Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4872 del 24/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 24/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.24/02/2017),  n. 4872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27829-2015 proposto da:

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE LECCE (A.S.I.), in

persona del Presidente, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

CANCELLO 20, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PEDONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato VALENTINO TORRICELLI giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

LAVORAZIONE PIETRA LECCESE DI L.S. S.A.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 353/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

18/03/2015, depositata il 18/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. AUGUSTO

TATANGELO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Lecce ricorre, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce con la quale è stata annullata la sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione distaccata di Maglie, che aveva accolto una domanda da esso proposta nei confronti della Lavorazione Pietra Leccese S.a.s. di L.S. in (OMISSIS), per la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere rigettato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denunzia “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e art. 145 c.p.c.”.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

E’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 394 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto lo stesso risulta fondato sul contenuto di un documento (la relazione di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di merito di primo grado, con la relativa istanza) che non risulta specificamente prodotto in allegato al ricorso e di cui non è indicata l’esatta allocazione nel fascicolo processuale.

E’ comunque manifestamente infondato nella parte in cui con esso si denunzia, in diritto, la erronea applicazione dell’art. 145 c.p.c., in quanto la corte di appello ha correttamente applicato tale disposizione, rilevando che la notificazione in oggetto: a) non era stata effettuata presso la sede sociale, ai sensi del primo comma della disposizione, non potendo diversamente da quanto preteso dal consorzio ricorrente ritenersi dimostrata la esistenza di una sede di fatto presso la residenza della legale rappresentante in base alla semplice circostanza che l’avviso di deposito dell’atto presso la casa comunale era stato ricevuto dal figlio della stessa; b) non poteva neanche ritenersi regolarmente effettuata alla legale rappresentante nella propria residenza, ai sensi del secondo e del terzo comma della medesima disposizione, non risultando nell’atto indicata chiaramente la qualità di essa, in mancanza di specificazione della stessa natura di società del soggetto giuridico destinatario.

2. Con il secondo motivo si denunzia “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e art. 100 c.p.c.”.

Il motivo è manifestamente infondato.

L’individuazione della parte del processo risulta inequivocabilmente effettuata dalla corte di appello, laddove precisa (pag. 4) che “è un dato pacifico che il consorzio intendeva far valere la sua pretesa nei confronti della s.a.s.”.

Dunque la circostanza che l’appello proposto da detta società è stato ritenuto ammissibile in quanto proveniente dalla giusta parte processuale, mentre è stata ritenuta nulla la notifica dell’atto introduttivo, in quanto alla stessa non correttamente indirizzata, non comporta alcuna violazione dell’art. 100 c.p.c..

3. Il ricorso è rigettato.

Nulla è a dirsi in relazione alle spese di giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’ente ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2017

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