Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4872 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 107 del Ruolo Generale degli affari civili

dell’anno 2010 di:

SOC. COOPERATIVA TRE CERVI, in persona del presidente del consiglio

di amministrazione p.t., elettivamente domiciliato in Roma alla Via

Mondragone n. 10, presso l’avv. Mastrangeli Franco, che, unitamente e

disgiuntamente con l’avv. Mauro Padroni, rappresenta e difende la

società, per procura in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

R.G., R.F., R.S., R.

M.L., R.G., RE.GI., R.

S., R.M., RE.GI., R.

L., RE.MA., R.A., tutti elettivamente

domiciliati in Roma alla Via Lutezia n. 8, presso gli avv.ti Antonio

Campagnola, cassazionista, e De Vito Vito, che li rappresentano e

difendono per procura in calce al controricorso con ricorso

incidentale.

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

nonchè

COMUNE DI CERVETERI, in persona del sindaco p.t., autorizzato a stare

in giudizio con Delib. G.M. 1 dicembre 2009, n.ri 204 e Delib. G.M.

n. 3 del 2010 ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Lucrezio

Caro n. 38, presso l’avv. Giuseppe Lo Mastro che, con l’avv. Dimitri

Goggiamani, lo rappresenta e difende, per procura in calce al

controricorso notificato il 3 marzo 2010 e per procura a margine del

controricorso con ricorso incidentale notificato il 28 gennaio 2010.

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, prima sez. civ.,

n. 3448/09 del 16 giugno – 14 settembre 2009.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione dell’8 settembre 2009, redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. dal giudice designato dal presidente della sezione: “FATTO: Con sentenza n. 3448 del 14 settembre 2009, la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento degli appelli delle parti e in riforma della sentenza di primo grado, condannava in solido il Comune di Cerveteri e la s.c. a r.l Tre Cervi a pagare ai R. meglio individuati in epigrafe Euro 956.176,46, con gli interessi legali sulla somma di Euro 556.725,74 annualmente rivalutata dal 1990, a titolo di risarcimento del danno per l’occupazione e trasformazione illecita di un suolo degli appellati, destinato ad edilizia residenziale pubblica, sul quale la cooperativa aveva realizzato un fabbricato destinato ai soci, su concessione edilizia del comune, essendosi immessa in possesso dell’area oltre tre mesi dopo la autorizzazione del comune stesso, disponendo inoltre sulle spese del primo grado di causa e condannando a quelle del processo di appello l’ente locale e la cooperativa.

Qualificati edificabili i suoli oggetto di espropriazione, perchè ricadenti nel sub comparto di edilizia residenziale pubblica già alla data d’inizio dell’occupazione (1990), circostanza non impugnata con l’appello da nessuna parte, la Corte di merito ha, in accoglimento del gravame della Cooperativa Tre Cervi e dei danneggiati, ritenuto legittimati passivi in solido nell’azione di risarcimento l’autore materiale dell’occupazione e trasformazione, cioè la società già condannata in primo grado e l’ente locale che, autorizzata la cooperativa a immettersi in possesso dei suoli, non aveva poi concluso la procedura ablativa nei termini di legge.

Sui gravami della società cooperativa e dei R. in ordine alla determinazione del valore venale dei suoli trasformati, la Corte ha rilevato, in base a quattro elaborati del c.t.u. nominato in primo grado che avevano tutti fatto riferimento al valore a mc. di edificabilità astratta e di quanto realmente edificato, con criterio non impugnato con il gravame di merito, che la cubatura nel primo elaborato utilizzato dal tribunale era stata fissata in mc. 7.218; la Corte ha ritenuto non corretto tale computo e si è invece rifatta alla volumetria indicata dal c.t.u. nel secondo elaborato di me.

9.208 concretamente realizzabili nelle aree, pervenendo ad una valutazione delle aree desunta poi da un terzo elaborato che, con il criterio sintetico comparativo, era giunto ad un valore di L..

117.069 a mc, che la sentenza impugnata faceva proprio, ritenendo incongrue le valutazioni prospettate dai consulenti di parte della cooperativa e dei danneggiati R. e giungendo alla determinazione della somma liquidata in sentenza, come sopra precisata. Respinta la domanda di manleva della cooperativa verso l’ente locale, essendosi esclusa ogni garanzia del secondo rispetto alla prima nella convenzione concessoria, la Corte ha rigettato anche la stessa come istanza di rivalsa, infondata in assenza di qualsiasi pagamento ad opera dell’istante società ai danneggiati R. da dover restituire alla stessa ad opera del comune. Con il richiamato ricorso principale, la cooperativa Tre Cervi ha censurato la citata sentenza della Corte d’appello di Roma per due motivi: a) violazione degli artt. 2043 e 2055 c.c. e dei principi sulla occupazione appropriativa e insufficiente motivazione sull’affermata legittimazione passiva di essa e sulla responsabilità solidale con l’ente locale, per essere stata la ricorrente autrice materiale dell’occupazione autorizzata dall’ente locale, che l’aveva immessa nel possesso dei fondi per l’attuazione d’un programma di edilizia residenziale da esso approvato, accettando la fideiussione a garanzia del diritto di superficie poi pagato allo stesso comune di Cerveteri sulle aree che esso avrebbe dovuto acquisire con l’espropriazione mai posta in essere. Di scarso rilievo appare il richiamo della decisione impugnata a S.U. n. 24397/07, relativa alla responsabilità degli autori materiali delle occupazioni per essere la decisione relativa a un caso speciale deciso nel merito dal T.S.A.P.; b) violazione dell’art. 360, n. 5 e omessa pronuncia sulla domanda di manleva, per essere la cooperativa esente da responsabilità nella produzione del danno ai R..

Il Comune di Cerveteri propone ricorso incidentale di tre motivi: a) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e dei principi in tema di responsabilità solidale, anche per omessa motivazione in ordine alla valutazione del comportamento sopravvenuto della cooperativa che, trasformando le aree che esso ente locale le aveva autorizzato a occupare, nella consapevolezza della impossibilità della prosecuzione della procedura espropriativa, essendo i terreni allodiali, come accertato con decreto del commissario per la liquidazione degli usi civici, aveva da sola determinato il danno ingiusto; b) violazione di norme e principi sulla determinazione del valore di mercato dei suoli occupati e omessa e insufficiente motivazione su tale punto decisivo della controversia, per non aver tenuto conto, nel liquidare il valore dei terreni, della concreta destinazione urbanistica a edilizia popolare di essi, e avere liquidato il danno in base ad una potenzialità edificatoria in cubatura diversa da quella rilevata in primo grado, pervenendo ad una valutazione con metodo sintetico, i cui valori di comparazione erano inutilizzabili, perchè relativi ad aree con destinazione urbanistica diversa, oltre tutto ricavati da una relazione peritale diversa da quella usata in primo grado, aumentando, in base a valori accertati in sede tributaria, quelli del primo grado, in danno dei due condannati al risarcimento; c) violazione del giudicato interno per avere modificato la valutazione di primo grado, tenendo conto di una volumetria realizzabile, diversa da quella considerata in primo grado dalla relazione del c.t.u. che, come detto, si riferiva ad una cubatura minore di quella poi affermata in appello, in base ad una cubatura costruibile sulle aree maggiore, come prevista nei piani urbanistici comunali solo successivamente alla data della occupazione stessa.

Il ricorso incidentale dei R. lamenta violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 1 e insufficiente motivazione della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere determinato in una somma maggiore il valore unitario dell’area danneggiata con la trasformazione, non avendo motivato la mancata applicazione del valore relativo ad altra superficie immediatamente edificabile e non diversa, per tale profilo, da quella oggetto di trasformazione.

DIRITTO Il primo motivo di ricorso principale è manifestamente infondato in quanto, anche a non tener conto del principio esattamente enunciato dalla Corte di merito, della sussistenza della responsabilità per i danni da occupazione per pubblica utilità da parte dell’autore materiale di essa (S.U. n. 24397/07), comunque dei danni prodotti con le occupazioni per edilizia residenziale rispondono insieme il comune delegante e il concessionario delegato (Cass. 18612/08) e, nel caso, il comune ha immesso nel possesso dei suoli la cooperativa e non può affermare che vi è per esso la esimente del carattere allodiale non provato delle aree stesse, dopo che, con il suo comportamento, ha di fatto autorizzato i comportamenti materialmente lesivi posti in essere dalla società. Il secondo motivo dello stesso ricorso è inammissibile, perchè contraddittorio, invocando la motivazione insufficiente o mancante e contestualmente una omessa pronuncia, con intrinseca contraddittorietà delle doglianze tra loro incompatibili, non potendo essere scarsamente motivata una decisione che non vi è (Cass. n. 27387/05 e 26598/09) e che nel caso in fatto comunque esiste alle pagg. 17 e 18 della sentenza che, relativamente alla domanda di manleva, la respinge, in mancanza di garanzia concordata tra comune e cooperativa e la ritiene da rigettare anche come rivalsa, non essendosi avuto ancora alcun esborso dalla cooperativa ricorrente.

In ordine al ricorso incidentale del Comune di Cerveteri, il capo a) dei motivi di ricorso dell’ente locale, anche a non ritenerlo inammissibile per le stesse ragioni indicate nel secondo motivo del ricorso principale, è manifestamente infondato, deducendo esso stesso che il ricorrente ha immesso in possesso nei suoli poi trasformati la cooperativa, in tal modo l’ente locale concorrendo nell’illecito (cfr. pure i motivi del rigetto del capo a del ricorso principale); in ordine al secondo motivo di ricorso dell’ente locale (capo b) sulla valutazione dei suoli operata dalla Corte d’appello su gravame delle altre due parti in causa, il motivo di ricorso può qualificarsi inammissibile, non solo perchè propone questioni mai prospettate nel merito e per la prima volta dedotte in sede di legittimità (nessun gravame aveva proposto in appello il comune), ma anche perchè conclusivamente richiede un giudizio di merito a questa Corte per sostituire quello d’appello, con accertamento anche di fatti nuovi di cui non è cenno nella sentenza che è precluso in sede di legittimità (Cass. n. 55 del 2009).

Infine l’eccezione di giudicato interno, di cui al terzo motivo (capo c) del ricorso incidentale dell’ente locale, è manifestamente infondata, perchè l’impugnazione delle altre due parti con l’appello sul valore venale determinato in primo grado, senza contestare il metodo fondato sulle volumetrie edificabili, coinvolge certamente anche questo profilo dell’accertamento, rendendo quindi non definitiva la seconda relazione del c.t.u. che faceva riferimento a una volumetria minore di quella poi ritenuta esatta in secondo grado.

Altrettanto è a dire in ordine al ricorso incidentale dei R., inammissibile per la richiesta in questa sede di una nuova valutazione delle aree, con un incomprensibile riferimento ad un preteso e misterioso motivo attinente alla giurisdizione (art. 360 c.p.c., n. 1) e ad una insufficiente motivazione assolutamente inesistente, avendo la sentenza dedicato le pag. da 14 a 17 alla determinazione del valore venale delle aree occupate, rendendo conto di tutte le censure proposte con l’appello.

Pertanto opina il relatore che tutti i ricorsi proposti sono nei loro motivi o manifestamente infondati o inammissibili e chiede che il presidente della sezione fissi l’adunanza in camera di consiglio per la decisione ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 1 e 5”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Premesso che i vari ricorsi proposti sono stati iscritti con un solo numero di registro generale e considerati in quella sede come riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., il collegio, esaminati i ricorsi, la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta, con le precisazioni che seguono.

Il ricorso principale della cooperativa Tre Cervi, divenuta titolare del diritto di superficie sulle aree oggetto di causa, venne notificato al Comune di Cerveteri il 14-15 dicembre 2009 e ai R., titolari della superficie illecitamente acquisita nella procedura espropriativa, in data 16 dicembre 2009; l’ente locale, che ha acquisito la proprietà dei terreni per la loro trasformazione, ha proposto ricorso incidentale contro la Cooperativa e avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 14 settembre 2009, con controricorso notificato il 28 gennaio 2010, mentre i R. hanno notificato le loro difese e la loro impugnativa incidentale il 5 febbraio 2010. Entrambi gli indicati ricorsi incidentali devono ritenersi preclusi perchè tardivi, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., risultando notificati oltre i termini di cui a tale norma, mentre quello principale della Cooperativa deve rigettarsi perchè in parte infondato e in parte inammissibile, come risulta dalla relazione.

Dei ricorsi considerati unitariamente con l’iscrizione a ruolo, va rigettato il principale perchè manifestamente infondato e vanno dichiarati inammissibili gli incidentali; le spese del giudizio di cassazione devono interamente compensarsi tra le parti per la loro reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte sui ricorsi riuniti, rigetta quello principale della cooperativa Tre Cervi e dichiara inammissibili quelli incidentali;

compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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