impugnata ha correttamente ritenuto assorbente all’esame
dell’altezza e superficie del garage la considerazione che la
sopraelevazione di una costruzione esistente, con gronda a quota 6,56
rispetto al sedime della costruzione originaria, non poteva integrare la
fattispecie di un’autorimessa fuori terra pertinenza di un edificio che ne
fosse privo, di cui era consentita la costruzione al confine dei lotti
privati o adiacenti alla costruzione principale.
Anche in questa sede non può che giungersi alla medesima
conclusione.
Ad identica conclusione, infine, deve giungersi anche per la terza
censura (sub C), che risulta anche inammissibile. Si tratta della censura
relativa alla considerazione del box quale unica costruzione rispetto al
sottostante locale e in ordine ad una convenzione tacita tra i
confinanti, atteso che, sempre secondo la prospettazione dei ricorrenti,
era pacifica la esistenza sul confine dell’autorimessa dei resistenti e che
il consenso alla originaria costruzione in aderenza ad essa era
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al riguardo anche Cass. 2011 n. 74).

sintomatico del consenso a costruire sul confine la sopraelevazione.
Occorre osservare al riguardo che la questione è stata ritenuta
inammissibile per novità dalla sentenza impugnata, perché formulata
per la prima volta nella comparsa conclusionale, ed il rilievo non è
stato oggetto di specifica censura. In ogni caso la censura resta

3. Le spese seguono la soccombenza.
P.T.M.
La Corte rigetta il primo motivo, assorbiti gli altri. Condanna la parte
ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 3.500,00
(tremilacinquecento) euro per compensi e 200,00 (duecento) euro per
spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 12 novembre 2013
L’ESTENSO

IL PREI ,VirNTE

assorbita dal rigetto del primo motivo.

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