Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4872 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 24/02/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 24/02/2020), n.4872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22629-2018 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ADIGE 53,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANO DI PASQUALE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO ARNONE;

– ricorrente –

contro

CONSERVE ITALIA AGRICOLA S.C.A.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CLAUDIO MONTEVERDI 20, presso lo studio dell’avvocato VALERIA

AMATIELLO, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO MAZZANTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 457/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 24/05/2018 R.G.N. 133/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/10/2019 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FRANCESCO ARNONE;

udito l’Avvocato MASSIMO MAZZANTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L.M. riassumeva il giudizio avanti alla Corte di appello di Bologna, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 24269 del 2016, con la quale era stato accolto il ricorso del predetto, dirigente della Società Cooperativa Agricola Conserve Italia, soltanto con riguardo alla disposta regolazione delle spese, effettuata senza alcuna considerazione del valore della respinta domanda riconvenzionale.

2. In sede di giudizio rescissorio, premesso il formarsi del giudicato interno su ogni diversa questione precedentemente dibattuta, la Corte territoriale, quale giudice del rinvio, dichiarava estinto il giudizio, osservando che non era stato dimostrato che un procedimento notificatorio del ricorso in riassunzione fosse stato anche solo iniziato e portato a termine in un termine ragionevolmente successivo (ancorchè eventualmente nullo) con riferimento alla prima udienza del 6.7.2017.

3. Di tale decisione domanda la cassazione il L., affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la società cooperativa.

4. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, viene dedotta violazione dell’art. 156 c.p.c., art. 160 c.p.c., art. 152 c.p.c., comma 2, artt. 291,421,164 e 435 c.p.c., richiamandosi, per similitudine della situazione processuale esaminata, decisione di questa Corte n. 26370 del 7.11.2017, nonchè Cass. 2621/2017, che si è espressa in termini di nullità e non già di inesistenza della complessa fattispecie della vocatio in ius in ipotesi di omessa o giuridicamente inesistente notificazione e di tendenziale applicazione dei principi generali di conservazione degli atti processuali (nella specie della editio actionis), di economia dei giudizi e di strumentalità del processo.

2. Con il secondo motivo, ci si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, art. 152 c.p.c., comma 2, art. 159 c.p.c., art. 162 c.p.c., comma 1, artt. 291,421,164,435 c.p.c., evidenziandosi che l’estinzione del processo conseguente alla sua improcedibilità era stata pronunciata non per il superamento dei termini di cui all’art. 392 c.p.c. nel proporre il giudizio di rinvio, ma per essere risultata la mancata notifica del ricorso in riassunzione tempestivamente depositato e del conseguente decreto al convenuto, in ragione della notifica effettuata nel domicilio eletto nell’atto di controricorso in Corte di Cassazione, non coincidente con quello effettivo. Si assume che la sentenza delle S.U. del 2008 sia stata disattesa da altra successiva delle S. U. n. 5700 del 12.3.2014 e da Cass. lav. 1483/2015, la quale ha posto richiamo, a sua volta, ad ulteriori pronunce della S. C. che hanno evidenziato la necessità di bilanciamento del principio della ragionevole durata dal processo con altri diritti ugualmente degni e meritevoli di tutela.

2.1. Ad onta degli arresti giurisprudenziali richiamati dallo stesso ricorrente, secondo quest’ultimo l’allungamento significativo dei tempi per il completamento del procedimento notificatorio, idoneo a vanificare il principio costituzionale della ragionevole durata, dovrebbe essere solo quello che eccede il limite di risarcibilità fissato dal legislatore per la durata congrua del termine del giusto processo ex L. n. 89 del 2001, prima della cui scadenza nulla potrebbe condurre alla declaratoria di improcedibilità del processo, che genera l’estinzione dello stesso. Assume che l’improcedibilità è una sanzione che non è suscettibile di applicazione analogica e che un principio per quanto costituzionalizzato non possa superare la mancanza di una previsione di tal genere per ritardo nella notifica del ricorso, aggiungendo che neanche costituisce argomento di supporto alla tesi sostenuta dalla Corte d’appello di Bologna la giusta aspirazione dell’appellato al consolidamento della propria posizione processuale, come nel caso anche di opposizione a decreto ingiuntivo. Ritiene erronea l’affermazione che una mera astrazione, quale la ragionevole attesa del consolidamento della situazione processuale dell’appellato, non sia di ostacolo alla possibilità di controbilanciare, ponendoli sullo stesso piano, gli interessi della parte appellante. Peraltro, nella specie, la Corte di Bologna, dopo avere concesso il rinvio ex art. 291 c.p.c., ha negato la possibilità della sua applicazione, con una revoca di quell’ordinanza per la concessione della quale non era stata richiesta alcuna prova.

3. Con il terzo motivo, sono ascritte alla decisione impugnata violazione e falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., u.c., artt. 435 e 421 c.p.c., in relazione all’art. 164 c.p.c., assumendosi che, nella memoria prodotta nel termine fissato del 4.4.2018, la controricorrente ebbe a depositare copia del controricorso di Conserve Italia riferita al precedente giudizio di cassazione, nella quale figurava quale indirizzo p.e.c. della domiciliataria, avv. Valeria Amatiello, un indirizzo diverso da quello poi rilevato, e che, scaduti già i 25 gg. previsti, per non incorrere nella sanzione della improcedibilità, era stato rilevato dagli appositi elenchi INI PEC differente indirizzo p.e.c., ove era stato subito notificato il ricorso unitamente al nuovo decreto di fissazione dell’udienza, adempimento quest’ultimo, a differenza del precedente, andato a buon fine.

4. Con il quarto motivo, si lamenta violazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2, per omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, invocandosi quale errore scusabile quello di avere rilevato l’indirizzo p.e.c. da atto ufficiale quale il controricorso avanti la S.C., ed osservandosi che doveva considerarsi contraddittorio il comportamento della Corte d’appello che prima aveva concesso il rinvio per la notifica e poi aveva introitato la causa per la decisione ed emesso l’ordinanza dell’11.1.2018, con la quale era richiesto all’appellante di fornire la prova di una qualunque notifica anche nulla. L’omesso esame di tale fatto decisivo, che la Corte d’appello doveva ritenere, a dire del ricorrente, non imputabile al predetto, quand’anche si volessero equiparare i termini di cui all’art. 435 c.p.c. alla disciplina dell’art. 153 c.p.c., doveva indurre la Corte d’appello a conseguenze quali quelle assunte nella decisione di questa Corte n. 26370/17 cit. Sempre quale quarto motivo, si assume l’erronea applicazione del contenuto dell’art. 307 c.p.c.

5. Va premesso che l’orientamento consolidatosi di questa S. C. in tema di improcedibilità del giudizio di gravame è nel senso di ritenere non consentito al giudice di assegnare, in caso di mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, un termine per provvedervi, ledendo tale omissione la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l’instaurazione del contraddittorio (cfr. da, ultimo Cass. 14.3.218 n. 6159, Cass. 3.7.2018 n. 17368, Cass. 28.9.2016 n. 19191, Cass. 9.9. 2013 n. 20613, tutte sulla scia di Cass. s. u. 30.7.2008 n. 20604, che valorizza, per l’enunciazione del principio, la necessità di interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., comma 2).

6. Sulla base di tali premesse, di carattere generale, e, con riguardo specificamente alle censure prospettate con il primo motivo, deve osservarsi che la prima delle decisioni richiamate, emessa da questa Corte il 7.11.2017 n. 26370, risente della specificità della situazione esaminata che aveva indotto a ritenere che “l’accoglimento dell’eccezione d’improcedibilità per inesistenza della prima notifica, da parte dello stesso Collegio che aveva concesso il termine di rinotifica, invera una contraddittorietà della motivazione, insanabile per via interpretativa”.

6.1. D’altronde proprio le argomentazioni sviluppate dalla Corte in tale pronunzia consentono di ritenere conforme ai principi generali richiamati la decisione qui impugnata, posto che la motivazione precisa, rispetto all’atto di notifica, che “avendo la Corte territoriale già provveduto alla sua sanatoria ex tunc, col nuovo termine per la rinnovazione della notifica, la cui concessione sarebbe stata inammissibile qualora l’atto fosse stato affetto da vizio d’inesistenza”, lo stesso erroneamente era stato dichiarato improcedibile, ritenendo necessaria la qualificazione come sanatoria implicita dell’assegnazione di nuovo termine concessa dalla Corte territoriale, per potere addivenire alle conclusioni assunte.

6.2. Diversamente, la seconda decisione di legittimità richiamata (Cass. 2621/2017) si riferisce al giudizio di primo grado, in coerenza con quanto stabilito, in particolare da Cass. 27.1.2015 n. 1483 e, negli stessi termini, da ultimo, oltre che da Cass. 6159/2018 cit., anche Cass. 14.3.2019 n. 7350, riferita sempre ad improcedibilità del ricorso di primo grado.

7. Quanto al secondo motivo, va rilevato che la pronuncia n. 5700/2014, richiamata dal ricorrente a sostegno della propria tesi, ha affermato che la L. n. 89 del 2001, che disciplina il procedimento per il conseguimento dell’equo indennizzo da durata irragionevole del processo, non contiene una previsione legale tipica che sanzioni con il divieto di accesso alla giurisdizione la omessa notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della udienza e che nessuna norma di legge, dunque, attribuisce natura perentoria al termine indicato nel decreto di comparizione per la notifica dello stesso e del ricorso introduttivo del procedimento di equa riparazione.

7.1. Sul punto è sufficiente in questa sede il richiamo a quanto già affermato da questa Corte con sentenza n. 6159/18 cit., secondo cui “Non si può desumere un diverso orientamento nè da Cass. S.U. n. 5700 del 2014, che in materia di procedimenti ex L. n. 89 del 2001 ha escluso la perentorietà del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, nè da Cass. n. 1483 del 2015 e Cass. n. 2621 del 2017, che hanno ammesso la concessione di un nuovo termine (perentorio) per la rinnovazione della notifica nel caso di omessa o inesistente notificazione del ricorso introduttivo del giudizio ex artt. 414 c.p.c. e ss.: trattasi di arresti che concernono la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo (o unico) grado, il quale, a differenza dei casi esaminati dalle Sezioni Unite, non presuppongono la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso (cosi, in termini, Cass. S.U. n. 5700 del 2014). In particolare, poi, il processo del lavoro di primo grado (a cui può senz’altro assimilarsi la fase sommaria del procedimento di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48) è strutturalmente diverso rispetto a quello di appello ed all’opposizione a decreto ingiuntivo, aventi natura impugnatoria a struttura bifasica, in quanto in esso la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l’instaurazione del contraddittorio e si configura come una fase caratterizzata da autonomia formale e strutturale rispetto a quella precedente, di proposizione della domanda, che si esaurisce nel deposito del ricorso” (cfr., in tali termini, Cass. 6159/2018 cit.). Tali affermazioni vanno integralmente condivise, non ravvisandosi valide ragioni per discostarsene.

7.3. La pronuncia di legittimità 1483/2015, pure richiamata dal ricorrente, ha enunciato il principio secondo cui, nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell’udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica. E’stato evidenziato, con richiamo ai principi processuali contenuti nell’art. 159 c.p.c. e nell’art. 162 c.p.c. ed ai principi generali di conservazione degli atti processuali, di economia dei giudizi e di strumentalità del processo, come “la notificazione alla controparte costituisca un tassello dell’unitaria e composita fattispecie della vocatio in ius originata dal deposito del ricorso, seguita dall’emanazione del decreto di fissazione dell’udienza e dalla sua conoscenza, culminata nel procedimento notificatorio, per cui l’omessa o giuridicamente inesistente notificazione determina la nullità e non l’inesistenza della complessa fattispecie della vocatio in ius, con conseguente possibilità per il giudice di rinnovarla, emanando un nuovo decreto di fissazione dell’udienza ed assegnando un termine perentorio per la notifica. Questo principio, risulta, tuttavia, affermato solo in relazione alla necessità di consentire la rinnovazione di notifica del ricorso di primo grado.

7.4. Cass. 2621/17 ed anche Cass. 27.2.2018 n. 4562 hanno escluso l’improcedibilità dell’appello solo per l’inosservanza, in sede di notifica del relativo ricorso, del termine dilatorio a comparire previsto dall’art. 435 c.p.c., comma 3 osservando come la questione in rassegna sia già stata scrutinata da questa Corte in numerosi recenti arresti, tra i quali Cass. 08/03/2017 n. 5880, Cass. 29/12/2016 n. 27395, Cass. 10/10/2016 n. 20335, Cass. 28/08/2013 n. 19818, cui è stata data continuità, che hanno, a loro volta, affermato il principio enunciato.

7.5 E’ vero, dunque, che quello dell’art. 435 c.p.c., comma 3, è stato ritenuto termine perentorio, ma ciò non autorizza conclusioni anche in relazione alla improcedibilità di un ricorso in appello la cui notifica non abbia garantito il rispetto di tale termine (cfr. Cass. 4562/2018), e tale ultima sentenza non manca di rimarcare la differenza con l’ipotesi esaminata da Cass. s. u. del 2008, che riguardava la rinnovazione, non ammessa, di notifica inesistente e non di notifica nulla come quella che aveva omesso il rispetto del termine di cui all’art. 435 c.p.c..

8. Con riferimento al terzo ed al quarto motivo, che vanno trattati congiuntamente per l’evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l’oggetto, è sufficiente considerare come risulti da questa Corte anche evidenziato che il rinvio di ufficio dell’udienza di discussione, che, a mente della consolidata, condivisibile giurisprudenza di legittimità, osta al rilievo di preclusioni e decadenze in danno delle parti, è quello disposto prima della data fissata per la discussione e prima che l’udienza stessa sia aperta, seppure senza svolgimento di una concreta attività processuale, dovendosi ravvisare in tale prima ipotesi una sostanziale revoca del precedente provvedimento di fissazione (cfr. Cass. 22.1.2015 n. 1175, con richiamo, tra le altre, Cass. 20 giugno 2007 n. 14288, Cass. 3 marzo 2003 n. 3126, Cass. 27 maggio 2000 n. 7013, Cass. 6 novembre 1999 n. 12388).

8.1. In particolare, è stato osservato che il rinvio di ufficio – per operare con gli effetti auspicati dal ricorrente – doveva essere espressamente ed in modo chiaro disposto prima della udienza fissata, occorrendo che quest’ultima non fosse stata tenuta, ed implicitamente è stato ritenuto che la natura e gli effetti di un rinvio dell’udienza di trattazione disposto d’ufficio prima della stessa sono diversi da quelli attribuibili ad un rinvio che sia deliberato nel corso della stessa, rispetto al quale la parte che non vi abbia già provveduto si attivi autonomamente per notificare il gravame ed il provvedimento di fissazione della nuova udienza di rinvio. E’ onere del notificante, prima di procedere alla notifica, quello di verificare il domicilio effettivo od eletto del procuratore costituito o domiciliatario, essendo tale verifica di agevole esecuzione per via informatica o telematica e tale da non incidere in senso pregiudizievole quanto ai termini di impugnazione, aggiungendosi che, una volta effettuato tale controllo, nel caso di esito negativo della notifica richiesta in detti luoghi non imputabile al notificante, il procedimento notificatorio può essere riattivato e concluso, anche dopo il decorso dei relativi termini, mediante istanza al giudice ad quem di fissazione di un termine perentorio per completare la notifica (cfr., s. u. Cass. 3818/2009).

8.2. Soltanto quest’ultimo principio, ossia quello riferito all’ipotesi di esito negativo della notifica non imputabile al notificante, che abbia accertato nei modi previsti e preventivamente il domicilio risultante dall’Albo professionale, è stato a sua volta superato da quello espresso da Cass. s. u. 24.7.2009 n. 17352, secondo cui, in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (principio riaffermato in numerose pronunce, quali Cass. 21154/2010, Cass. 4842/2012, Cass. 18074/2012, Cass. 20830/2013, Cass. 12844/2014, Cass. 20658/2014 ed anche da S U. 14594/2016, con previsione, in quest’ultima della possibilità di riattivazione autonoma del procedimento notificatorio entro il limite temporale della metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa).

8.3. Quanto precede presuppone, tuttavia, che una notifica per quanto nulla sia stata effettuata dalla parte, laddove la Corte territoriale ha evidenziato come nella specie “non è stato dimostrato che un procedimento notificatorio sia, anche solo, iniziato e portato a termine in un termine ragionevolmente successivo con riferimento alla prima udienza del 6.7.2017” e che non sia stata prodotta ricevuta anche solo di accettazione di notifica telematica dell’atto di riassunzione effettuata in sede di riassunzione sia pure in relazione al domiciliatario della pregressa fase rescindente. Pertanto, correttamente è stato ritenuto che il ricorrente in riassunzione sia incorso nella estinzione del giudizio ex art. 393 c.p.c., in assenza di ogni censura idonea a confutare tale rilievo in fatto, giuridicamente dirimente, cui deve aggiungersi il mancato rispetto, anche ove possa aversi riguardo alla notifica effettuata tardivamente, della previsione di legge in tema di notificazione nel procedimento di riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio. Costituisce, invero, jus receptum nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale la riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio, eseguita con notificazione presso il domiciliatario ovvero al difensore costituito nelle pregresse fasi di merito, anzichè alla parte personalmente, è nulla (cfr. Cass. 5.12.2017 n. 29032, Cass. n. 27094 del 03/12/2013) sicchè, a prescindere da ogni altra considerazione, in ogni caso anche la notificazione effettuata tardivamente non era conforme a legge.

9. Non può, poi, ritenersi ammissibile l’ulteriore censura riferita all’erronea applicazione dell’art. 307 c.p.c., essendo la Corte territoriale pervenuta nella specie a declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 393 c.p.c.

10. Alla stregua delle svolte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.

11. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo alla circostanza che l’oggetto del contendere era relativo solo alla regolazione delle spese di lite (cfr. Cass. 15874/2004, Cass., s. u., 19014/2007, Cass. 27274/2017).

12. Sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1bis citato D.P.R. n., ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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