Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4872 del 01/03/2010

Cassazione civile sez. II, 01/03/2010, (ud. 05/11/2009, dep. 01/03/2010), n.4872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – rel. Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27055-2004 proposto da:

S.O. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato

MALANDRINO GIANLUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PALEANI LUCIO;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSIC SPA P. IVA (OMISSIS), in persona del Procuratore

Speciale Dott.ssa R.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato

NICOLETTI ALESSANDRO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GUGLIELMETTI PIERGIACOMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 370/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/11/2009 dal Consigliere Dott. ALFREDO MENSITIERI;

udito l’Avvocato Rosa MATTIA con delega depositata in udienza

dell’Avvocato MALANDRINO Gianluigi, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 5 dicembre 1998 la preponente spa Milano Assicurazioni conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale milanese, il proprio agente S.O., chiedendo la conferma del provvedimento cautelare con il quale era stato ordinato al predetto l’immediata riconsegna della documentazione relativa all’Agenzia sita in (OMISSIS) e di tutto quanto inerente all’attività agenziale ai sensi dell’art. 23 dell’ANA, e quindi la conseguente definitiva condanna del convenuto alla riconsegna dell’agenzia nonchè la declaratoria della sussistenza della giusta causa del recesso comunicatogli con lettera notificata il 12 luglio 1998.

Costituitosi, il S., per quel che ancora interessa in questa sede, contestava nel merito la fondatezza delle domande avversarie chiedendone il rigetto.

Con sentenza del 10 luglio 2000 il Tribunale adito dichiarava legittimo il recesso e condannava il S. alla riconsegna dell’agenzia, peraltro già avvenuta a seguito del provvedimento urgente emesso “ante causam” nonchè al pagamento delle spese processuali.

Proposto gravame dal soccombente, con sentenza del 10 febbraio 2004 la Corte d’appello di Milano rigettava l’impugnazione condannando l’appellante alle maggiori spese del grado.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione S. O. sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso l’intimata Milano Assicurazioni spa.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. per aver la Corte milanese riconosciuto sussistente la giusta causa di recesso dedotta dalla Compagnia.

Con il secondo motivo si deduce contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

Con il terzo motivo si denunzia omessa ed insufficiente motivazione relativamente ad un punto decisivo della controversia:

l’individuazione degli elementi costitutivi della giusta causa.

Sul presupposto che l’impugnata sentenza abbia tratto il convincimento della fondatezza della giusta causa del recesso dalla carcerazione preventiva di esso S. e dalla gravità del reato a lui contestato, rileva il ricorrente l’erroneità di tale convincimento sotto vari profili:

per aver violato l’art. 2119 c.c. avendo riconosciuto già colpevole l’agente di fatti rispetto ai quali invece il giudice penale era pervenuto alla decisione di non colpevolezza;

per aver poi considerato la custodia cautelare come un fatto giusto del quale il ricorrente medesimo era responsabile e colpevole, laddove invece anche tale evento si era successivamente rivelato ingiusto;

per aver violato la richiamata norma avendo individuato la gravità del fatto contestato nella mera pendenza del processo penale e non nella definitività della condanna, senza tener conto che sia l’accusa penale, sia la custodia cautelare si erano rivelate ingiuste; tal che, privato di tale sostegno, l’addebito formulato dalla Milano Assicurazioni restava soltanto quello di una incolpevole assenza da parte dell’agente dall’agenzia,assenza peraltro priva di qualsiasi conseguenza pregiudizievole in quanto l’agenzia medesima per le sue dimensioni e la sua struttura imprenditoriale aveva fatto tranquillamente fronte alla sua assenza per i primi quindici giorni ed avrebbe potuto pacificamente operare per tutto il tempo necessario a che egli venisse rimesso in libertà.

La giusta causa, ad avviso del S., era quindi carente sia sotto l’aspetto soggettivo (mancando ogni volontarietà o colpevolezza da parte sua nella assenza dall’agenzia) sia anche sotto l’aspetto oggettivo in quanto l’assenza dell’agente in una struttura imprenditoriale organizzata come era l’Agenzia di (OMISSIS), non determinava assolutamente quella improseguibilità, anche solo provvisoria, che unita alla lesione dell’elemento fiduciario, rappresenta il presupposto della giusta causa di recesso.

Quanto poi alla deduzione per la quale esso S. avrebbe dovuto tempestivamente informare la preponente di non essere in grado di eseguire l’incarico affidatogli, la stessa appariva, a giudizio del ricorrente, del tutto irrilevante posto che la Milano aveva ammesso di aver immediatamente appreso la notizia del suo arresto dalla stampa e quindi di essere stata da subito al corrente dei fatti. E del resto tale informativa era inutile in quanto, come già esposto, l’agenzia funzionava benissimo avvalendosi il S. di una struttura imprenditoriale composta da almeno 5 sub-agenti, da diversi collaboratori e da quattro impiegati.

Sottolinea, pertanto il ricorrente “l’esigenza di veder riaperto il processo innanzi al giudice del rinvio, affinchè i fatti di causa possano essere valutati compiutamente,tenendo anche nel giusto conto l’assoluzione in sede penale”.

L’esame congiunto dei tre motivi,strettamente connessi, conduce al rigetto del ricorso per le ragioni che qui di seguito vanno ad esporsi. Rileva il Collegio che parte ricorrente ha attribuito una valenza determinante, ai fini della confutazione della sussistenza degli estremi della giusta causa del recesso operato dalla Milano Assicurazioni, ritenuta dai giudici d’appello nella qui gravata pronunzia, dalla sentenza penale di assoluzione dalla stessa prodotta nell’attuale sede di legittimità.

Senonchè tale produzione è preclusa alla stregua dell’art. 372 c.p.c. che sancisce l’inamissibilità del deposito nel procedimento per cassazione, che non consente alcuna forma d’istruzione probatoria, di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli (e tra essi non rientra di certo la sentenza penale di assoluzione in discorso) che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso (vedi, in termini, Cass. n. 18595/2003).

Venuta così meno la possibilità di tener conto, tra tutti gli elementi della vicenda,di quello, ad avviso del S., “più importante e decisivo, rappresentato dalla sentenza di assoluzione” (pag. 21 del ricorso) tanto più che il predetto, non si è neppure curato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di richiamarne gli estremi ed almeno in sintesi il contenuto, perdono del tutto consistenza le critiche mosse dal ricorrente alla valutazione fatta dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza dei presupposti della giusta causa di recesso dal contratto di agenzia attraverso una motivazione esauriente, scevra da vizi logici e da errori di diritto e pertanto incensurabile nell’attuale sede di legittimità.

Premesso che pur nella sua tipicità il contratto di agenzia si basa sull’elemento della fiducia come il contratto di lavoro subordinato, sicchè il concetto di giusta causa di cui all’art. 2119 c.c. ben può essere applicato, per stabilire se lo scioglimento del contratto d’agenzia è stato determinato da un fatto imputabile all’agente che non consentiva la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, ha affermato la Corte milanese che l’arresto dell’ O. ed il suo coinvolgimento in una indagine sull’usura, relativa,quindi,ad un reato contro il patrimonio, la perquisizione dell’agenzia ed il conseguente sequestro di varia documentazione oltre a quello dei beni,erano fatti tutti di rilevante gravità, tali da scuotere irrimediabilmente il rapporto fiduciario intercorrente tra agente e preponente e da precludere, in concreto, la possibilità di prosecuzione del rapporto, anche in via provvisoria. Decisiva, poi, era, ad avviso del giudice d’appello, la considerazione che, a seguito della carcerazione preventiva e,poi,degli arresti domiciliari, il S. era nell’impossibilità di effettuare la prestazione che con il contratto si era obbligato ad eseguire,anche tenuto conto della durata della carcerazione medesima e dell’importanza dell’incarico conferitogli che non consentiva alcuna possibilità di una sua sostituzione da parte delle figlie o dei dipendenti amministrativi,tal che lo scioglimento del contratto per giusta causa doveva ritenersi legittimo.

Era indubbio, inoltre, secondo i giudicanti, che l’attuale ricorrente aveva violato l’obbligo di cui all’art. 1747 c.c. consistente nel fatto che l’agente è tenuto a dare immediato avviso al preponente qualora non sia in grado di eseguire l’incarico affidatogli. Nella specie era pacifico che l’ O. non aveva dato alcuna comunicazione alla società Milano,la quale aveva appreso la notizia dalla stampa locale,il che aveva comportato,in concreto,un ostacolo all’ordinaria attività di gestione dell’agenzia anche perchè i conti bancari erano unicamente intestati all’agente (circostanza dal predetto non smentita) ed erano stati immediatamente bloccati dagli Istituti Bancari. Osservava,da ultimo, la Corte territoriale che la richiesta di sospensione del procedimento in attesa dell’esito del giudizio penale doveva essere respinta giacchè la decisione in sede civile era “al di là dell’esito” di tale giudizio,operando la scioglimento del contratto per l’incrinarsi irreparabile dell’elemento fiduciario che è alla base del contratto di agenzia.

Come dire, reputa questo Collegio, che lo stesso giudice “a quo” aveva anche espresso il convincimento che la giusta causa del recesso dal contratto trovava il suo fondamento in ragioni che prescindevano dalla pendenza del processo per usura a carico dell’agente.

Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto con la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento,in favore della Milano Assicurazioni spa, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 200,00, oltre ad Euro 3.000,00 per onorari, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010

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